Nel testo vengono illustrate nel dettaglio tutte le novità
L'Inps spiega la nuova riforma dal 2008
(Circolare Inps 105/2005)
 
 
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare n. 105 - Roma, 19 Settembre 2005 - Allegati 5 OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 243: “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. SOMMARIO: Con effetto dal 1° gennaio 2008, entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle forme di essa sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonché nella gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Nuovi requisiti anagrafici - Nuove decorrenze - Categorie di lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge n. 23 del 2004.

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".

Il provvedimento in oggetto, che si compone di un unico articolo comprendente norme di immediata attuazione e norme contenenti i principi ed i criteri direttivi che dovranno informare la successiva decretazione attuativa, ha introdotto nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento.

Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro con nota del 2 agosto 2005 prot.101818/16/318/13, si illustrano le disposizioni contenute nei commi dal 6 al 9, 18 e 19 dell’art. 1 della citata legge delega (allegato 1).

In particolare:

- i commi 6 e 7 hanno stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2008, una progressiva elevazione dell’età media di accesso al pensionamento (v. tabella A allegata alla legge delega – allegato 2) ed una modifica delle c.d. "finestre" di uscita, per tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, ad eccezione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al DLgs 30 giugno 1994, n. 509 e al DLgs 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti). La riforma ha riguardato sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo e misto (comma 6, lettera a), sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo contributivo (comma 6, lettera b), compresi i lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (comma 6, lettera d).

- Il successivo comma 8 ha previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge delega, ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed al personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dei rispettivi dirigenti.

- Con il comma 9 è stata stabilita, fino al 31 dicembre 2015, una temporanea sperimentazione per le lavoratrici, confermando loro la possibilità di accedere al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva ed un’età non inferiore ai 57 anni, se lavoratrici dipendenti, 58 anni se autonome, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

- I commi 18 e 19, infine, hanno garantito, entro il limite di 10.000 unità, il mantenimento degli attuali requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223[1], nonché ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [2], per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali.

1. - CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 - Destinatari

Le disposizioni sopra elencate si applicano:

- ai lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive la cui pensione è calcolata col sistema retributivo o misto;

- ai lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Per espressa dizione legislativa, sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento, i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti).

1.2. - Trattamenti pensionistici

Le disposizioni in argomento hanno introdotto modifiche alla disciplina in materia di accesso alla pensione di anzianità calcolata col sistema retributivo o misto e alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente col sistema contributivo.

Rimangono in vigore i requisiti previsti dalle disposizioni previgenti la legge delega n. 243 del 2004 per l’accesso alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto.

2. - LA PENSIONE DI ANZIANITÀ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO

2.1. - Lavoratori dipendenti

2.1.1. - Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. a) e comma 7)

A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella Tabella A, allegata alla legge delega.

A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto si consegue, pertanto, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 3):

- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 60 anni di età ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i requisiti di età anagrafica, di cui alla sopra citata Tabella A, saranno ulteriormente incrementati di un anno, salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).

Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 62 anni di età, ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità, in alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, deve essere computata tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la misura, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.

Per il conseguimento del diritto a pensione, resta in ogni caso fermo il requisito della cessazione dell’attività lavorativa dipendente, richiesto dall’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [3].

2.1.2. - Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)

Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c), dell’art. 1 della citata legge.

Ai sensi del predetto comma, le "finestre" di uscita sono così rimodulate (allegato 3):

I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.1.1) entro:

- il secondo trimestre dell’anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell’anno successivo;

- il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell’anno successivo.

Resta fermo che le "finestre" di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.

Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.

Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l’apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché entro quest’ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Si precisa, inoltre, che coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre dell’anno, potranno accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo, come sopra indicato, ove abbiano compiuto entro il 31 dicembre dell’anno precedente un’età pari o superiore ai 57 anni.

Qualora, invece, a tale data, gli anzidetti lavoratori abbiano un’età inferiore ai 57 anni, la decorrenza della pensione sarà differita al 1° luglio dell’anno successivo.

Per coloro, infine, che maturano i 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre dell’anno (31 dicembre), l’accesso alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età posseduta al 31 dicembre, è previsto dal 1° luglio dell’anno successivo.

Per completezza, si rappresenta che il comma 11, lett. f) dell’articolo in argomento contiene un criterio delega per il Governo per definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Fino all’attuazione di tale principio, trova applicazione la disciplina sopra illustrata.

2.2 - Lavoratori autonomi

2.2.1 - Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, commi 6, lett. a e comma 7)

A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella Tabella A, allegata alla legge delega.

