Nuovi chiarimenti sui regimi speciali per i dipendenti pubblici

Regole Ue per la totalizzazione dei periodi assicurativi

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(Circolare Inps 99/2002)

 

 

 

 

Dal 25 ottobre 1998, per effetto delle modifiche apportate dal Regolamento CE n. 1606/98 al Regolamento CEE n. 1408/71, l’applicazione della normativa comunitaria sulla totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e del calcolo pro-rata della pensione, già prevista per i lavoratori iscritti ai regimi generali dei Paesi membri dell'Unione europea, è stata estesa per analogia ai lavoratori iscritti ai regimi speciali dei dipendenti pubblici di detti Paesi. Contestualmente, le norme del Regolamento CE n. 1606/98 hanno, tuttavia, stabilito che l’estensione ai dipendenti pubblici della normativa sulla totalizzazione dei periodi assicurativi e sul calcolo pro-rata della pensione, è derogato da parte di quegli Stati membri la cui legislazione nazionale richiede che ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione possano essere computati unicamente i periodi di assicurazione compiuti in uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici. Al riguardo, l’INPS, d’intesa con l’INPDAP, aveva provveduto ad emanare la Circolare 7 giugno 1999, n. 125, con la quale venivano date le prime istruzioni per l’applicazione delle innovazioni introdotte dal Regolamento n. 1606/98 nella normativa comunitaria sulla totalizzazione, sottolineando, sin da allora, che la legislazione italiana non è riguardata dall’anzidetta deroga in quanto, ai fini del conseguimento del diritto a pensione da parte dei dipendenti pubblici, ammette la possibilità di computare periodi di assicurazione maturati anche al di fuori dei regimi speciali previsti per i dipendenti pubblici. Con la stessa Circolare n. 125/1999, venne inoltre formulata riserva di precisare, non appena possibile, quali siano gli Stati membri dell’Unione europea per i quali vige la deroga alla estensione della normativa sulla totalizzazione prevista dal Regolamento CE n. 1606/98. A scioglimento di tale riserva, l’INPS ha ora emanato la Circolare 29 maggio 2002, n. 99, fornendo, tra l’altro, le seguenti ulteriori informazioni: - tra gli Stati membri della Ue che applicano le norme del regime generale anche ai dipendenti pubblici e al personale ad essi assimilato rientrano: l’Irlanda e il Regno Unito; - fra gli Stati membri ai quali si applica la deroga alla estensione dell’applicazione ai dipendenti pubblici della normativa comunitaria sulla totalizzazione dei periodi assicurativi e sul calcolo pro-rata della pensione, sono compresi: la Germania, il Belgio e la Francia; - relativamente alla Grecia, per la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti dai funzionari e dal personale assimilato ai funzionari del settore pubblico, occorre distinguere: - per i periodi assicurativi compiuti prima del 1° gennaio 1983, la totalizzazione è possibile soltanto se il datore di lavoro e la qualifica dell’interessato, in un Paese comunitario diverso dalla Grecia, sono assimilabili a un datore di lavoro e ad una qualifica che in Grecia sono caratteristici dell’appartenenza al regime speciale dei pubblici dipendenti o del personale assimilato; - per i periodi compiuti successivamente al 1° gennaio 1983, valgono le disposizioni sulla totalizzazione comunitaria dei periodi assicurativi. (20 giugno 2002)

 


INPS - Circolare n. 99 - Roma, 29 Maggio 2002 - (Allegati 4) OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1606/98: regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati della Unione Europea.

 

 

SOMMARIO: Il regolamento (CE) 1606/98 ha esteso ai regimi speciali per dipendenti pubblici l’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72. I principi della totalizzazione e del calcolo delle pensioni in prorata sono estesi per analogia a detti regimi, fatta salva la deroga prevista per alcuni Stati membri ai quali è consentito non cumulare i periodi assicurativi degli altri Stati ai fini pensionistici.

Con la circolare n. 125 del 7 giugno 1999 sono state fornite le prime istruzioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98, concernente l’estensione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ed al personale assimilato.

Come è noto, a seguito all’emanazione del citato regolamento (CE) n. 1606/98, i principi comunitari della totalizzazione dei periodi assicurativi e del calcolo delle pensioni in pro-rata trovano applicazione anche nei confronti dei regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati membri, fatta salva la deroga contenuta negli articoli 43-bis, paragrafo 2, cpv. 1 (in caso di invalidità) e 51-bis, paragrafo 2, cpv. 1 (in caso di vecchiaia e morte) del regolamento (CEE) n. 1408/71.

La deroga in questione riguarda tutti i casi in cui la legislazione di uno Stato membro, concernente i diritti pensionistici a carico dei regimi speciali per pubblici dipendenti, ponga la condizione che tutti i periodi di assicurazione siano compiuti in uno o più regimi speciali per dipendenti pubblici in tale Stato, precludendo quindi la possibilità di cumulare i periodi assicurativi fatti valere nell’ambito di più Stati membri.

Il successivo capoverso 2 degli articoli 43-bis, paragrafo 2, e 51-bis, paragrafo 2, succitati prevede, inoltre, che se i periodi compiuti in uno Stato membro (sia in regime speciale che in regime generale) non sono cumulati, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico dello Stato che applica la deroga, detti periodi sono presi in considerazione nel regime generale di quest’ultimo Stato.

Va, comunque, tenuto presente che anche nei casi di Stati membri che applichino la deroga suddetta e, quindi, non effettuano la totalizzazione dei periodi assicurativi degli altri Stati membri, il regolamento n. 1606/98 deve trovare applicazione per quanto attiene le restanti disposizioni comunitarie.

In particolare, le Istituzioni degli Stati membri che applicano la deroga di cui agli articoli 43-bis, paragrafo 2 e 51-bis, paragrafo 2 sono comunque tenute ad intrattenere con le altre Istituzioni comunitarie i collegamenti di rito.

Va, inoltre, tenuto presente che i periodi assicurativi fatti valere a carico dei regimi speciali per i dipendenti pubblici di Paesi che si avvalgono della deroga in questione devono essere presi in considerazione per la totalizzazione, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione italiana a carico del regime generale, secondo quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1 del regolamento n.1408/71.

Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta ai punti 4 (totalizzazione) e 2 (Istituzioni competenti) della succitata circolare n. 125 del 7 giugno 1999, si riportano le informazioni a tutt’oggi fornite da taluni Stati membri, su richiesta dell’Italia, alla Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti sui seguenti punti:

1. - quali Stati applicano il regime generale pensioni anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e al personale assimilato;

2. - quali Stati applicano il paragrafo 2 dell’articolo 51-bis;

3. - quale sia l’organismo di riferimento (nome indirizzo, telefono, fax, e-mail) nel caso di una molteplicità di regimi speciali e di gestioni decentralizzate o settoriali.

1 – BELGIO

1.1 - Soggetti

In Belgio il personale del settore pubblico è differenziato tra personale designato a titolo definitivo, soggetto ad un regime speciale di pensione del settore pubblico, e personale non definitivo che è, invece, sottoposto al regime generale di sicurezza sociale dei lavoratori dipendenti.

Esistono vari regimi speciali per il personale assunto a titolo definitivo e la maggior parte di essi sono gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze.

Le principali categorie di agenti, nominati a titolo definitivo, le cui pensioni sono gestite dall’ Amministrazione delle pensioni suddetta sono:

- i funzionari dei Ministeri dello Stato federale, delle Comunità e delle Regioni;

- la maggior parte degli insegnanti (vigilatori d’infanzia, insegnanti elementari, insegnanti di scuola superiore e professori universitari);

- i militari e i gendarmi;

- i magistrati delle Corti e Tribunali dell’ordine giudiziario e dei corpi speciali (Corte arbitrale, Consiglio di Stato, etc.);

- i ministri del culto;

- gli agenti degli organismi d’interesse pubblico affiliati al pool dei parastatali;

- gli agenti della maggior parte dei comuni, associazioni di comuni, centri pubblici di aiuto sociale e ospedali che ne dipendono.

Ulteriori regimi speciali, sempre relativi ad agenti assunti a titolo definitivo, che non sono peraltro gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze, riguardano, tra i principali settori, quello della radio e televisione, delle ferrovie, della distribuzione idrica, delle province, dei comuni e dei centri pubblici di aiuto sociale presso i comuni (cfr. l’elenco dei regimi più importanti riportati nell’Allegato 1).

1.2 - Totalizzazione

Ai regimi speciali per i pubblici dipendenti, gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze, si applica la deroga prevista dagli articoli 43-bis, paragrafo 2, cpv. 1 e 51-bis, paragrafo 2, cpv. 1, del regolamento n. 1408/71, per cui non viene operata la totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere nell’ambito di più Stati membri.

Per i regimi speciali non gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze, di cui all’Allegato 1, la decisione sull’eventuale applicazione della deroga di cui sopra spetta esclusivamente alle singole Amministrazioni interessate.

