Prime istruzioni operative per l'applicazione della riforma
Pubblici dipendenti in pensione anche a 70 anni PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inpdap 69/2004)
   
   
Con la Circolare n. 69 del 24 dicembre 2004, l’INPDAP ha diramato le prime istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 1-quater del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, che prevede per la quasi totalità dei dipendenti pubblici la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, senza l’obbligo dell’ente datore di lavoro di versare i contributi. La facoltà di rimanere in servizio è prevista da disposizioni che hanno ampliato il comma 1 dell’art. 16 del DLgs n. 503/1992. Essa riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001, ad eccezione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età può essere richiesto non solo da coloro che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del DLgs n. 503/1992, abbiano esercitato la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo, ma anche da tutti coloro che abbiano già utilizzato un trattenimento in servizio in base ad altre norme, quali l’art. 6 della legge n. 54/1982 e l’art. 6 della legge n. 407/1990. Affinché i dipendenti interessati possano avvalersi della possibilità offerta dall’art. 1-quater del DL n. 136/2004, convertito in legge n. 186/2004, è necessario che i medesimi abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e abbiano già fruito delle norme vigenti in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro finalizzate a garantire la massima copertura previdenziale. La Circolare riporta un utile prospetto riepilogativo delle norme sul collocamento a riposo d’ufficio per il personale dei comparti delle Regioni e Autonomie locali, Sanità, Ministeri e Università. La domanda può essere presentata esclusivamente dai dipendenti in attività di servizio a partire dal 29 luglio 2004, data di entrata in vigore delle nuove norme. Il trattenimento in servizio non è un diritto potestativo del dipendente interessato e la possibilità che la sua domanda di trattenimento in servizio venga accolta rientra nel potere discrezionale dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza dello stesso dipendente. La domanda deve essere prodotta rispettando i tempi tecnici necessari affinché l’Amministrazione possa predisporre ed emettere il provvedimento di accoglimento dal quale deve risultare, tra l’altro, la data di decorrenza del nuovo trattenimento in servizio. La mancata adozione del provvedimento entro la prevista data di cessazione dal servizio si configura come diniego di accogliere la domanda. I periodi di lavoro svolti durante il mantenimento in servizio non danno luogo ad alcuna forma di incentivo al posticipo del pensionamento. Detti periodi sono ininfluenti sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione sia ai fini della determinazione dell’importo della pensione. Durante gli stessi periodi non vi è obbligo di copertura assicurativa, per cui: l’Ente o l’Amministrazione datore di lavoro non effettuano alcun versamento di contributi; a carico del dipendente interessato continuano a sussistere soltanto il contributo obbligatorio dello 0,35 per cento in favore della “Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali” e i contributi da versare all’INPDAP ai fini del trattamento di fine servizio o fine rapporto; in caso di insorgenza di infermità il dipendente interessato non acquisisce titolo ad eventuale trattamento pensionistico di privilegio o di inabilità; non trovano accoglimento le domande che dovessero essere presentate per ottenere la valorizzazione di periodi pregressi mediante utilizzo di vari istituti quali la ricongiunzione, il riscatto e l’accredito figurativo. La pensione sarà liquidata alla data della definitiva risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo al compimento del settantesimo anno di età ovvero dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio, qualora questa avvenga prima del compimento dei settanta anni di età per dimissioni o per accertata inabilità o per decesso del dipendete. L’importo della pensione da liquidare sarà quello della pensione che sarebbe spettata all’inizio del periodo di trattenimento in servizio sulla base dei criteri vigenti a tale data, senza applicare la maggiorazione dovuta per effetto degli aumenti di perequazione nel frattempo intervenuti. In concreto la pensione viene calcolata con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino al mese precedente quello di inizio della prosecuzione del rapporto e alle retribuzioni percepite fino alla data di detto inizio. Gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali avranno effetto sul trattamento di pensione e saranno corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti solo nei confronti del personale che risulti trattenuto in servizio nel periodo di vigenza del biennio economico al quale i benefici si riferiscono. (24 gennaio 2005)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Circolare n. 69 - Roma, 24/12/2004. OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186.

