Ottavio Di Loreto

Il calcolo delle pensioni e l'opzione
per il sistema di calcolo contributivo

La riforma del sistema pensionistico, attuata con la legge n. 335 del 1995, si basa, essenzialmente, sul nuovo sistema di calcolo dell’importo della pensione denominato “contributivo” che, gradualmente, sostituirà il sistema di calcolo vigente denominato “retributivo”. Il nuovo sistema di calcolo si applica per determinare l’importo della pensione dei lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e che, alla stessa data, risultano privi di anzianità contributiva. Il sistema di calcolo contributivo si utilizza anche per determinare l’importo della quota di pensione relativa all’anzianità contributiva acquisita dopo il 31 dicembre 1995 per i lavoratori che, pur avendo iniziato a lavorare prima dell’1 gennaio 1996, alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

I due sistemi di calcolo

1. Con il sistema di calcolo “retributivo” l’importo della pensione è determinato moltiplicando l’aliquota di commisurazione (o computo, o rendimento) per la retribuzione pensionabile. Nel caso si tratti di “pensione di inabilità” o di “pensione privilegiata” dovuta a seguito di invalidità riconosciuta dipendente da cause di servizio, si applicano delle particolari maggiorazioni che saranno illustrate in una apposita successiva scheda.

Per quanto riguarda l’aliquota di commisurazione (o computo, o rendimento) si ha la seguente situazione: per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1994, ogni Gestione utilizza proprie aliquote; per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dall’1 gennaio 1995 tutte le Gestioni utilizzano l’aliquota di rendimento del due per cento per ogni anno di contribuzione, ad eccezione di quelle Gestioni nelle quali il rendimento massimo era raggiunto con 30 anni di anzianità contributiva; in quest’ultime Gestioni l’aliquota annua del due per cento si applica per determinare la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dall’1 gennaio 1998.

L’aliquota annua di rendimento è rapportata a 1/12 per ogni mese oltre il numero di anni interi ovvero a 1/52 per ogni settimana oltre il numero di anni interi a seconda del sistema di computo utilizzato dalla singola Gestione.

Oltre all’unificazione al 2 per cento dell’aliquota annua di rendimento, è in atto il processo di graduale estensione della riduzione della stessa aliquota in relazione all’importo della retribuzione pensionabile applicando a tutte le Gestioni il sistema vigente nell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS) fin dal 1988. Infatti nell’AGO l’aliquota annua del due per cento è applicata per intero sulla quota di retribuzione pensionabile non superiore al limite massimo di retribuzione annua pensionabile (così detto “massimale pensionabile”) che, per l’anno 2003, è di €. 36.960,00. Per le fasce di retribuzione pensionabile superiori al “massimale pensionabile” l’aliquota è ridotta in misura diversa per calcolare la “quota a” e per calcolare la “quota b”, come indicato nel seguente prospetto:

Fasce della retribuzione pensionabile

Quota a

Quota b
Aliquota Riduzione rispetto l’aliquota intera Aliquota Riduzione rispetto l’aliquota intera
Fino
al massimale pensionabile
2,00   2,00  
Tra il massimale
e il massimale maggiorato del 33 per cento
1,50 25,00 % 1,60 20,00 %
Tra il massimale magg. del 33% e il massimale stesso maggiorato del 66 per cento 1,25 37,50 % 1,35 32,50 %
Tra il massimale magg. del 66% e il massimale stesso maggiorato del 90 per cento 1,00 50,00 % 1,10 45,00 %
Oltre il massimale maggiorato del 90 per cento 1,00 50,00 % 0,90 55,00 %

Nelle Gestioni elusive e in quelle sostitutive dell’AGO, le riduzioni dell’aliquota di rendimento maturata si applicano: per la determinazione dell’importo della parte di “quota b” di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dall’1 gennaio 1998, nella stessa misura prevista per l’AGO; per la determinazione dell’importo della parte di “quota b” di pensione relativa alle anzianità acquisite nel quinquennio 1993/1997, con la gradualità riassunta nel seguente prospetto:

 

Percentuali di riduzione dell’aliquota
di rendimento maturata

Fasce di retribuzione pensionabile

Quinquennio di decorrenza della pensione

1993

1997

1998

2002

2003

2007

2008

2012

2013

2017

2018

2022

2023

2027

DAL

2028

Fino al massimale

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra il massimale e il massimale maggiorato del 33%

 

 

 

 

 

 