1.3 - Istruttoria

Per l’istruttoria delle domande di pensione le competenti Autorità belghe hanno previsto le seguenti modalità:

- per gli agenti che sono stati sottoposti al regime generale e ad uno o più regimi speciali, il collegamento si effettua con l’Office National des Pensions (ONP), Tour du Midi, B-1060 Bruxelles;

- per gli agenti che sono stati sottoposti ad un solo regime speciale di pensione, il collegamento si effettua: sia con l’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze, sia con l’Istituzione competente che figura nell’elenco, non esaustivo, di cui all’All. 1;

- per gli agenti che sono stati sottoposti successivamente a numerosi regimi speciali di pensione per funzionari, il collegamento si effettua con l’Istituzione che gestisce l’ultimo regime speciale di pensione cui l’agente è stato sottoposto.

Per non ritardare la definizione della domanda da parte dell’Istituzione estera, quando l’agente è stato sottoposto al regime generale ed a un regime speciale belga, l’ONP invia il proprio E 205 B indicando che l’E 205 B, relativo al settore pubblico belga, verrà inviato successivamente.

Nei casi in cui non sia coinvolto il regime generale, in una prima fase applicativa, è consentito effettuare il collegamento con l’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze che provvederà, se del caso, ad inoltrare le richieste e i formulari di rito all’ Istituzione competente.

L’Istituzione competente, ai sensi dell’Allegato 2 del regolamento n. 574/72, che gestisce le pensioni dei pubblici dipendenti di cui sopra (funzionari dei Ministeri, insegnanti, militari etc.), è la suddetta Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze, il cui indirizzo è il seguente:

Ministère des Finances
Administration des Pensions
Tour Finances - Bte 31
Boulevard du Jardin Botanique 50
B- 1010 Bruxelles

Per le pensioni, invece, che non sono gestite dall’Amministrazione delle pensioni, l’Istituzione competente è l’Amministrazione che si occupa del regime speciale interessato, la cui denominazione è riportata insieme con l’ indirizzo nell’elenco, non esaustivo, di cui all’Allegato 1.

2 - FRANCIA

2.1 - Soggetti

In Francia i funzionari statali, i magistrati, i militari, i funzionari locali, i dipendenti dei centri ospedalieri, i dipendenti degli stabilimenti industriali gestiti dallo Stato sono soggetti a regimi speciali disciplinati dal Regolamento n. 1606/98.

2.2 - Totalizzazione

A detti regimi speciali si applica la deroga prevista dagli articoli 43 bis, paragrafo 2, cpv. 1 e 51 bis, paragrafo 2, cpv. 1, del regolamento n. 1408/71, per cui non viene operata la totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere nell’ambito di più Stati membri..

2.3 - Istruttoria

Il Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants di Parigi, che ha cambiato la sua denominazione in "Centre des liaisons européeennes et internationales de sécurité sociale (cfr. messaggio allegato n. 107 del 25.03.2002) è il solo Organismo di Collegamento designato per la Francia e, pertanto, gestisce anche questi regimi speciali.

Le Istituzioni competenti preposte ai suddetti regimi speciali, di cui all’Allegato 2 del regolamento n. 574/72, sono le seguenti:

Per i funzionari statali, i magistrati e i militari:

Service des pensions du Ministère chargé du budget 10, boulevard Gaston-Doumergue F- 44264 Nantes Cedex 2

Per i funzionari locali, i dipendenti dei centri ospedalieri e i dipendenti degli stabilimenti industriali gestiti dallo Stato:

Caisse des depôts et consignation, Etablissement de Bordeaux rue du Vergne F-33059 Bordeaux Cedex

3. GERMANIA

3.1 - Soggetti

I dipendenti pubblici e personale assimilato sono sottoposti in Germania al regime speciale dei dipendenti pubblici. In questa categoria rientrano, tra gli altri: i magistrati, i professori, i militari di carriera e gli impiegati con un rapporto di servizio particolare.

Tale personale viene inquadrato fino all’inizio del collocamento in pensione nel regime dei dipendenti pubblici tedeschi. In caso di cessazione dell’attività lavorativa prima del compimento dell’età pensionabile, senza che risulti maturato il diritto a pensione nel regime speciale in questione, il periodo svolto come dipendente pubblico viene coperto da un versamento effettuato dallo Stato per creare una posizione assicurativa nell’ambito dell’assicurazione pensioni obbligatoria.

I dipendenti pubblici che, invece, cessano di lavorare al compimento dell’età pensionabile ricevono una pensione commisurata in percentuale al periodo svolto.

3.2 - Totalizzazione

Al regime speciale dei dipendenti pubblici si applica la deroga prevista dagli articoli 43 bis, paragrafo 2, cpv. 1 e 51 bis, paragrafo 2, cpv. 1, del regolamento n. 1408/71,di cui all’art. 51 bis, par. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, per cui non viene operata la totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere nell’ambito di più Stati membri.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/98, le Autorità che in Germania sono competenti per la previdenza dei dipendenti pubblici a livello federale, di Land ed a livello comunale, sono coinvolte nel procedimento amministrativo delle Istituzioni di sicurezza sociale nella UE e nello scambio reciproco dei dati utili ai fini della determinazione del trattamento spettante.

