Inpdap, Circolare 13/9/2005 n° 44

 

Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 243

 

La legge richiamata in oggetto introduce a decorrere dal 1° gennaio 2008 maggiori requisiti contributivi ed anagrafici per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico e modifica, tra l’altro, le date di accesso al pensionamento di anzianità (cfr nota divulgativa n. 13188 del 4 ottobre 2004).

In deroga ai più elevati requisiti richiesti per il conseguimento del relativo trattamento pensionistico, il legislatore ha previsto (articolo 1, comma 3) una norma di salvaguardia per coloro che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame, ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo; in tali fattispecie, i lavoratori conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

I successivi commi 4 e 5 prevedono, inoltre, che i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della legge in esame e che i lavoratori possono liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti, a prescindere da qualsiasi modifica della normativa previdenziale.

L’introduzione della “certificazione del diritto alla pensione”, avente comunque natura dichiarativa in quanto orientata esclusivamente a consolidare le certezze dell’iscritto, fa sorgere in capo all’Inpdap l’obbligo di informare i richiedenti in merito alla maturazione o meno dei requisiti richiesti per il conseguimento del diritto in base alla normativa vigente.

E’ appena il caso di accennare che la “certificazione del diritto alla pensione” non consente, com’è noto, di ottenere l’incentivo al posticipo del pensionamento (cosiddetto “superbonus”) di cui all’art. 1, comma 12, della legge 243/2004, così come precisato nella nota operativa n. 20 del 12 ottobre 2004.

Per gli iscritti, ai quali questo Istituto liquida il trattamento pensionistico, la facoltà prevista dal già citato articolo 1, comma 3, volta al rilascio della certificazione del diritto a pensione, è subordinata alla presentazione di apposita istanza (allegato 1), indirizzata all’ente/amministrazione di appartenenza ed alla sede Inpdap competente in base alla sede di servizio dell’Ente o Amministrazione in cui l’iscritto presta servizio.

Nelle more della definitiva predisposizione dell’applicativo PAW (Posizione Assicurativa WEB), in corso di sperimentazione, che consentirà il trasferimento delle informazioni in tempo reale tra l’Istituto, l’ente datore di lavoro, l’iscritto ed i Patronati, le Sedi, ai fini dell’accertamento del diritto a pensione, qualora dalla banca dati non siano rilevabili le informazioni necessarie per il rilascio della certificazione, sono tenute ad avviare specifica istruttoria presso l’amministrazione di appartenenza la quale provvederà a certificare tramite il

modello PA04, da inviare sia informaticamente che in forma cartacea all’Inpdap, i servizi prestati dal richiedente, secondo le modalità impartite con circolari Inpdap 17 dicembre 2003 n. 34, 10 febbraio 2004 n.10 e 27 maggio 2004 n.33, e con l’avvertenza di indicare nelle note del modello PA04 la dicitura “ai fini della certificazione del diritto a pensione, ai sensi della legge 243/2004”.

Si precisa che tra i servizi utili devono essere certificati anche eventuali periodi oggetto di riscatto, computo o ricongiunzione, con l’indicazione dell’eventuale pagamento in forma rateale del relativo contributo, nonché ulteriori servizi o periodi prestati presso altri enti con obbligo di iscrizione all’Inpdap.

Nella certificazione dei servizi gli enti/amministrazioni devono indicare anche i periodi per i quali le disposizioni normative prevedono un incremento dell’anzianità contributiva.

Ai fini del rilascio della certificazione in esame, le sedi Inpdap sono tenute a verificare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione in base all’attuale normativa, il momento in cui tali requisiti vengono maturati, con la conseguenza che gli interessati potranno accedere al pensionamento con le finestre di accesso previste dalla normativa previgente all’entrata in vigore della più volte citata legge n. 243/2004 (allegati 2 e 3).

Rientrano tra i servizi utili per la certificazione quelli coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria, nonché quelli derivanti da computi, riscatti e ricongiunzione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchione

F.to. Dr. Marchione