INPDAP

(Nota Operativa 10.1.2007  n° 1)

 

Pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994 e pensioni di reversibilità ad esse riferite – Art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

Con nota operativa n. 72 del 22 dicembre s.a. sono state portate a conoscenza delle sedi provinciali e territoriali le disposizioni contenute nei commi 774, 775 e 776 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

A seguito delle richieste di ulteriori precisazioni formulate, anche verbalmente, da talune sedi periferiche, si precisa quanto segue.

Come noto, questo Istituto ha sempre interpretato la norma contenuta nell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha esteso, a decorrere dal 17.8.1995 (data di entrata in vigore della legge), la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai lavoratori iscritti all’AGO a tutti i regimi previdenziali, esclusivi e sostitutivi dell’AGO e, pertanto, anche alle gestioni pensionistiche amministrate dall’INPDAP, abrogativa della norma transitoria prevista dall’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994.

Per effetto di detta interpretazione, con circolare n. 62 del 30.11.1995 l’Istituto ha impartito specifiche direttive in materia, tanto che le Direzioni provinciali del tesoro prima e in seguito le sedi provinciali e territoriali INPDAP a decorrere dal 1° gennaio 1999, hanno liquidato, in ottemperanza anche a quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato (risoluzione n. 187882 del 28.9.1995), le pensioni di reversibilità decorrenti dal 17.8.1995 nell’aliquota del 60% dell’importo complessivo del trattamento diretto ad esso riferito, indipendentemente dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, in caso di unico coniuge superstite.

Tale modus operandi ha generato un notevole contenzioso tra l’Istituto e gli interessati, che per ultimo ha dato luogo alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 8/2002/QM del 20.3.2002, la quale ha riconosciuto, nei medesimi casi, ai ricorrenti il diritto a percepire la pensione ai superstiti nella aliquota del 50%, prevista dall’art. 88 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 per gli ex dipendenti civili e militari dello Stato e dall’art. 6 della legge 26/7/1965, n. 965 per gli iscritti alle Casse gestite dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, oltre l’indennità integrativa speciale in misura intera.

Con la legge n. 296/2006 (comma 774) il legislatore ha ora fornito l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 41, della citata legge n. 335/1995, che opera quindi ex tunc, vale a dire dal 17.8.1995, ed al successivo comma 776 ha disposto l’abrogazione dell’art. 15, comma 5, della ripetuta legge n. 724/1994.

 

Ciò posto, si dispone che:

a) avverso le sentenze della Corte dei Conti favorevoli ai ricorrenti, e già applicate, ove i termini per proporre appello non siano scaduti (vale a dire 60 giorni dalla eventuale notifica della sentenza da parte del ricorrente ovvero, in mancanza di notifica, entro un anno dal momento in cui la sentenza che si vuole impugnare è stata depositata dal giudice in cancelleria), devono essere impugnate avanti le Sezioni Centrali della Corte dei Conti, evidenziando

l’intervenuta novella legislativa, con le consuete procedure per la proposizione dell’appello;

 

b) devono parimenti formare oggetto di appello le sentenze favorevoli ai ricorrenti emesse dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, pervenute e non ancora applicate dalle sedi provinciali e territoriali;

 

c) nei casi di ricorsi pendenti presso il competente Organo giurisdizionale ovvero presso i Comitati di Vigilanza dell’INPDAP, le sedi dovranno evidenziare l’intervenuta modifica legislativa, avendo cura di integrare la memoria difensiva già presentata facendo riferimento alle disposizioni contenute nei più volte citati commi 774, 775 e 776 della legge finanziaria 2007.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

f.to Dr. Gala