10,0

20,0

Tra il massimale magg. del 33% e il massimale maggiorato del 66%

 

 

 

 

16,25

32,5

32,5

32,5

Tra il massimale magg. del 66% e il massimale maggiorato del 90%

 

 

22,5

45,0

45,00

45,0

45,0

45,0

Oltre il massimale maggiorato del 90%

27,5

55,0

55,0

55,0

55,00

55,0

55,0

55,0

Per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, ogni Gestione aveva propri criteri di valutazione. Anche per la retribuzione pensionabile si è avuto un processo di armonizzazione caratterizzato dalle seguenti tre fasi: dall’1 gennaio 1993, per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente a quella data (“quota b” della pensione) si fa riferimento alla media delle retribuzioni percepite in un determinato arco di tempo; dall’1 gennaio 1995, salvo alcune temporanee deroghe, nella base pensionabile prevista per i pubblici dipendenti è stata inclusa la “indennità integrativa speciale” (fino ad allora liquidata separatamente), anche per determinare la quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992 (“quota a” della pensione); dall’1 gennaio 1996, limitatamente alla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente a quella data, tutte le Gestioni, per determinare la base pensionabile, tengono conto di tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro (in danaro e in natura) in relazione al rapporto di lavoro (con le esclusioni espressamente indicate dalla legge).

2. Con il sistema di calcolo “contributivo” l’importo annuo della pensione è determinato applicando il coefficiente (o l’aliquota) di trasformazione, relativo all’età del pensionando alla data di decorrenza della pensione, al “montante contributivo individuale” maturato. Nel caso si tratti di “pensione di inabilità” si applicano delle particolari maggiorazioni che saranno illustrate in una apposita successiva scheda.

Le aliquote da applicare al montante contributivo individuale sono state stabilite con la Tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995; di seguito si riporta un prospetto con le aliquote riferite all’età espressa in anni e mesi.

 

Percentuali -riferite ad anni e mesi d'età- per la determinazione dell'importo annuo della pensione

E   T   à
ANNI M  E  S  I_______________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
57 4,720 4,732 4,743 4,755 4,767 4,778 4,790 4,802 4,813 4,825 4,837 4,848
58 4,860 4,872 4,884 4,897 4,909 4,921 4,933 4,945 4,957 4,970 4,982 4,994
59 5,006 5,019 5,032 5,045 5,058 5,071 5,085 5,098 5,111 5,124 5,137 5,150
60 5,163 5,177 5,192 5,206 5,220 5,234 5,249 5,263 5,277 5,291 5,306 5,320
61 5,334 5,349 5,364 5,379 5,394 5,409 5,424 5,439 5,454 5,469 5,484 5,499
62 5,514 5,530 5,546 5,562 5,578 5,594 5,610 5,626 5,642 5,658 5,674 5,690
63 5,706 5,723 5,740 5,757 5,774 5,791 5,809 5,826 5,843 5,860 5,877 5,894
64 5,911 5,930 5,949 5,967 5,986 6,005 6,024 6,042 6,061 6,080 6,099 6,117
65 6,136                      
 

Per la costruzione del montante contributivo individuale si opera nel seguente modo:

- si applica l’aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti) alla retribuzione, o reddito, annuo imponibile determinando, così, l’importo della contribuzione del primo anno (anno 1996, per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere meno di 18 anni di anzianità contributiva, e l’anno d’inizio dell’attività per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. Per quest’ultimi vige un “massimale” imponibile fissato in lire 132 milioni annui per l’anno 1996, rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT; per l’anno 2003 tale massimale è di €. 80.392,00);

- la contribuzione del primo anno va rivalutata, alla data del 31 dicembre dell’anno successivo, sulla base della media delle variazioni del Prodotto Interno Lordo (PIL) verificatesi nel quinquennio precedente l’anno da rivalutare. All’importo della contribuzione del primo anno, così rivalutato, si somma l’importo della contribuzione del secondo anno determinando, in tal modo, l’importo del montante contributivo individuale alla data del 31 dicembre del secondo anno;

- l’importo del montante contributivo maturato al 31 dicembre del secondo anno va rivalutato al 31 dicembre del terzo anno (con lo stesso meccanismo già illustrato); all’importo rivalutato va sommata la contribuzione maturata nel terzo anno determinando l’ammontare del montante contributivo alla data del 31 dicembre del terzo anno;

- proseguendo il procedimento anno dopo anno si costruisce il montante contributivo individuale. Se la data di decorrenza della pensione non coincide con il 1° gennaio, al montante contributivo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente quello di decorrenza della pensione, si somma la contribuzione relativa alla frazione dell’anno di decorrenza della pensione senza operare alcuna rivalutazione.