 

 

1. - Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004 n. 175 è stata pubblicata la legge in oggetto con la quale è stato convertito il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante "disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione".

In sede di conversione è stato, tra l’altro, inserito l’articolo 1-quater che aggiunge ulteriori periodi al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevedendo la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, senza obbligo di pagamento dei contributi pensionistici da parte dell’ente datore di lavoro.

Con la presente Circolare si intendono fornire le prime istruzioni operative derivanti dall’applicazione della normativa in oggetto, con riferimento ai riflessi pensionistici.

2. - Destinatari

La facoltà di richiedere il trattenimento in esame può essere esercitata da tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 [1] e successive modificazioni ad eccezione, per espressa previsione legislativa, degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, e del personale del Corpo nazione dei vigili del fuoco.

Dal tenore letterale del riformulato comma 1 dell’articolo 16 del DLgs n. 503/1992 potrebbe sembrare che destinatari del trattenimento fino al 70° anno di età siano esclusivamente i dipendenti di pubbliche amministrazioni che abbiano già richiesto di permanere in servizio per un biennio oltre il limite di età, per essi previsti in virtù del citato articolo 16.

Preliminarmente occorre precisare che tale limite era implicitamente individuato nei 65 anni di età dal momento che nella formulazione letterale del comma 1, articolo 16, i destinatari del trattenimento in servizio per un biennio erano i soli dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. Successivamente, con circolare telegrafica n. 4 del gennaio 1993, il Dicastero del Tesoro ha precisato che la norma in esame era "…estendibile a tutti i dipendenti pubblici, qualunque sia il comparto di provenienza".

Lo spirito del novellato articolo 16, tuttavia, non è solo quello di consentire il trattenimento in servizio di tre anni, dal 67° al 70° anno di età, atteso che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 la legge, i regolamenti organici o i contratti collettivi nazionali di comparto prevedono diversi limiti di età o di servizio per il collocamento a riposo d’ufficio. Così ad esempio, mentre per alcuni dipendenti pubblici il limite di età, sia per gli uomini che per le donne, è fissato a 65 anni (impiegati civili dello Stato o di enti pubblici non economici), per altri tale limite è previsto al compimento del 60° anno di età (donne del ruolo tecnico e sanitario non laureato del comparto sanità o del comparto Regioni ed autonomie locali, qualora il Regolamento organico non preveda limiti superiori) ovvero al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva (comparto Regioni ed autonomie locali).

Occorre, altresì, rilevare che nel settore pubblico esistono diverse disposizioni normative che disciplinano la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro oltre ai limiti di età o di servizio previsti per il collocamento a riposo d’ufficio, da utilizzare in modo alternativo o complementare a seconda dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dal richiedente.

In sintesi, si elencano le disposizioni legislative vigenti ed inerenti le fattispecie più ricorrenti di trattenimento:

- articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 [2] – consente di proseguire il rapporto di lavoro fino al 65° anno di età a condizione che non sia stata raggiunta l’anzianità contributiva massima utile e che non sia stata ottenuta o richiesta la liquidazione di una pensione (a qualsiasi titolo, a carico dell’INPS o fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria);

- articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 [3] come modificato dall’articolo 1, comma 2 del DLgs n. 503/1992 - consente di proseguire il rapporto di lavoro fino al 65° anno di età ponendo come unica condizione che gli iscritti non abbiano ottenuto o non richiedano un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico dell’INPS o fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria;

- articolo 16, comma 1, primo periodo, del DLgs. n. 503/1992 - prevede la possibilità di essere trattenuto in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio, senza richiedere alcun requisito giuridico;

- sentenze della Corte Costituzionale n. 282 del 18 giugno 1991 [4] e n. 90 del 21 febbraio-9 marzo 1992 [5] - prevedono la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento del 70° anno di età al fine di maturare i requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia;

- articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 [6] - consente alle lavoratrici di optare per continuare a prestare la loro attività fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Fatta eccezione per l’ultima disposizione citata, la quale non si configura come un mero trattenimento in servizio ma rappresenta una forma di garanzia della parità di trattamento formale uomo/donna, i benefici di cui all’articolo 6 della legge n. 54/1982 [2] e quelli relativi all’articolo 1, comma 2, del DLgs n. 503/1992, non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo 16, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 503/1992 al fine di raggiungere il 67° anno di età. Tale interpretazione trova fondamento nella già citata circolare telegrafica n. 4 del gennaio 1993 del Ministero del tesoro con la quale è stato precisato che "… la predetta facoltà non può essere esercitata da quei dipendenti che, in base a particolari disposizioni di legge, risultino già destinatari di un trattenimento in servizio oltre la normale data di collocamento a riposo, non ritenendo cumulabili più benefici allo stesso titolo".

Tutto ciò premesso, considerata l’incompatibilità delle diverse norme che regolano la prosecuzione del rapporto di lavoro, appare evidente che non tutti i pubblici dipendenti hanno la possibilità di permanere in servizio fino al 67° di età.

Pertanto, al fine di consentire una concreta attuazione dall’articolo 1-quater in esame onde evitare disparità di trattamento tra i diversi dipendenti pubblici, si precisa che il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età può essere richiesto non solo da coloro che abbiano esercitato la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti (articolo 16, comma 1, primo periodo del DLgs. n. 503/1992) ma anche da coloro che abbiano a qualsiasi titolo già utilizzato un trattenimento in servizio.

Resta in ogni caso inteso che la facoltà di trattenimento di cui all’articolo 1-quater in esame è esercitabile a condizione che il lavoratore abbia già maturato il diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia ed abbia già usufruito di tutte le norme vigenti in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro volte a garantire la massima copertura previdenziale.

Ad ogni buon fine, a titolo esemplificativo, si allega un prospetto riepilogativo delle norme inerenti il collocamento a riposo d’ufficio, anche con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di trattenimento in servizio, per il personale dei comparti Regioni e Autonomie locali, Sanità, Ministeri ed Università (Allegato 1).

3. - Esercizio della facoltà di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età

Le domande in esame possono essere presentate all’ente datore di lavoro a partire dal 29 luglio 2004 (giorno di entrata in vigore della legge in oggetto) esclusivamente dai dipendenti in attività di servizio.

Il trattenimento fino al settantesimo anno di età, introdotto dalla legge n. 186/2004, non costituisce per il richiedente un diritto potestativo ma è subordinato al potere discrezionale dell’ente o amministrazione di appartenenza; questi ultimi, infatti, hanno la facoltà di accettare o meno la richiesta in relazione a criteri soggettivi del richiedente (esperienza professionale acquisita) ovvero in funzione dell’efficiente andamento dei servizi (cfr. Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione pubblica n. 5/04 del 5 novembre 2004).

Considerato che la facoltà di cui all’articolo 1-quater è subordinata al relativo accoglimento da parte dell’ente datore di lavoro, l’istanza deve essere prodotta rispettando i tempi tecnici necessari affinché l’amministrazione possa predisporre apposito provvedimento dal quale deve risultare, tra l’altro, la data di decorrenza del nuovo trattenimento in servizio; la mancata adozione del formale provvedimento entro la prevista data di cessazione dal servizio si configura come un diniego dell’amministrazione all’accoglimento della domanda stessa.

4. - Effetti del di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età

Per esplicita disposizione legislativa, i periodi di lavoro svolti a seguito dell’esercizio della facoltà di trattenimento in servizio di cui al più volte citato articolo 1-quater in esame "non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico".