A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), per i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto, si consegue pertanto al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 4):

- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 62 anni di età ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A saranno ulteriormente incrementati di un anno salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7 della legge n. 243 del 2004).

Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 63 anni di età, ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Non è richiesta, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo (articolo 10, comma 6, del decreto n. 503/1992 nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge n. 537/1993). Peraltro, ove il lavoratore autonomo svolga anche attività di lavoro dipendente, per l’accesso alla pensione, dovrà cessare tale attività (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [3]), indipendentemente dalla gestione in cui viene liquidato il trattamento pensionistico.

2.2.2 - Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)

Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c) dell’art. 1 della citata legge delega.

Ai sensi del predetto comma, le "finestre" di uscita sono così rimodulate (allegato 4):

I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.2.1) entro:

- il secondo trimestre dell’anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell’anno successivo.

- il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi.

Resta fermo che le "finestre" di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.

Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.

Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l’apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Per coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva, le finestre di accesso sono quelle sopra individuate, senza alcun’altra valutazione in merito all’età.

Si ribadisce quanto già illustrato al punto 2.1.2 in ordine alla delega al Governo di cui al comma 11, lett. f) dell’art. 1 della legge di riforma del 2004.

3. - PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Si ricorda, in premessa, che ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 "per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia"."

3.1 - Lavoratori dipendenti ed autonomi

3.1.1 - Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. b)

Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere al pensionamento (allegato 5):

- a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;

- a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

- con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella Tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).

Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico continuano ad utilizzarsi i coefficienti di trasformazione indicati nell’allegato 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).

3.1.2 - Decorrenza della pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. c)

Il meccanismo di accesso differito (cd. finestre) viene esteso anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo, con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare).

In particolare, soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che richiedono la pensione contributiva non avendo ancora raggiunto l’età di 65 anni e le lavoratrici che la richiedono prima del compimento del 60° anno di età.

Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, nel caso di pensioni contributive a:

- lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;

- lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A allegata alla legge n. 243 del 2004 incrementate di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).

Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.

Resta fermo che, le predette "finestre", rappresentano la prima decorrenza possibile. Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata anche da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.

In ogni caso, per i lavoratori che decidano di protrarre il rapporto di lavoro dopo la prima finestra d’uscita, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché entro quest’ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Va, infine, precisato che la condizione richiesta a coloro che accedono al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età, in base alla quale l’importo della pensione risultante non deve essere inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale, non è un requisito per l’apertura della c.d. finestra d’uscita.

Le Sedi dovranno, quindi, verificarne la sussistenza al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.

4. - LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 (articolo 1, comma 6, lett. d)

A norma del comma 6, lettera d), ai lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente col sistema contributivo.

La verifica della non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria va effettuata al momento del pensionamento.

4.1 - Requisiti per il diritto (articolo 1, comma 6, lett. b ed a)

Pertanto, il diritto alla pensione, per i predetti lavoratori si consegue:

- a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;

- a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335);

- con un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni con i requisiti di età anagrafica previsti per i lavoratori dipendenti nella Tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).

4.2 - Decorrenza della pensione

Soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che conseguono il diritto alla pensione non avendo ancora raggiunto l’età di 65 anni, se uomini e di 60 anni, se donne.

Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, ai:

- lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;

- lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla Tabella A, allegata alla legge n. 243 del 2004.

Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate al punto 2.1.2 per i lavoratori dipendenti e rappresentate nell’allegato 3 alla presente circolare.

Per quanto concerne le disposizioni da applicare ai lavoratori assicurati presso la gestione separata ed iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato sull’argomento, con nota del 2 agosto 2005 si è riservato di fornire il parere richiesto, sentito, se del caso, il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. - REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI ED AUTONOME (articolo 1, comma 9)

In via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,di ottenere la pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla Tabella A allegata alle legge in esame.

Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo (si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con Circolare n. 108 del 7 giugno 2002).

Possono beneficiare della sperimentazione:

- le lavoratrici in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004. In tal caso, infatti, le predette lavoratrici conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la suddetta normativa, ai sensi dei commi da 3 a 5 dell’articolo 1 della legge in oggetto (circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima "Salvaguardia del diritto a pensione");

- le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento, in quanto tale opzione è finalizzata a consentire loro di usufruire di più favorevoli requisiti anagrafici, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008.

Rimane ferma per le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la possibilità di esercitare, nel corso della propria vita lavorativa, ovvero all’atto del pensionamento, l’opzione per il sistema contributivo di cui all’art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le modalità illustrate nella Circolare n. 108 del 7 giugno 2002. Si ricorda che tale facoltà di opzione, una volta esercitata è irrevocabile.

