Sono un luogotenente dei Carabinieri
riformato il 1° ottobre 2008 dalla CMO di
Milano perché non idoneo permanentemente al
servizio. Le infermità, causa della
inidoneità, non sono riconosciute, al
momento, dipendenti da fatti di servizio. Ho
appreso che dal 1° gennaio 2009 è stato
abolito il divieto di cumulo sulle pensioni
percepite anche prima dell’età pensionabile.
Vorrei sapere se posso lavorare come
dipendente di una cooperativa privata con
contratto di 40 ore mensili con mansioni per
le quali sono idoneo, senza incorrere in
trattenute sulla pensione. Riporto di
seguito il testo della risposta avuta dal
Comando Generale dell’Arma al quale avevo
chiesto di conoscere la tipologia della mia
pensione: “In esito alle informazioni
richieste si comunica che il richiedente
risulta collocato in congedo per infermità
dal 01/01/2008 con trattamento economico di
quiescenza in ossequio al combinato disposto
dell’articolo 52 primo comma e dell’articolo
54 del d.p.r. 1092 del 1973. Il testo unico
delle pensioni non disciplina il concetto di
pensione ordinaria né la locuzione pensione
di invalidità, ma richiama i concetti di
pensione normale, a cui si può accedere
anche per infermità, e di pensione
privilegiata, disciplinata dall’art. 64 del
citato d.p.r., nel caso in cui le infermità
o lesioni siano dipendenti da fatti di
servizio ed abbiano comportato menomazioni
dell’integrità personale ascrivibili a una
delle categorie della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313. Pertanto il
richiedente è beneficiario del trattamento
di pensione normale in quanto ha cessato dal
servizio permanente avendo ampiamente
raggiunto una anzianità di almeno quindici
anni di servizio utile, di cui dodici di
servizio effettivo e potrà beneficiarie
della pensione privilegiata qualora
l’infermità sia dipendente da fatti di
servizio ed abbiano comportato menomazioni
dell’integrità personale ascrivibili a una
delle categoria della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968 nr. 313”. Poiché
continuo ad avere pareri diversi tra
l’INPDAP, i Patronati e il Comando Generale
dell’Arma, è possibile sapere con certezza
il tipo di pensione che percepisco e come
verrebbe trattato se mi rioccupo alle
dipendenze di terzi?
(30
giugno 2009)
(Lettera firmata)
Con l'avvio della riforma del sistema pensionistico, operato con il DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, è stata uniformata anche la terminologia necessaria a individuare le varie categorie di pensioni. Con l'occasione l'IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale) del Ministero del tesoro, ha emanato la Circolare 16 giugno 1993, n. 54, con la quale ha, tra l'altro, realizzato una sorta di glossario per la definizione delle varie categorie di pensione. Con il termine "pensione d'invalidità" individua il "trattamento spettante ai dipendenti cessati dal servizio per inabilità assoluta e permanente ovvero per inabilità. alle mansioni del posto ricoperto, derivanti o meno da causa di servizio". Pertanto, poiché Lai è stato licenziato per motivi di salute, la Sua pensione è una pensione d'invalidità e, ai fini del cumulo con i redditi di lavoro, subisce la trattenuta prevista dall'articolo 10 del DLgs n. 503/1992: 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo fino a concorrenza del nuovo reddito.
Tale disposizione non risulta modificata dall’articolo 19 del DL n. 112/2008 [1] al quale Lei ha fatto riferimento.
Il Comando generale dell'Arma, nella risposta, si è limitato a confermare che la Sua è una "pensione ordinaria" ma non l'ha inserita in alcuna delle varie tipologie di pensioni esistenti: vecchiaia, vecchiaia anticipata, anzianità, invalidità, inabilità. D'altra parte anche nel DLgs n. 165/1997, con il quale è stata data attuazione alla delega “in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”, al comma 2 dell’articolo 5 si usa il termine “pensione di vecchiaia” e l'articolo 6 è intitolato "Accesso alla pensione di anzianità": termini che non esistono nel TU di cui al DPR n. 1092/1973 ma introdotti, nelle Forme esclusive, a seguito della riforma del sistema pensionistico.
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NOTE
Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. 2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758. Ndr. Il testo degli articoli 1 e 4 del DPR n. 758/1965, è il seguente: Art. 1. È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Province, di Comuni o di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di Enti parastatali, di Enti o Istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati. All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio prestato nel rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del primo rapporto di impiego. Nulla è innovato per quanto attiene al divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività. Art. 4. Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione. Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica nei casi di: a) riammissione in servizio di personale civile; b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa titolare di pensione per il precedente servizio militare; c) immissione nell'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di dette categorie di militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente da incaricato; f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di cui al precedente art. 1, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli Enti stessi. Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso. Al termine del nuovo servizio è liquidato il trattamento di quiescenza secondo il disposto del terzo comma dell'art. 2.
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(PensioniLex risponde ai quesiti che, secondo il giudizio della redazione, hanno interesse di carattere generale. Vanno inviati a pensionilex@kataweb.it. Le risposte sono curate dagli esperti del Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil.)