INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Nota Operativa 30 gennaio 2006 n° 9

OGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all’articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

1. Campo di applicazione

Com’è noto, il Consiglio di Stato, con parere espresso nell’Adunanza Plenaria n. 34 del 1° dicembre 1995 , ha considerato non più applicabile l’articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 nella parte in cui (comma 2) dispone che, in alternativa all’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati possano richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole.

Tale orientamento, confermato da questo Istituto, scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell’ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l’automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997).

La non applicabilità del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 336/1970 viene ora estesa anche ad alcune categorie di personale che, pur continuando ad operare in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del DLgs n. 165/2001, hanno visto sostanzialmente modificata la struttura del trattamento economico con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è avvento, ad esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato nella retribuzione individuale di anzianità (RIA).

Ciò premesso, si evidenzia che in tutti i casi in cui si è in presenza di una struttura del trattamento economico composta da una componente stipendiale di base e dalla RIA, i benefici previsti dalla legge n. 336/1970 non possono che sostanziarsi, in sede di pensione, esclusivamente nell’attribuzione di 3 aumenti periodici del 2,50% (articolo 2, comma 1) da calcolarsi secondo le disposizioni legislative o contrattuali.

Il riconoscimento della qualifica superiore non è, quindi, più ammesso laddove il mutamento della struttura retributiva ha dato luogo all’introduzione della RIA definita per legge quale "assegno personale non riassorbibile, né rivalutabile utile ai fini del trattamento di previdenza……".

2. Base retributiva per il calcolo del beneficio ex art. 2, comma 1, legge 336/1970

Premesso che nelle fattispecie considerate i benefici in esame possono essere attribuiti esclusivamente secondo le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 2 della legge n. 336/1970, gli stessi vanno calcolati:

- sulle voci retributive espressamente previste dai CCNL - nei casi in cui questi ultimi abbiano recepito e disciplinato la disposizione in esame;

- sulla voce stipendio tabellare, sull’eventuale RIA ed assegno (di natura stipendiale) ad personam non riassorbibile né rivalutabile, ove spettanti, con l’esclusione dell’indennità integrativa speciale - nei casi in cui nel CCNL si faccia generico riferimento alle consuete modalità di applicazione dei benefici in parola ovvero in tutti gli altri casi in cui tale disposizione non sia stata delegificata da eventuali atti normativi di recepimento degli accordi sindacali.

Nei confronti del personale operante in regime di diritto pubblico che mantiene il sistema di progressione economica per classi e scatti, continua a trovare applicazione, se più favorevole, il secondo comma dell’articolo 2 della citata legge con la conseguente determinazione pensionistica basata sul trattamento stipendiale della qualifica superiore.

3. Sistema di calcolo per l’attribuzione del beneficio

Per uniformità di comportamento in relazione alle modalità di liquidazione del beneficio in questione, anche in considerazione del prevalente criterio fino ad ora seguito dalle amministrazioni dello Stato, si ritiene che lo stesso debba essere valorizzato in relazione alle diverse modalità di calcolo previste dal sistema pensionistico in cui rientra l’interessato.

In particolare, questo Istituto ritiene di modificare l’orientamento fino ad oggi tenuto, nel senso di considerare, qualora si tratti di un sistema di calcolo retributivo, l’aumento figurativo della retribuzione all’atto della cessazione anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera B) del DLgs n. 503/1992, procedura ritenuta più in linea con l’evolversi delle nuove modalità di calcolo della pensione.

Il procedimento, in sostanza, prevede che l’aumento retributivo figurativo derivante dall’applicazione delle predette disposizioni vada ad incrementare, ai fini del calcolo della quota B) della pensione, l’ultima retribuzione mensile spettante all’atto della cessazione dal servizio, utile per la determinazione della media pensionabile.

Per la determinazione della quota A) di pensione, il predetto aumento va, viceversa, aggiunto all’ultima retribuzione annua lorda percepita all’atto della cessazione dal servizio.

Occorre rilevare, per contro, che la legge di riforma n. 335/1995 nulla ha previsto in merito alla valorizzazione delle maggiorazioni di servizio/periodo o di benefici per le pensioni (ovvero quote di pensione) liquidate con un sistema di calcolo contributivo, fatta eccezione per le fattispecie esplicitamente disciplinate dall’articolo 1, comma 7 e comma 37.

Considerata la delicatezza della problematica in esame e tenuto conto che la stessa investe non solo il riconoscimento dei benefici in esame ma anche l’applicazione di altre maggiorazioni di servizi/periodi previste da specifiche disposizioni di legge, questo Istituto ha inoltrato apposito parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In attesa di conoscere le determinazioni che il dicastero interpellato riterrà opportuno adottare, il riconoscimento del beneficio in esame non produce effetti sul trattamento pensionistico spettante ai destinatari di un sistema di calcolo contributivo mentre lo stesso incide solo sulle quote retributive A) e B) di pensione, secondo le istruzioni impartite nella presente nota, qualora si tratti di un sistema di calcolo misto.

Queste nuove istruzioni si applicano ai trattamenti pensionistici liquidati a far data dall’emanazione della presente nota e si riferiscono a tutti gli iscritti a questo Istituto destinatari sia dei benefici previsti dalla legge in esame che da quelli di cui agli articoli 43 e 44 del RD 30 settembre 1922, n. 1290 e successive integrazioni.

Le modificate modalità di calcolo devono essere applicate ogni qualvolta si debba procedere ad una riliquidazione del trattamento pensionistico; in tale fattispecie non si procede al recupero dell’eventuale valore differenziale imputabile alla diversa modalità di calcolo dei benefici in esame.

In tal senso la competente Struttura di Progetto Applicazioni Informative di questo Istituto sta modificando le attuali procedure informatiche.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala