I comparti interessati quelli delle Regioni ed Autonomie locali, Sanità, Ministeri e Enti pubblici non economici

Ex combattenti e invalidi per servizio, i benefici contrattuali

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(Informativa Inpdap 73/2002)

 

 

 

 

Con l’Informativa in data 4 ottobre 2002, n. 73, l’INPDAP ha fornito chiarimenti sulle modalità, previste dai recenti CCNL di vari Comparti, ai fini del calcolo dei benefici economici spettanti agli ex combattenti ed assimilati in base all’art. 2 della legge n. 336/1970 e ai mutilati e invalidi per causa di servizio in base agli articoli 43 e 44 del RD n. 1290/1922. I Comparti interessati sono quelli delle Regioni ed Autonomie locali, Sanità, Ministeri e Enti pubblici non economici. L’Informativa contiene varie precisazioni, tra cui le seguenti. Anche a seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, le disposizioni del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 336/1970 che, in favore degli ex combattenti ed assimilati, prevedevano la possibilità di chiedere, all’atto della cessazione dal servizio, di chiedere, in alternativa all’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, il passaggio alla qualifica superiore se più favorevole, non possono essere applicate in quanto incompatibili con le vigenti regole sulla progressione economica verticale e con quelle sulla progressione economica orizzontale. Le nuove norme contrattuali per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali e del Comparto della Sanità prevedono che, all’atto della cessazione dal servizio, l’incremento di anzianità previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 336/1970, per coloro che siano cessati dal servizio successivamente alla data di sottoscrizione dei relativi contratti collettivi, viene equiparato ad una maggiorazione individuale di anzianità pari a tre aumenti periodici del 2,50 per cento (7,50 per cento) della retribuzione mensile, degli incrementi economici o fasce economiche della categoria d’appartenenza e dell’indennità integrativa speciale. A coloro che sono cessati dal servizio prima delle anzidette date di sottoscrizione dei contratti collettivi si applica la pregressa disciplina. Quanto all’attribuzione del beneficio economico previsto in favore dei mutilati e degli invalidi per causa di servizio dagli articoli 43 e 44 del RD n. 1290/1922, come integrato dalla legge n. 539/1950, le percentuali di incremento previste da tali norme, nei confronti del personale dei Comparti Regioni ed autonomie locali, Sanità e Ministeri, sono calcolate nella misura diversificata del 2,50 per cento o dell’1,25 per cento sul trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei o alle ultime due categorie di menomazioni della vigente tabella di menomazioni allegata al testi unico sulle pensioni di guerra. Per il personale del Comparto degli enti pubblici non economici, le suddette percentuali sono applicate sulla retribuzione base mensile in godimento alla data di presentazione della domanda e costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all’interno di ciascuna area e dall’indennità integrativa speciale. (15 ottobre 2002)

 


Informativa INPDAP n. 73/2002

 

 

INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Informativa n. 73 - Roma, 04 ottobre 2002

OGGETTO: Modalità di applicazione dei benefici economici ex articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e articoli 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 come integrato dalla legge 15 luglio 1950, 539.

1. - PREMESSA

Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è stata demandata alla contrattazione collettiva la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali. Attraverso i contratti collettivi nazionali si è, pertanto, provveduto a disciplinare tutti gli istituti aventi una diretta attinenza con il rapporto di lavoro, prevedendo contestualmente una disapplicazione espressa o tacita della previgente normativa, nella parte in cui si palesi incompatibile con il nuovo assetto della materia.

In particolare la contrattualizzazione è intervenuta per regolare le particolari discipline di cui all’oggetto ampliandone, per alcuni comparti, la base retributiva sulla quale calcolare i relativi benefici.

2. - ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI EX ARTICOLO 2 LEGGE N. 336/1970

2.1 - Progressione verticale di carriera o progressione economica interna alla categoria

Come è noto, il secondo comma dell’articolo 2 della legge 336/1970 [1] disponeva che, in alternativa all’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati potessero richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole.

Il Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria del 1° dicembre 1995 ha affermato che nei confronti degli ex combattenti inquadrati nelle qualifiche funzionali non è più applicabile la norma che attribuiva lo stipendio della carriera superiore, a seguito della sostituzione delle carriere per anzianità con le nuove qualifiche funzionali.

Con la sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro sono state ulteriormente modificate le norme riguardanti il sistema di inquadramento del personale. A seguito di tale trasformazione il beneficio dell’attribuzione del grado o qualifica immediatamente superiore risulta assolutamente incompatibile sia con le regole della progressione verticale sia con quelle riferite alla progressione economica orizzontale all’interno della medesima categoria o area. Ciò in quanto la progressione verticale si fonda su procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e della professionalità richieste previo superamento di corso-concorso ovvero mediante percorsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale e procedure di valutazione con esame finale mentre la progressione economica orizzontale presuppone l’adozione di criteri selettivi e meritocratici di valutazione della prestazione e dei risultati del personale interessato.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ribadisce che non può in alcun caso trovare applicazione quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge in esame.

2.2. - Incrementi retributivi

I contratti collettivi nazionali relativi ad alcuni comparti del pubblico impiego hanno contrattualizzato i benefici economici di cui alla legge n. 336/1970 prevedendo, altresì, una nuova e più favorevole modalità di calcolo dell’incremento retributivo da attribuire all’interessato.

Per il personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali e di quello della Sanità le relative clausole contrattuali (rispettivamente articolo 22 del CCNL 5 ottobre 2001 [2] e articolo 47, comma 6, del CCNL integrativo del 7 aprile 1999 [3]) hanno fornito alcune indicazioni applicative per rendere coerenti le disposizioni della citata legge n. 336/1970 con la struttura della retribuzione attualmente vigente nei rispettivi comparti.

In particolare, all’atto della cessazione dal servizio, l’incremento di anzianità previsto dall’articolo 2, comma 1 della legge in esame viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari a tre aumenti periodici del 2,50 per cento (7,50 per cento) delle seguenti voci retributive:

- retribuzione mensile corrispondente per il comparto Regioni ed Autonomie locali, al valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonché per le altre posizioni di accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3); per il comparto Sanità corrispondente al valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds;

- incrementi economici o fasce economiche nella categoria di appartenenza;

- indennità integrativa speciale nella misura stabilita dai contratti dei singoli comparti.

La speciale disciplina contrattuale prevista per la determinazione dei benefici economici correlati all’applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 336/1970 [1], che si concretizza nella sopra indicata più favorevole modalità di calcolo dell’incremento retributivo, trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori che siano cessati dal servizio in data successiva alla data di sottoscrizione dei relativi contratti.

Per contro, si applica la pregressa disciplina per quanto riguarda la diversa base di calcolo del beneficio nei confronti di coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro in data antecedente alla stipulazione del contratto di comparto.

3. - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 43 E 44 DEL RD N. 1290/1922 COSÌ COME INTEGRATO DALLA LEGGE N. 539/1950

L’articolo 50 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali [4] del 14-9-2000, l’articolo 47, primo comma, del CCNL del comparto Sanità [5] del 20-9-2001, l’articolo 33 del CCNL del comparto Ministeri [6] del 16-5-2001 e l’articolo 26 del CCNL del comparto enti pubblici non economici [7] del 14-2-2001 hanno contrattualizzato il particolare beneficio previsto dagli articoli 43 e 44 del R.D. 1290/1922 per mutilati ed invalidi di guerra ed esteso dalla legge n. 539/1950 agli invalidi e mutilati per servizio, dettando una disciplina sostanzialmente ripetitiva di quella prevista dalle sopra citate fonti legislative. Conseguentemente dalla data di sottoscrizione dei citati CCNL il beneficio di cui trattasi trova la sua fonte regolativa esclusivamente nei contratti medesimi.

Ai fini dell’attribuzione del beneficio in esame nei confronti del personale dei comparti Regioni ed autonomie locali, Sanità e Ministeri, le percentuali di incremento previste vanno calcolate, nella misura diversificata del 2,50% o dell’1,25% a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due, sul trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda.

Nei confronti del personale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici, ferme restando le percentuali di incremento sopra indicate, le stesse andranno applicate, per esplicita previsione contrattuale, sulla retribuzione base mensile in godimento alla data di presentazione della domanda, costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all’interno di ciascuna area e dall’indennità integrativa speciale.

In tutti i casi, il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.

Si ritiene opportuno rammentare che la domanda per il riconoscimento di tale beneficio può essere presentata anche successivamente alla data di cessazione dal servizio a condizione che l’accertamento dell’infermità dipendente da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza in vita del rapporto di lavoro.

In tale ipotesi le percentuali di incremento andranno applicate sullo voci retributive come sopra indicate in godimento alla data di cessazione dal servizio.

Analogamente a quanto specificato al paragrafo 2.2 in merito all’applicazione dei benefici di cui alla legge 336/1970, la nuova disciplina contrattuale trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori che abbiano presentato domanda o che siano cessati dal servizio in data successiva alla data di sottoscrizione dei relativi contratti.

Per contro, si applica la pregressa disciplina per quanto riguarda la diversa base di calcolo del beneficio nei confronti di coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro in data antecedente alla stipulazione del contratto.

p. IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala

IL DIRIGENTE VICARIO - Dr. Michele Verde

 

 

[1] Legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati).

Art. 1.

I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l’attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione

    Ndr. Legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica)

Art. 4.

5. L’articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Art. 2.

Ai dipendenti indicati all’articolo 1, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un’aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

[2] Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 1 gennaio 2000/31 dicembre 2001.

Art. 22. Conferma discipline precedenti.

1. Nei confronti del personale degli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50 per cento della nozione di retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.

[3] Contratto collettivo nazionale di lavoro (20 aprile 2002) integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999.

Art. 47. Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali.

………….omissis………….

6. Nei confronti del personale del comparto continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50 per cento della nozione di retribuzione di cui all’art. 37, comma 2, lettera b) per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.

[4] CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali successivo a quello dell’1.4.1999.

Art.50. Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali.

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.

[5] Contratto collettivo nazionale di lavoro (20 aprile 2002) integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999.

Art. 47. Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali.

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.

[6] CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999.

Art. 33. Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali.

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale , invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50 e dell’1,25 del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.

[7] CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato il 16.2.1999.

Art. 26. Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali.

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% della retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.