In quest’ultimo caso, alle lavoratrici optanti si applicano tutte le disposizioni proprie del sistema contributivo ed, in particolare, ove ne ricorrano i presupposti, i benefici riconosciuti dal comma 40, lett. c) dell’ articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

I medesimi benefici non trovano applicazione, invece, per le lavoratrici che si avvalgono della disciplina prevista dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Per le donne che usufruiscono della sperimentazione, infatti, l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.

A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le "finestre di accesso" illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.

6. - LAVORATORI CUI CONTINUA AD APPLICARSI LA NORMATIVA VIGENTE

Per completezza espositiva si ribadisce quanto già chiarito con messaggio n. 22987 del 17 giugno 2005, relativamente alle categorie di lavoratori cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti anteriormente all’entrata in vigore della legge delega.

1. lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, o di sola anzianità contributiva utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo (Art. 1, comma 3 - cfr. circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima: "Salvaguardia del diritto a pensione", punti 1 e 2); lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria (Art. 1, comma 8, - cfr. circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima:"Salvaguardia del diritto a pensione", punto 4).

Nel limite di 10.000 unità:

2. lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 [1] sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2 dell’anzidetta legge n. 223 del 1991[1];

3. lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [2], per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell’art. 2 della legge 662 (articolo 1, commi 18 e 19).

Gli assicurati di cui ai precedenti punti potranno accedere alla pensione con i medesimi requisiti e le medesime "finestre" di accesso previste dalla disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che le "finestre" stesse si collochino successivamente al 31 dicembre 2007.

In particolare, ai lavoratori di cui ai punti 2, 3 e 4, continueranno ad applicarsi le finestre di accesso di cui alla legge n. 449 del 1997 (cfr. circolari n. 2 del 5 gennaio 1998 e 81 del 9 aprile 1998) anche in periodi successivi al 2008.

IL Direttore Generale - Crecco

[1] Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilità.

1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.

3. (nel testo così modificato dall’art. 1 del DLgs 26 maggio 1997, n. 1, ndr). La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

Ndr. Con l’articolo 8, comma 8, del DL n. 148/1993, è stato stabilito che "Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 4 ed al comma 4 dell’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223".

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

Ndr. Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall’art. 1 del DLgs 26 maggio 1997, n. 151.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’impresa. Quest’ultima dà all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell’impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell’articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l’apertura delle predette procedure.

Ndr. Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 26 maggio 1997, n. 151.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell’articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

 

Art. 7. Indennità di mobilità.

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.

3. L’indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

4. L’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4.

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell’indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all’art. 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all’art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all’articolo 5, commi 4 e 6.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l’impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell’età pensionabile, l’indennità di mobilità è prolungata fino a quest’ultima data. La misura dell’indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell’ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l’indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva; l’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.

8. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.

9. I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.

10. Per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità spetta l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all’art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.

12. L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per i giornalisti l’indennità prevista dal presente articolo è a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all’articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall’articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all’articolo 9, comma 3.

14. È abrogato l’articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio di tali gestioni.

 

Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale.

1. (nel testo così modificato dall’art. 1 del DLgs 26 maggio 1997, n. 151, ndr). Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all’articolo 6, comma 1, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

Ndr. Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 8 aprile 2004, n. 110.

1-ter. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

Ndr. Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 8 aprile 2004, n. 110.

1-quater. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

Ndr. Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 8 aprile 2004, n. 110.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l’attività.

Ndr. Comma così sostituito dall’art. 1 del DLgs 8 aprile 2004, n. 110.

3. Quanto previsto all’art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all’art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall’art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all’art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

Ndr. Comma così sostituito dall’art. 8 del DL 20 maggio 1993, n. 148.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell’articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 



[2] Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 2. Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo.

28. In attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l’INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all’anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.

 

 

Legge 23 agosto 2004 n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria).

Art. 1.

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

19. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.

 

 

 



[3] Legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).

Art. 22.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell’assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;

b) possono far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo art. 49;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.

Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell’assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall’applicazione dell’art. 9, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell’assicurato, dal citato art. 9, sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Allorché i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dell’agricoltura, le settimane di contribuzioni relative all’attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie.

I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari.

Ndr. Comma aggiunto dall’art. 23-quinquies del DL 30 giugno 1972, n. 267, e così modificato dall’art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, 3° comma, e 23 del DPR 27 aprile 1968, n. 488.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell’art. 16 del DPR 27 aprile 1968, n. 488.

Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.