Con ciò il legislatore, oltre all’esplicita esclusione nelle fattispecie in esame di ulteriori incentivi al posticipo del pensionamento, ha stabilito che i periodi di lavoro prestati in virtù della disposizione in oggetto sono ininfluenti sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico; quest’ultimo, pertanto, rimane cristallizzato nella misura spettante alla data di inizio del periodo di posticipo sulla base dell’anzianità contributiva maturata a tale data. Per i medesimi periodi, infatti, non si provvede al pagamento dei contributi pensionistici né per la quota a carico dell’ente datore di lavoro né per la quota a carico del dipendente.

La mancata copertura assicurativa comporta che durante la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età il dipendente non può ottenere da parte di questo Istituto, nel caso di infermità sorta durante il suddetto periodo, un trattamento pensionistico di privilegio ovvero di inabilità, salva l’ipotesi in cui il verbale di visita medico collegiale attesti che l’insorgenza della patologia può essere fatta risalire a data antecedente al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater.

Inoltre, poiché il periodo di prosecuzione dell’attività lavorativa non può comportare modifiche al trattamento pensionistico spettante, non trovano accoglimento le eventuali domande presentate dall’interessato durante tale periodo volte alla valorizzazione di periodi pregressi (ricongiunzione, riscatto, accredito figurativo, etc).

Si ribadisce che per il suddetto periodo viene meno ogni obbligo di versamento contributivo pensionistico all’INPDAP da parte del datore di lavoro, in corrispondenza dell’erogazione della retribuzione scaturente dal rapporto di lavoro; di conseguenza l’ente o l’amministrazione non dovrà più operare la trattenuta per contributi pensionistici a carico del dipendente.

A carico di quest’ultimo continua, invece, a sussistere il contributo obbligatorio alla "Gestione unitaria autonoma delle prestazioni Creditizie e sociali" pari a 0,35% della retribuzione contributiva, nonché rimangono confermati i contributi da versare all’INPDAP ai fini del trattamento di fine servizio/rapporto, a seconda della prestazione previdenziale cui il dipendente ha diritto (cfr nota operativa INPDAP – Direzione centrale prestazioni fine servizio e previdenza complementare – n. 10 del 13/10/2004).

5. - Modalità operative

L’ente datore di lavoro, una volta adottato il provvedimento formale di accoglimento del trattenimento esercitato ai sensi dell’articolo 1-quater, dovrà tempestivamente inviarne copia all’Area "rapporti con gli Enti" della Sede provinciale o territoriale dell’INPDAP competente.

Qualora la Sede abbia avviato le fasi di liquidazione e pagamento di un trattamento pensionistico sulla base del modello PA 04 già trasmesso dall’ente o amministrazione, l’acquisizione del provvedimento formale di trattenimento comporterà l’annullamento di tutte le operazioni procedurali poste in essere.

In ogni caso la Gestione Entrate e B.D.U. dovrà segnalare nella posizione contributiva del datore di lavoro la cessazione di obbligo di versamento dei contributi ai fini pensionistici con effetto dalla data di inizio del trattenimento esercitata dal lavoratore ai sensi del più volte citato articolo1-quater.

La denuncia annuale e le denunce mensili di cui all’art. 44, comma 9, del DL 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003 conterranno le istruzioni e i nuovi codici per segnalare quanto sopra nella posizione assicurativa del personale interessato.

La pensione verrà liquidata solo alla data di definitiva risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 70° anno di età ovvero dal 1° giorno successivo alla cessazione dal servizio, qualora questa avvenga prima del compimento della suddetta età o per accertata inabilità o decesso del dipendente.

In ogni caso, l’importo della pensione da liquidare è pari a quello della pensione che sarebbe spettata al lavoratore all’inizio del periodo di trattenimento sulla base dei criteri vigenti a tale data, senza applicare la maggiorazione dovuta per effetto degli aumenti di perequazione nel frattempo intervenuti.

La pensione deve, pertanto, essere calcolata con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di inizio della prosecuzione del rapporto di lavoro di cui alla normativa in esame ed alle retribuzioni percepite fino a tale data – nei limiti del periodo di riferimento, determinati alla stessa data, per il calcolo della retribuzione pensionabile – rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno d’inizio del periodo di trattenimento.

Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali avranno effetto sul trattamento pensionistico e saranno corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti solo nei confronti del personale che risulti trattenuto in servizio in virtù della disposizione in esame nel periodo di vigenza del biennio economico cui i benefici stessi si riferiscono.

Per quanto riguardano le modalità e i termini di trasmissione del modello PA 04 da parte degli enti datori di lavoro si rinvia alle istruzioni impartite dall’INPDAP con circolari n. 34 del 17 dicembre 2003, n. 10 del 10 febbraio 2004 e n. 33 del 27 maggio 2004.

Nelle more della completa acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici da parte dell’INPDAP, si invitano tutte le amministrazioni statali, al fine di evitare difformità di comportamento relativamente all’applicazione di una medesima norma, ad uniformarsi alle istruzioni impartite con la presente Circolare.

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Luigi Marchione

 

Regioni ed Autonomie locali

Fonti normative inerenti il collocamento a riposo d’ufficio
  - Regolamenti Organici (possono prevedere limiti di servizio o di età distintamente considerati per uomini o donne)

- Disposizioni legislative : legge n. 965/1965 come modificata dal DLgs n. 503/1992 e dall’art. 11, legge n. 724/1994

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

  Personale non dirigente: CCNL 1994-97 art. 27-ter, lett. a), b) sostituito dall’art. 21 del CCNL 2002/05 (Cause di cessazione rapporto lavoro) art. 27-quater (Obblighi delle parti)
  Personale dirigente: CCNL 1994-97 artt. 25 e 26
UOMINI DONNE
    60 anni di età (se esplicitamente previsto dal RO o, in assenza, dall’articolo 11 legge n. 724/1994):
  OPZIONE per usufruire parità uomo/donna di cui art. 4 della legge n. 903/77 – NUOVO LIMITE DI ETÀ = 65 anni

TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)

    in alternativa  
      TRATTENIMENTO fino al perfezionamento dei 40 anni servizio e comunque max 65 anni di età (art. 6 legge n. 54/82)
        in alternativa  
      TRATTENIMENTO fino al limite di età = 65 anni (legge n. 407/90 modificata dall’art. 1, comma 2, DLgs n. 503/92)
65 anni di età TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92) 65 anni di età TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni ( art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)
40 anni di servizio (se esplicitamente previsto dal RO): 40 anni di servizio (se esplicitamente previsto dal RO):
  TRATTENIMENTO fino al limite di età = 65 anni (personale non dirigente art. 27-quater CCNL 94-97 personale dirigente art. 26 CCNL 94-97)   TRATTENIMENTO fino al limite di età previsto da legge o da RO (personale non dirigente art. 27-quater CCNL 94-97 personale dirigente art. 26 CCNL 94-97)
  in alternativa     in alternativa  
  TRATTENIMENTO fino al limite di età = 65 anni (legge n. 407/90 come modificata dall’art. 1, comma 2, DLgs n. 503/92)   TRATTENIMENTO fino al limite di età = 65 anni (legge n. 407/1990 modificata dall’articolo 1, comma 2, DLgs n. 503/92)

 

Sanità

Fonti normative inerenti il collocamento a riposo d’ufficio
  - Disposizioni legislative: art. 53, comma 1, DPR n. 761/79; art. 11, legge n. 724/94, art. 15-nonies, comma 1, DLgs n. 502/92 (personale dirigente medico) e DLgs n. 229/99.