3.3 - Istruttoria

Ai sensi dell’Allegato 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l’Organismo di Collegamento designato per i dipendenti pubblici in Germania è la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) di Berlino, che, come è noto, svolge nel regime generale anche la funzione di Istituzione competente e Organismo di Collegamento per gli impiegati.

La BfA di Berlino collaborerà in tale compito con un altro Ufficio centrale di coordinamento per tutti gli uffici previdenziali tedeschi, denominato "Oberfinanzdirektion" (OFD) di Köln (Direzione Superiore Finanze di Colonia).

E’ compito dell’ "OFD" di Colonia l’emissione centralizzata dei formulari E 205 D del regime dei dipendenti pubblici che vengono poi trasmessi alle Istituzioni in causa degli Stati membri tramite la BfA di Berlino ovvero una Istituzione dell’assicurazione tedesca nel caso quest’ultima sia anche Istituzione in causa.

Per ulteriori dettagli sulla trattazione con la Germania di pratiche relative all’applicazione del regolamento CEE n. 1606/98, si rimanda ai messaggi n. 115 del 26.05.2000 e n. 260 del 15.11.2001 allegati.

4 - GRECIA

4.1 - Soggetti

In Grecia i funzionari ed il personale assimilato sono affiliati ad un regime pensionistico speciale che sottopone tali soggetti alla medesima normativa, la cui applicazione, però, è di competenza di distinte Istituzioni.

4.1.1 - Funzionari

Il regime pensionistico speciale dei funzionari, con erogazione dei trattamenti a carico dello Stato, è gestito dal servizio di contabilità generale creato a tal fine presso il Ministero delle Finanze. Fanno parte di tale regime:

- i funzionari di ruolo dell’amministrazione centrale (i ministeri) e del parlamento,

- il potere giudiziario (i giudici),

- i funzionari di ruolo degli enti locali (prefetture, città e comuni),

- il personale amministrativo di ruolo degli istituti d’istruzione superiore (AEI) e degli istituti d’insegnamento tecnico (TEI),

- i funzionari di ruolo di taluni enti morali di diritto pubblico (NPDD),

- il personale insegnante di ruolo di tutti gli istituti di insegnamento pubblico (prescolare, primario, secondario inferiore e superiore), come pure i professori e gli insegnanti degli AEI e TEI,

- le forze armate e il personale di polizia, del corpo dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto;

- il clero.

4.1. 2 - Personale assimilato ai funzionari

A. I dipendenti di ruolo a statuto semi-pubblico della quasi totalità degli enti morali di diritto pubblico (NPDD), assimilati ai funzionari, sono affiliati al regime speciale dell’IKA di Atene, Istituzione che gestisce anche il regime generale di sicurezza sociale dei lavoratori del settore privato. Rientrano, in particolare, in tale regime speciale:

- i dipendenti della maggior parte degli enti assicurativi quali IKA, TEBE, TAE, TANPY, TYDKY e OAED,

- i dipendenti degli organismi nazionali del turismo, dei medicinali, dei tabacchi ecc.,

- gli avvocati,

- i dipendenti dei servizi portuali responsabili del prelievo dei diritti portuali,

- i dipendenti del teatro nazionale,

- i dipendenti del teatro lirico nazionale,

- i dipendenti del comitato dei giochi olimpici.

B. Alcuni organismi assicurativi, che gestiscono i regimi assicurativi ordinari per i lavoratori autonomi, hanno un loro proprio regime pensionistico speciale in cui rientrano i loro dipendenti di ruolo. I più importanti fra tali organismi sono:

- TSA (autisti e proprietari di veicoli dei trasporti pubblici),

- Tamío Nomikón (giuristi),

- TSMEDE (architetti e ingegneri,

- TSAY (medici, infermieri e farmacisti),

- OGA (agricoltori),

- TSPEATh (lavoratori della stampa).

4.2 - Totalizzazione

Per quanto attiene la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti dai funzionari e dal personale assimilato ai funzionari del settore pubblico, occorre operare una distinzione temporale, a seconda che i periodi risultino compiuti prima o dopo la data dell’01.01.1983.

Per i periodi compiuti prima dell’01.01.1983, la totalizzazione viene operata solo se il datore di lavoro e la qualifica dell’interessato, in un Paese comunitario diverso dalla Grecia, sono assimilabili a un datore di lavoro e ad una qualifica che in Grecia caratterizzano l’appartenenza al regime dei pubblici dipendenti o del personale assimilato.

Ad esempio, è prevista la totalizzazione di periodi assicurativi compiuti all’estero per l’attività di infermiere in un ospedale pubblico, in quanto in Grecia gli infermieri che operano in un ospedale pubblico rientrano, appunto, nel settore pubblico.

Per i periodi compiuti successivamente al 01.01.1983, invece, viene operata la totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere nell’ambito di più Stati membri secondo i criteri comuni.

4.3 - Istruttoria

4.3.1 - Funzionari

Per la categoria dei funzionari, di cui al punto 4.1.1, il ruolo di Organismo di Collegamento e Istituzione competente viene svolto dal servizio di contabilità generale di Atene, il cui indirizzo è il seguente:

GENIKO LOGISTIRIO TOU
KRATOUS (o GLK)
DIEFTHINSI 47
Via Kaningos 29
GR- 101 10 ATHINA
Telefono: 0030-1-3304404
Fax: 0030-1-3304402

Per quanto attiene, più specificamente, le questioni relative all’assicurazione pensioni dei funzionari di diritto pubblico (NPDD), è però possibile contattare l’apposita direzione dell’IKA preposta a tale personale, che ha il seguente indirizzo:

IKA – DIOIKISI
DIEFTHINSI SYNTAEXEON NPDD
Via Agiou Konstantinou 8
GR- 102 41 ATHINA
Telefono: 0030-1-6742848 (direttore)
Fax: 0030-1-6744111

4.3.2 - Personale Assimilato ai funzionari

Per il personale assimilato ai funzionari, di cui al punti 4.1.2, l’Organismo di Collegamento designato è l’ IKA di Atene, nel cui ambito opera un’apposita direzione competente per le questioni di assicurazione pensioni, che ha il seguente indirizzo:

IKA – DIOIKISI
DIEFTHINSI DIETHNON ASFALISTIKON SCHESEON
Via Agiou Konstantinou 8
GR- 102 41 ATHINA
Telefono: 0030-1-6756316 (questioni di assicurazione pensioni)
Fax: 0030-1-6741377

L’Istituzione competente per tale personale, ai sensi dell’Allegato 2 del regolamento n. 574/72, è rappresentata dall’IKA di Atene, ovvero l’ente assicurativo al quale il lavoratore è o è stato affiliato.

5 - IRLANDA

In Irlanda non è previsto un regime pensionistico speciale per i dipendenti pubblici ed essi, pertanto, sono soggetti, come tutti gli altri lavoratori, al regime generale.

6 - PORTOGALLO

6.1 - Soggetti

In Portogallo esiste un regime speciale di sicurezza sociale che comprende sia i funzionari pubblici che il personale assimilato.

A partire dal 1° settembre 1993, la pensione di anzianità dei funzionari pubblici iscritti al regime speciale è calcolata nello stesso modo del regime generale di sicurezza sociale.

6.2 - Totalizzazione

La legislazione portoghese non fa dipendere l’acquisizione, il mantenimento, la liquidazione o il recupero del diritto alle prestazioni del regime speciale di sicurezza sociale dei funzionari pubblici dalle condizioni di cui agli articoli 43 bis, paragrafo 2, cpv. 1 e 51 bis, paragrafo 2, cpv. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Nella normativa portoghese, pertanto, non trova applicazione la deroga alla totalizzazione e si opera, quindi, il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere nell’ambito di più Stati membri.

Qualora il lavoratore sia stato iscritto sia al regime generale che al regime speciale dei funzionari pubblici, potrà optare tra i due regimi per la corresponsione della pensione spettante, liquidata, in genere, ai sensi della legislazione relativa al regime a cui è stato affiliato per ultimo, tenendo in considerazione l’insieme dei periodi contributivi compiuti nei due regimi.

6. 3 - Istruttoria

Se il lavoratore è stato affiliato sia al regime generale di sicurezza sociale, che al regime speciale per funzionari pubblici, il collegamento per le domande di pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti va effettuato con ciascuna delle seguenti Istituzioni competenti:

- per il regime generale di sicurezza sociale:

Centro Nacional de Pensões,
Campo Grande, 6
1749-001 LISBOA
Telefono (351)217903700 Fax (351)2179003701
Email cnp-pensoes@Seg-social.pt

- per il regime speciale di sicurezza sociale dei funzionari pubblici:

Caixa Geral de Aposentações,
Avenida João XXI, 63
1000-300 LISBOA
Telefono (351)217905022 Fax (351)217905272
Email cga@cgd.pt

7 - REGNO UNITO

Nel Regno Unito non è previsto un regime pensionistico speciale per i dipendenti pubblici ed essi, pertanto, sono soggetti, come tutti gli altri lavoratori, al regime generale.

