Quesito
Quando si ha diritto alle agevolazioni dei 'precoci' PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Ho 55 anni; ho iniziato a lavorare all’età di 16 anni come lavoratore dipendente continuativamente per 10 anni; quindi, per altri 7 anni, ho lavorato come artigiano autonomo; successivamente sono tornato lavoratore dipendente e lo sono tutt’ora. Quesito: posso considerarmi “lavoratore precoce” per beneficiare dell’agevolazione sull’età per la pensione di anzianità? (9 settembre 2003)  


(Lettera firmata)

 

 

La condizione di lavoratore "precoce" è stabilita dall’ articolo 59, comma 7 lettera b), della legge n. 449/1997, il quale si riferisce ai "lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa". Per tali lavoratori, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, si continua ad applicare i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 335/1995 anziché quelli della nuova tabella C introdotta dalla stessa legge n. 449/1997. La differenza tra le due tabelle sta nell’età anagrafica da far valere congiuntamente al requisito contributivo di 35 anni. La maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2 della tabelle B allegata alla legge n. 335/1995, che consente di accedere alla pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica, non è stata modificata ed è stata riprodotta nella tabella C allegata alla legge n. 449/1997.

Poiché, però, Lei non può far valere almeno 35 anni di anzianità contributiva nel FPLD dell’INPS, non può chiedere la pensione di anzianità come lavoratore dipendente e pertanto non può invocare né i requisiti previsti dalla tabella B né quelli previsti dalla nuova tabella C. Se tutta la Sua contribuzione (complessivamente di circa 39 anni) fosse accentrata nel FPLD dell’INPS, Lei avrebbe già maturato il diritto alla pensione di anzianità a prescindere dall’età anagrafica: infatti, fino all’anno 2003, sono sufficienti 37 anni di anzianità contributiva.

Se vuole accedere alla pensione di anzianità prima di aver maturato 35 anni di anzianità contributiva, tutti da lavoro dipendente, deve utilizzare la normativa della Gestione speciale per i lavoratori autonomi che, in base all’ articolo 16 della legge n. 233/1990, consente di cumulare la contribuzione da lavoro autonomo con quella da lavoro dipendente al fine di acquisire il diritto alla pensione di anzianità presso la Gestione speciale. In tal caso, però, in base all’ articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997, deve far valere o 40 anni complessivi di anzianità contributiva oppure l’età di 58 anni (senza alcuno sconto per la Sua "precocità").

In sostanza, Lei si trova in queste condizioni: Le manca circa un anno per raggiungere i 40 anni complessivi per poter liquidare la pensione di anzianità con il cumulo di tutta la contribuzione presso la Gestione speciale; Le mancano circa tre anni per maturare i 35 anni nel FPLD dell’INPS per poter liquidare, nello stesso FPLD, la pensione come lavoratore dipendente (e il supplemento per la contribuzione da lavoratore autonomo); può effettuare la ricongiunzione onerosa presso il FPLD (in base all’ articolo 1 della legge n. 29/1979) della contribuzione per i sette anni da lavoro autonomo con la contribuzione da lavoro dipendente. In relazione a tale situazione, è opportuno che Lei verifichi, con la locale sede di un Istituto di patronato (quale, ad esempio, l’INCA il cui indirizzo può rilevare dal sito http://www.inca.it/), la soluzione che Le risulti più conveniente.