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

  Personale non dirigente: Capo IX - Art. 37, lett. a), del CCNL 94/97 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro)
  Personale dirigente: Capo VI - Art. 34, lett. a), del CCNL 94/97 - personale dirigente area 4

Capo V - Art. 33, lett. a), del CCNL 94/97 - personale dirigente area 3

  I contratti considerano quale causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro esclusivamente il compimento del limite massimo di età previsto dall’ordinamento o dalle disposizioni di legge vigenti.
UOMINI DONNE

Per tutto il personale dirigente e non, ivi compreso il personale medico:

Per il personale appartenente ai profili sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale e per il personale dirigente ivi compreso il personale medico:

65 anni di età TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92) 65 anni di età TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)
     

Per il personale dei profili sanitario e tecnico non laureato:

      60 anni di età  
        OPZIONE per usufruire parità uomo/donna di cui art. 4 della n. 903/77–NUOVO LIMITE DI ETÀ = 65 anni TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)
        in alternativa  
        TRATTENIMENTO fino al perfezionamento dei 40 anni servizio e comunque max 65 anni di età (art. 6 legge n. 54/82)
        in alternativa  
        TRATTENIMENTO fino al limite di età = 65 anni (legge n. 407/90 modificata dall’art. 1, comma 2, DLgs n. 503/92)

 

 

Ministeri

Fonti normative inerenti il collocamento a riposo d’ufficio del personale civile dello Stato contrattualizzato
  - Disposizioni legislative: art. 4 DPR n. 1092/1973

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

  Personale non dirigente: CCNL 22.10.1997 integrativo al CCNL del 16 maggio 1995 art. 28-quater (Cause di cessazione del rapporto di lavoro)
  Personale dirigente Area 1: CCNL 1998/2001 art. 25 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro)
UOMINI DONNE
65 anni di età TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92) 65 anni di età TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni ( art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)
      PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL’EX QUALIFICA DI OPERAI
      60 anni di età    
        OPZIONE per usufruire parità uomo/donna di cui art. 4 della n. 903/77–NUOVO LIMITE DI ETÀ = 65 anni ® TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)
        in alternativa  
        TRATTENIMENTO fino al perfezionamento dei 40 anni servizio e comunque max 65 anni di età (art. 6 legge n. 54/82)
        in alternativa  
        TRATTENIMENTO fino al limite di età = 65 anni (legge n. 407/90 modificata dall’art. 1, comma 2, DLgs n. 503/92)

PER TUTTO IL PERSONALE DIRIGENTE

65 anni di età: TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni ( art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)

in alternativa

fino al raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva e comunque non oltre i 70 anni di età (art. 1 – 4-quinquies DL n. 413/1989 convertito, con modificazioni, nella legge n. 37/90)

 

Scuola

Fonti normative inerenti il collocamento a riposo d’ufficio
  - Disposizioni legislative: art. 509 del DLgs n. 297/1994 e successive modificazioni e integrazioni

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

  Personale dirigente Area V: CCNL 1° settembre – 2000 – 31 dicembre 2001 art. 28 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro)

UOMINI - DONNE

65 anni di età ® TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni ( art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)

 

in alternativa

 

TRATTENIMENTO fino al raggiungimento del limite massimo ovvero dell’anzianità contributiva minima per il diritto a pensione e comunque non oltre i 70 anni di età (art. 509, comma 2 e 3 DLgs n. 297/1994)

 

 

Professori e Ricercatori universitari

Fonti normative inerenti il collocamento a riposo d’ufficio
  - Disposizioni legislative: DPR 382/1980; articoli 6 e 16 legge n. 705/1985; articoli 1 e 2 legge 239/1990; articolo 1, comma 30 legge 549/1995.

UOMINI - DONNE

- PERSONALE RICERCATORE ED ASSISTENTE: 65 anni di età ® TRATTENIMENTO per un biennio = 67 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)
- PROFESSORI ASSOCIATI: 65 anni ® fino a 70 anni (3 anni di fuori ruolo e 2 anni ai sensi dell’ art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)

I professori incaricati stabilizzati nominati a seguito di giudizio di idoneità limite di età ® 70 anni

- PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI (nominati in ruolo dopo il giorno 11/3/80): 70 anni ® TRATTENIMENTO ® 72 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)
- PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI (nominati in ruolo prima del 11/3/80 o nominati a seguito di concorsi già banditi a tale data): 73 anni ® TRATTENIMENTO ® 75 anni (art. 16, comma 1, 1° periodo, DLgs n. 503/92)