Arretrati Inpdap: interessi legali e rivalutazione monetaria sono dovuti
(Inpdap, Nota operativa 26.4.2006 n° 29)

 

INPDAP

(Nota operativa 26.4.2006 n° 29)

 

Corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria

 

Risulta che talune sedi provinciali e territoriali, in presenza di favorevoli deliberazioni adottate dai Comitati di Vigilanza dell’Istituto, non corrispondono d’ufficio interessi legali e/o rivalutazione monetaria in favore dei ricorrenti, in considerazione che nulla viene indicato sulle deliberazioni stesse.

Al riguardo, si precisa che, secondo un consolidato orientamento giurisdizionale, “l’obbligazione pensionistica si sostanzia in un debito di valore che impone all’Istituto di liquidare rivalutazione monetaria ed interessi legali d’ufficio, a prescindere dalla causa del ritardo, essendo completamente svincolati da ogni presupposto di colpa dell’ufficio liquidatore ed essendo dovuti per il solo fatto del mancato pagamento, alle singole scadenze, delle somme spettanti al pensionato”.

In sostanza, la giurisprudenza della Corte dei Conti “ha da tempo chiarito, in coerenza peraltro con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 12 aprile 1991, n. 156 che nella materia delle pensioni ordinarie la rivalutazione e gli interessi hanno lo scopo di conservare il valore originario dell’obbligazione pensionistica: la rivalutazione esprime allora il tantundem in termini di valore attuale, intendendosi per valore quello ottenuto con il meccanismo previsto dall’art. 429, 3° comma, c.p.c., gli interessi (corrispettivi) trovano poi la loro ragione d’essere nella naturale fecondità del denaro non corrisposto alle scadenze d’obbligo”.

Ciò posto, in sede di applicazione delle deliberazioni dei Comitati di Vigilanza le sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di corrispondere gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sui trattamenti pensionistici dei ricorrenti dalla data dell’insorgenza del diritto fino a quella del soddisfo, secondo le modalità contenute nella informativa n. 62 del 14 novembre 2001, tenendo comunque conto dei limiti della prescrizione quinquennale.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala