INPDAP

Nota operativa  20.12.2006 n° 16

 

Disciplina previdenziale dei compensi corrisposti al personale che presta attività di volontario nel Corpo dei vigili del fuoco.

 

Sempre più numerose pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimenti in merito alla copertura previdenziale del periodo di servizio prestato dal personale dipendente, chiamato a espletare attività di volontario nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per un massimo di 20 giorni l'anno.

Come è noto il dipendente, richiamato in servizio temporaneo, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del richiamo.

A tale riguardo il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, nell'apportare il riordino delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha disposto agli articoli 9 e 10 rispettivamente le modalità di svolgimento del servizio prestato dal volontario e il trattamento economico spettante, richiamando, tra l'altro, le disposizioni contenute negli articoli 70 e 71 della Legge 469/61.

In particolare l'art.70 della L.469/61 recita testualmente:" In occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, gli istituti ed Enti indicati nell'articolo 2 del Regio Decreto Legge 1 giugno 1933, n.641, convertito nella Legge 21 dicembre 1933, n.1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato."

Il successivo art.71 dispone che "Il personale volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi del precedente articolo 70 e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente, ha diritto altresì, al trattamento di missione, nonché ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n.2 della Legge 24 ottobre 1955, n.1077".

Tale il quadro normativo di riferimento è di tutta evidenza che il compenso, erogato al dipendente dal Corpo dei Vigili del Fuoco, è assoggettabile a contribuzione che deve essere versata alla Cassa di previdenza di appartenenza originaria del dipendente volontario.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Stefano Ugo Quaranta

F.to QUARANTA