Il trattamento degli invalidi per servizio PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Potete chiarirmi in cosa consiste l’estensione agli invalidi “per servizio” dei benefici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra? (22 giugno 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

Ai pubblici dipendenti mutilati o invalidi di guerra l’articolo 44 del RD 30 settembre 1922, n. 1290, nel testo modificato dal RDL n. 1637/1922 e dal RDL n. 1284/1923, riconosce la riduzione di due anni di tempo, per la maturazione dello scatto biennale di stipendio, se le menomazioni sono ascritte alle prime sei categorie dell’apposita tabella e la riduzione di un anno di tempo, per la maturazione dello scatto biennale di stipendio, se le menomazioni sono ascritte alle altre categorie dell’apposita tabella.

A seguito della soppressione degli scatti biennali di stipendio il beneficio si traduce in un aumento del 2,5 per cento o dell’1,25 per cento della retribuzione a seconda che le menomazioni siano ascritte alle prime sei categorie o alle altre categorie dell’apposita tabella.

Con l’articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici previsti dall’articolo 44 del RD n. 1290/1922 sono stati estesi anche ai mutilati e agli invalidi "per servizio".

Sull’argomento può consultare l’ Informativa INPDAP n. 31 del 18 marzo 2002.

 

Estese le prerogative degli invalidi di guerra
I benefici economici agli invalidi per servizio PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 31/2002)
   
   
Con l’Informativa n. 31 del 18 marzo 2002, l’INPDAP ha fatto presente che gli incrementi stipendiali, pari al 2,50 per cento e all’1,25 per cento, per infermità ascritte rispettivamente ad una delle prime sei categorie e a una delle due ultime categorie di cui alla tabella allegata al Testo Unico sulle pensioni di guerra, spettanti in base all’articolo 1 della legge n. 539 del 1950, devono essere attribuiti d’ufficio anche agli invalidi per servizio già collocati a riposo e ai congiunti dei caduti per servizio, precisando, inoltre, che il beneficio spetta alla condizione che il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio sia avvenuto prima della cessazione del rapporto di lavoro. Con la stessa Informativa l’INPDAP pone in evidenza che il beneficio, pur dovendo essere attribuito d’ufficio, è sottoposto alla normativa sulla prescrizione quinquennale. (21 marzo 2002)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - Informativa n. 31 - Roma, 18/03/2002

 

 
OGGETTO: Benefici economici di cui agli articoli 43 e 44 del RDL 30 settembre 1922, n. 1290 [1].

Tra i destinatari dei benefici di cui all’oggetto sono da annoverare i mutilati, gli invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio, in virtù della legge 15 luglio 1950, n. 539 [2], per effetto della parificazione ai mutilati, agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra.

Tali provvidenze, consistenti in incrementi stipendiali pari al 2,50 % per infermità classificate alle prime 6 categorie o dell’1,25 % per infermità ascritte alle ultime 2 categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, non sono state attribuite, fino ad oggi, a coloro i quali avessero presentato la domanda di concessione successivamente al collocamento a riposo.

    Ndr. Il DPR 30 dicembre 1981, n. 834, concerne "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".

Ora, per effetto del parere n. 452 del 13 dicembre 1999 della Commissione Speciale Pubblico Impiego - Sez. III - del Consiglio di Stato, è sollecitata da più parti una soluzione in merito all’attribuzione delle provvidenze di cui all’oggetto, anche al personale in quiescenza.

Alla luce del citato parere, questo Istituto, onde evitare un considerevole contenzioso (che vedrebbe l’Istituto stesso soccombente), ha ritenuto di dover modificare l’orientamento sino ad oggi tenuto in ordine alla materia di cui trattasi.

Lo scrivente, al fine di trattare in maniera compiuta tale tipo di prestazione previdenziale, vuole indicare, in questa sede, disposizioni sull’argomento fornendo linee d’indirizzo.

I quesiti formulati al Consiglio di Stato erano stati posti in ordine:

1) all’eventualità di riconoscere il beneficio in esame anche al personale in quiescenza che avesse ottenuto in attività di servizio il riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio;

2) qual è la valenza della domanda dell’interessato e se possa trovare applicazione la prescrizione quinquennale;

3) se la RIA (retribuzione individuale di anzianità) confluisca nella base di calcolo del beneficio in questione, analogamente ai benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.

