INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Messaggio 30 aprile 2005 n° 20552)

 

 

 

 

OGGETTO:

decorrenza della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

 

 

Sono pervenute da alcune Sedi richieste di chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’articolo 6 della legge n. 155 del 1981, anche alle pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo.

 

Al riguardo, nel chiarire che la disciplina prevista dal predetto articolo 6 deve ritenersi operante anche alle pensioni di vecchiaia contributive, si forniscono le relative istruzioni al fine di una corretta applicazione della citata normativa.

 

Come noto l’articolo 6, comma 1, della legge n. 155 del 1981 stabilisce che “la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.

 

I requisiti richiesti per l’ottenimento della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 sono i seguenti:

 

-   compimento del 57° anno di età;

-   possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;

-   importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;

-   cessazione del rapporto di lavoro.

 

Si prescinde dal requisito anagrafico al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni e dal predetto importo a partire dal 65° anno di età.

 

Nel caso in cui venga presentata domanda di pensione di vecchiaia nel contributivo, con applicazione dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981, la decorrenza della pensione deve essere retrodatata fino al primo giorno del mese successivo a quello in cui sia compiuto il 57° anno di età, ovvero, se successivo, al perfezionamento di tutti i requisiti sopra citati, necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 

Ne consegue che la decorrenza della pensione si può collocare in due momenti:

 

·          il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti richiesti dall’articolo 1, comma                20, della legge n. 335 del 1995;

·          il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.

 

Peraltro, poiché nel regime contributivo l’importo della pensione è, in genere, direttamente proporzionale all’età anagrafica del pensionato alla decorrenza della pensione, al momento della presentazione della domanda il pensionando dovrà dichiarare esplicitamente di volersi avvalere della disposizione prevista dal predetto articolo 6 della legge n. 155 del 1981.

 

Rimane fermo quanto già specificato nella circolare n. 181 del 2001, riguardo la pensione di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione che, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non può decorrere da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha effetto l’opzione.

 

 

                                                       IL DIRETTORE CENTRALE

                                                               Mauro Nori