IL DIRETTORE GENERALE - TRIZZINO

Allegato 1

Elenco dei principali regimi di pensioni belgi del settore pubblico che non sono gestiti dall’amministrazione delle pensioni del ministero delle finanze

1. RADIO E TELEVISIONE

RADIO TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (RTBF)
Section pension 10M08RTB
Boulevard Reyers 52
1044 BRUXELLES

VLAAMSE RADIO EN TELEVISIE - Omroep (VRT) (ex-BRT)
Reyerslaan 52
1043 BRUSSEL

BRF - BELGISCHER RUNDFUNK - UND FERNSEHNZENTRUM
Kehrweg 11
4700 EUPEN

2. FERROVIE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES (SNCB)
Bureau 53.13 - Section 52
rue de France 85
1060 BRUXELLES

3. DISTRIBUZIONE IDRICA

SOCIETE WALLONNE DES DISTRIBUTIONS D’EAU S.C.
et anciens agents francophones de la Société nationale des Distributions d’Eau SNDE
rue de la Concorde 41
4800 VERVIERS

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING
et anciens agents néerlandophones de la SNDE
Belliardstraat 73
1040 BRUSSEL

4. PROVINCE

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAINAUT
avenue Général de Gaulle 102
7000 MONS

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE LIEGE
Place de la République française 1
4000 LIEGE

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE NAMUR
Service des pensions
rue du Collège 33
5000 NAMUR

PROVINCIEBESTUUR VAN ANTWERPEN
Koningin Elisabethlei 22
2018 ANTWERPEN

PROVINCIEBESTUUR VAN LIMBURG
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

PROVINCE DU LUXEMBOURG
Square Albert 1er 1
6700 ARLON

PROVINCIEBESTUUR VAN OOST-VLAANDEREN
Gouvernementstraat 1
9000 GENT

PROVINCIEBESTUUR VAN VLAAMS BRABANT
Diestsesteenweg 52
3010 LEUVEN

PROVINCEBESTUUR VAN WEST-VLAANDEREN
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III laan 41
8200 SINT ANDRIES

5. COMUNI

Presso il Collège des Bourgmestre et Echevins
del comune interessato.

6. CENTRO PUBBLICO DI AIUTO SOCIALE (CPAS )

Presso il Centro del comune interessato.

Allegato 2

Messaggio N. 000107 del 25/03/2002

Oggetto: Aggiornamento Archivio C.I. 81 - Istituzioni estere.

1 - FRANCIA

1.1 – Organismo di Collegamento

L’Organismo di Collegamento francese "Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants" di Parigi, ha comunicato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge di modernizzazione sociale del 17 gennaio 2002, la propria denominazione è cambiata in "Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale" (CLEISS).

E’ stato inoltre precisato che l’indirizzo di detto Centro rimane invariato e che i numeri di telefono e fax di riferimento sono i seguenti:

telefono: 0039-1-45263341
fax: 0033-1-49950650

Si richiede, pertanto, alle Sedi in indirizzo di provvedere alle seguente variazione nell’archivio C.I. - Istituzione estere:

CENTRE DES LIAISONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES DE SECURITE SOCIALE
11, RUE DE LA TOUR DES DAMES
F-75436 PARISI CEDEX 09 (FRANCIA)
CON COD. 01-003 E SIGLA CLEISS-PARIS

1.2 - CNAV – Agence di Boissy-Saint Léger

In Francia operano una serie di Agenzie della CNAV (Agence Nationale Assurance Veiellesse) che possono essere annoverate, a tutti gli effetti, tra le Istituzioni competenti francesi.

Alcune di esse risultano già memorizzate in C.I. 81 (es. CNAV Nanterre-cod. 01-330, CNAV Saint Denis-cod. 01-334, CNAV Sarcelles-cod. 01-339, etc.)

Si richiede ora di inserire in C.I. 81 la seguente nuova Istituzione:

CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE
AGENCE DE BOISSY-SAINT-LEGER
ZAC DE LA HAIE GRISELLE
1 ALLEE MOZART
F-94470 BOISSY-SAINT-LEGER (FRANCIA)
CON CODICE 01-347 E SIGLA CNAV-BOISSY SLE

1.3- CRAM Rhone Alpes – Agence Retraite de Saint Etienne

La CRAM Rhône-Alpes di Lione ha istituito a tutt’oggi alcune "Agences Retraite" decentralizzate, le quali, a differenza dei "Points d’Accuil Retraite", che hanno compiti più limitati di carattere informativo, provvedono all’istruttoria completa delle domande di pensione e al pagamento delle prestazioni dovute.

Facendo seguito ai messaggi n. 126 del 5.6.2000 e n. 261 del 20.11.2001, con i quali si è richiesto di memorizzate nell’archivio C.I. le "Agences Retraite" del CRAM Rhone Alpes, rispettivamente, di Villefranche-sur-Saône (cod. 01-336) e Villeurbanne (cod. 01-344), si richiede ora di inserire in C.I. 81 la seguente nuova Agenzia:

CRAM RHONE ALPES – AGENCE RETRAITE
DE SAINT-ETIENNE
IMMEUBLE SECURITE SOCIALE MINIERE
37, BOULEVARD DAGUERRE – B.P. 169
F-42012 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 –FRANCIA
CON CODICE 01-348 E SIGLA CRAM-ST ETIENNE

2 - PAESI BASSI Organismo di Collegamento per le pensioni di invalidità e Istituzioni correlate

A seguito di una profonda riorganizzazione degli Enti di Previdenza avvenuta nei Paesi Bassi, a far data dal 1° gennaio 2002, è stato istituito un nuovo Organismo, denominato "UWV-Uitvoering Werknemersverzekeringen", che ha assorbito le competenze di diverse Istituzioni di sicurezza sociale preesistenti, tra cui anche quelle della " GAK NEDERLAND BV", Istituzione competente per l’invalidità, la disoccupazione e la malattia dei lavoratori dipendenti.

Di conseguenza, l’Organismo di Collegamento per le pensioni di invalidità e le Istituzioni ex GAK decentrate hanno variato la loro denominazione in " UWV-GAK", con l’aggiunta della dicitura Head Office, per quanto attiene l’Organismo di Collegamento, e l’indicazione della città di cui trattasi, per le Sedi decentrate.

Si richiede, pertanto, alle Sedi in indirizzo di voler variare nell’archivio C.I. 81 le seguenti Istituzioni come segue:

(Organismo di Collegamento )

UWV-GAK HEAD OFFICE
STAF INTERNATIONAAL
BOS EN LOMMERPLANTSOEN 1- POSTBUS 8300
NL-1005 CA AMSTERDAM
CON CODICE 07-001 E SIGLA UWV-GAK HEAD OF

(Istituzioni competenti)

UWV-GAK – MAASTRICHT
AFDELING AG-BUITENLAND
ARTSENIJSTRAAT 5 - POSTBUS 1065
NL-6201 ME MAASTRICHT – PAESI BASSI
CON CODICE 07-028 E SIGLA UWV-GAK MAASTRI

UWV-GAK – HEERLEN
AFDELING AG-BUITENLAND
HELDENVIERLAAN 11 - POSTBUS 2620
NL-6401 MB HEERLEN – PAESI BASSI
CON CODICE 07-037 E SIGLA UWV-GAK HEERLEN

UWV-GAK – AMSTERDAM
AFDELING AG-BUITENLAND
DELFLANDLAAN 3-5 - POSTBUS 57002
NL-1040 CC AMSTERDAM - PAESI BASSI
CON CODICE 07-054 E SIGLA UWV-GAK-AMSTER

Si fa presente ad ogni buon fine che, a parte la variazione della denominazione, gli indirizzi, sopra riportati nella loro interezza, i telefoni, i fax e i responsabili degli uffici resteranno invariati, per almeno tutto l’anno in corso.

Si fa riserva di fornire ulteriori dettagli sulla riorganizzazione in parola non appena si saranno acquisiti tutti i chiarimenti del caso.

IL Direttore del Progetto – NORI

Allegato 3

Messaggio N. 000115 del26/05/2000

Oggetto: Trattazione con la Germania di pratiche relative all’applicazione del Reg. CEE n. 1606/98.

Nel richiamare le istruzioni già impartite con circolare n. 125 del 7 giugno 1999, concernenti l’applicazione del regolamento CE n. 1606/98, relativo all’estensione dei regolamenti di base ai regimi speciali per dipendenti pubblici, si porta a conoscenza quanto concordato con gli Organismi di Collegamento tedeschi per la trattazione delle relative pratiche.

I periodi italiani compiuti unicamente in un regime speciale per dipendenti pubblici sono certificati esclusivamente dall’INPDAP.

In caso di carriera mista, con presenza di periodi maturati tanto nell’assicurazione generale obbligatoria (INPS) quanto nel regime speciale per i pubblici dipendenti (INPDAP), i formulari di rito potranno essere trasmessi indifferentemente all’uno o all’altro dei due Istituti, i quali provvederanno al necessario coordinamento.

In caso di carriera mista ed anche nel caso di periodi compiuti unicamente nel regime speciale per dipendenti pubblici, il provvedimento tedesco (E210 D) può essere trasmesso sempre all’INPS, che provvederà al successivo inoltro all’INPDAP.

