Maternità
Sì ai benefici per l'anzianità contributiva PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Spett.le Pensionilex, una nostra dipendente, per incrementare la propria anzianità contributiva, ha chiesto l'accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro. La predetta è nata il 25 settembre 1950; è destinataria di un trattamento di pensione nel sistema misto ed è sua intenzione optare, nel 2007, per il sistema contributivo, giusto in tempo per non incappare nelle restrizioni della controriforma delle pensioni. La nostra dipendente potrà utilizzare i benefici previsti per l'evento maternità nel sistema contributivo (anticipo dell'età pensionabile fino al massimo di 12 mesi, oppure aumento del coefficiente di trasformazione), pur avendo già chiesto l'accredito e il riscatto sopracitati? È un dubbio emerso in un recente corso di aggiornamento, che non ha trovato risposta. (16 novembre 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

A nostro avviso la risposta è innanzitutto nell’ art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 che, nel consentire l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo indica che l’opzione vale anche per le regole relative ai requisiti di accesso alla prestazione. I requisiti per l’accesso alla pensione, nel sistema contributivo, sono stabiliti dal comma 20 dell'art.1 della stessa legge n. 335/1995.

Inoltre, la lettera c) del comma 40 dell’articolo 1 della ripetuta legge n. 335/1995, riconosce il diritto all’anticipo di età, rispetto al requisito di accesso alla pensione, oppure l’applicazione del moltiplicatore maggiorato, indipendentemente dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità.

Pertanto, nel caso del riconosciuto "evento maternità", i benefici previsti devono essere attribuiti.