    Ndr. La legge 24 maggio 1970, n. 336, concerne "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Nell’Adunanza i magistrati hanno espresso il parere nei seguenti termini per le singole questioni esaminate:

1) si è ritenuto di concedere i benefici in questione anche al personale in quiescenza, purché il riconoscimento da parte della commissione medica ospedaliera dell’infermità dipendente da causa di servizio fosse avvenuto nel periodo di permanenza in vita del rapporto di lavoro.

La domanda di concessione del beneficio, da parte dell’interessato, ha la funzione esclusiva di mettere in mora l’amministrazione e ad essa non deve essere attribuita nessuna rilevanza se non quella propriamente segnalatrice della propria posizione; il beneficio, infatti, è concedibile d’ufficio. In merito, l’Ente datore di lavoro, non appena acquisito il verbale di visita medico-collegiale che stabilisce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ha l’incombenza della concessione del beneficio de quo, mediante l’adozione dei prescritti provvedimenti di competenza;

2) come più sopra accennato il beneficio di cui trattasi è concedibile d’ufficio; ciò non esclude l’applicabilità dell’istituto della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2, comma 2, del RDL n. 295/1939 [3], modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985, dal giorno in cui il diritto medesimo può essere fatto valere.

3) analogamente a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti in sezione di controllo con la delibera n. 146/96, riguardanti i benefici previsti dall’art. 2, comma 1 della legge n. 336/70, anche quelli spettanti al personale di cui trattasi, vanno determinati, avendo come base di computo il trattamento fondamentale dell’avente diritto, comprensivo della RIA (retribuzione individuale di anzianità); a tal fine si ritiene che possa essere valutato anche il LED (livello economico differenziato), ove attribuito.

Per quanto illustrato, le Amministrazioni dovranno rideterminare il trattamento pensionistico al personale cui era stato negato il riconoscimento del beneficio in questione sulla scorta della presentazione della richiesta successiva alla data di cessazione, ossia "non in costanza di servizio"; per costoro, in applicazione delle presenti indicazioni, si dovrà rivedere la validità delle istanze al fine di individuare l’esatta decorrenza del beneficio, che, quantomeno dal punto di vista giuridico, coincide con la data del collocamento a riposo, dovendo essere considerati gli eventuali termini prescrizionali.

Agli Enti iscritti è demandato l’accertamento del diritto all’attribuzione delle maggiorazioni in questione, secondo le indicazioni fornite dalla presente Informativa, nonché la trasmissione della relativa documentazione alla Sede INPDAP competente territorialmente, la quale provvederà a riliquidare la pensione spettante, comprensiva del beneficio stesso.

Le Amministrazioni Statali a tutt’oggi delegate alla liquidazione diretta dei trattamenti di quiescenza del proprio personale provvederanno autonomamente al riconoscimento della provvidenza di cui trattasi.

Per quanto riguarda gli iscritti alle ex Casse della soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, l’onere finanziario derivante dall’applicazione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione è a carico dell’Ente, Istituto o Azienda datore di lavoro presso il quale è avvenuta o avviene la cessazione dal servizio del dipendente.

Il valore capitale è calcolato e pagato con le stesse modalità e procedure previste per i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Per ciò che concerne la questione relativa al riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria, si rimanda alle Circolari e alle Informative già diramate da questa Direzione Centrale.

Tutte le precedenti disposizioni diramate sull’argomento da questo Istituto devono ritenersi abrogate se in contrasto con il contenuto della presente Informativa.

Gli Enti datori di lavoro sono pregati di informare, con cortese sollecitudine, il personale dipendente, sensibilizzando soprattutto quello collocato a riposo, il quale non abbia finora fruito del beneficio, sull’opportunità della presentazione di istanze (si sottolinea nuovamente al fine di una segnalazione della propria posizione), per rendere più agevole l’opera di individuazione degli aventi diritto da parte dei competenti Uffici preposti per i successivi adempimenti.

Si invitano le Sedi periferiche a diramare agli Enti iscritti le presenti disposizioni, nonché a fornire ogni altra indicazione che sarà ritenuta opportuna al fine di una tempestiva attuazione dei procedimenti in argomento.

La presente Informativa è disponibile sul sito Internet di questo Istituto ( www. inpdap. it).

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo GALA