In attesa della designazione, da parte tedesca, dell’Organismo di Collegamento preposto al regime speciale dei pubblici dipendenti, la trattazione delle pratiche può essere curata dagli Organsmi tedeschi con i quali le Sedi INPS sono tradizionalmente in contatto (p. es. L.V.A. Schwaben, L.V.A. Saarland, Bundescknappschaft, Seekasse, etc.).

Da parte tedesca è stato, inoltre, sinteticamente precisato quanto segue:

- l’assicurazione pensioni tedesca prende in considerazione i periodi assicurativi del regime dei dipendenti pubblici degli Stati membri;

- non esiste un coordinamento, come in Italia (Legge 29 del 1979), dei periodi assicurativi dell’assicurazione pensioni e del regime dei dipendenti pubblici;

- in caso di dimissioni di un pubblico dipendente senza diritto a pensione nel relativo regime è obbligatoria l’iscrizione nell’assicurazione pensioni tedesca.

IL DIRETTORE CENTRALE - De Stefanis

Allegato 4

Messaggio N.000260 del 15/11/2001

Oggetto: Regime speciale dei dipendenti pubblici in Germania.

Con il Regolamento CE n. 89/2001 del 17.01.2001 è stati inserito nell’allegato 4, sezione C, del Regolamento CEE n. 574/72 il punto 5 bis, che individua l’Ente Assicurativo federale per gli Impiegati (BfA) come Ufficio di Collegamento per la Previdenza dei Dipendenti Pubblici.

Con tale modifica è sciolta la riserva contenuta nel messaggio n. 2000/0004/000115 del 26.5.2000 con il quale sono già state fornite istruzioni riguardanti l’iter di trattazione con la Germania di pratiche relative all’applicazione del Regolamento CE n. 1606/98, concernente l’estensione dei regolamenti di base ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

La stessa BfA di Berlino ha comunicato al nostro Istituto di essere stata designata come Ufficio di Collegamento per la Previdenza dei Dipendenti Pubblici, precisando che collaborerà con un altro Ufficio centrale di coordinamento per tutti gli uffici previdenziali tedeschi, denominato "Oberfinanzdirektion" (OFD) di Köln (Direzione Superiore Finanze di Colonia).

Con l’occasione da parte tedesca sono stati forniti dei chiarimenti di carattere normativo.

Per la categoria dei dipendenti pubblici e personale assimilato (tali sono in Germania, ad esempio, i magistrati, i professori, i militari di carriera, gli impiegati con un rapporto di servizio particolare) trova applicazione la deroga di cui all’art. 51 bis, comma 2, del Regolamento 1408/71.

Si rammenta che in base a tale disposizione – come già precisato nella circolare n. 125 del 7 giugno 1999 – è consentito di non applicare i principi di totalizzazione e calcolo in pro-rata nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro, concernente i diritti pensionistici a carico dei regimi speciali per dipendenti pubblici, ponga la condizione che tutti i periodi di assicurazione siano compiuti in uno o più regimi speciali per dipendenti pubblici in tale Stato.

Ne consegue che il diritto alle prestazioni del regime dei dipendenti pubblici tedeschi non può essere conseguito sulla base della totalizzazione di periodi assicurativi fatti valere in altri Stati membri.

Le Autorità che in Germania sono competenti per la previdenza dei dipendenti pubblici a livello federale, di Land ed a livello comunale, sono tuttavia coinvolte dall’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1606/98 nel procedimento amministrativo delle Istituzioni di sicurezza sociale nella U.E. e nello scambio reciproco dei dati utili ai fini della determinazione del trattamento spettante.

In particolare è stato precisato che pubblici dipendenti e personale assimilato sono inquadrati fino all’inizio del loro collocamento in pensione nel regime previdenziale dei dipendenti pubblici tedeschi.

Se cessano di lavorare prima del compimento dell’età pensionabile il periodo svolto come dipendente pubblico viene coperto da un versamento effettuato dallo Stato per creare una posizione assicurativa nell’ambito dell’assicurazione pensioni obbligatoria.

In pratica, in caso di dimissioni di un pubblico dipendente senza diritto a pensione nel relativo regime, è obbligatoria l’iscrizione nell’assicurazione pensioni tedesca e ciò in quanto non esiste un coordinamento, come in Italia, dei periodi assicurativi dell’assicurazione obbligatoria pensioni e del regime speciale dei dipendenti pubblici.

I dipendenti pubblici che invece cessano di lavorare al compimento dell’età pensionabile ricevono una pensione commisurata in percentuale al periodo svolto.

IL DIRETTORE DEL PROGETTO - Caruso