 

Esempio di calcolo del montante contributivo per un lavoratore dipendente che abbia iniziato a lavorare nel 1997:

ANNI Retribuzione
in Euro
Costruzione del montante
contributivo individuale
Incremento
PIL
Montante
contr.
individuale
1997 15.000,00 Contribuzione 1997 = Montante 1997   4.950,00
31-dic-1998   Rivalutaz. montante 1997:     aliquota 5,3597 % 5.215,31
15.500,00 Contribuzione 1998   5.115,00
  Totale montante al 31-dic-1998   10.330,31
31-dic-1999   Rivalutaz. montante 1998:     aliquota 5,6503 % 10.914,00
16.000,00 Contribuzione 1999   5.280,00
  Totale montante al 31-dic-1999   16.194,00
31-dic-2000   Rivalutaz. montante 1999:     aliquota 5,1781 % 17.032,54
16.500,00 Contribuzione 2000   5.445,00
  Totale montante al 31-dic-2000   22.477,54
31-dic-2001   Rivalutaz. montante 2000:     aliquota 4,7781 % 23.551,54
17.000,00 Contribuzione 2001   5.610,00
  Totale montante al 31-dic-2001   29.161,54
31-dic-2002   Rivalutaz. montante 2001:     aliquota 4,3679 %  
  Contribuzione 2002    
  Totale montante al 31-dic-2002    
31-dic-2003   Rivalutaz. montante 2002:     aliquota    
  Contribuzione 2003    
  Totale montante al 31-dic-2003    
 

Requisiti per il diritto alla pensione

Per i lavoratori per i quali l’importo della pensione è calcolato interamente o in parte con il sistema retributivo, oltre ai trattamenti per invalidità/inabilità, è prevista la pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia. Per poter accedere alla pensione di anzianità è necessario poter far valere un’anzianità contributiva di almeno 35 anni unitamente all’età anagrafica di almeno 57 anni (58 anni di età per artigiani, commercianti e coltivatori diretti) oppure un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. Per poter avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo alcune particolarità, è necessario poter far valere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e l’età anagrafica di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.

Per i lavoratori per i quali la pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo, oltre ai trattamenti per invalidità/inabilità, è prevista la sola pensione di vecchiaia che può essere acquisita in una età compresa tra 57 e 65 anni, con almeno cinque anni di contribuzione, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale; qualora l’importo della pensione sia inferiore a quello corrispondente a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale, la pensione è liquidabile al compimento del 65° anno di età.

L’opzione per il sistema contributivo

La possibilità di accedere alla pensione prima del compimento del 65° (o 60°) anno di età con un’anzianità contributiva inferiore a 35 anni, era stata valutata con interesse da parte di quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 e che riscontrano sempre maggiore difficoltà a mantenere il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia potendo chiedere l’applicazione dei nuovi requisiti optando per il sistema contributivo. Tale opzione, in base alla legge n. 335 del 1995, era possibile per tutti coloro che potessero far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno cinque dopo il 1995.

Successivamente, con l’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2001), convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417, è stato disposto che l’opzione è consentita soltanto a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni (facendo comunque salva la liquidazione del trattamento pensionistico, con le regole del sistema contributivo, a coloro che avessero esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge).

Per coloro che optano per il calcolo interamente contributivo, il montante contributivo individuale è determinato da due quote: una quota relativa al periodo dall’1 gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione che si determina nel modo già illustrato in precedenza (ma, per il periodo dal 1° gennaio 1996 alla data dell’opzione, non viene applicato il limite del massimale contributivo); un’altra quota, relativa al periodo di attività lavorativa precedente al 1996, che si determina moltiplicando il numero degli anni di contribuzione, maturati sino al 31 dicembre 1995, per la media delle contribuzioni annue opportunamente rivalutate, relative ad un determinato “periodo di riferimento”.

Il periodo di riferimento, per determinare la media annua della contribuzione, per gli iscritti all’AGO è costituito da un massimo di 520 settimane mentre per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO è costituito da un massimo di 18 o 36 mesi, a seconda che alla data del 31 dicembre 1992 potevano far valere o meno 15 anni di anzianità contributiva. Il periodo di riferimento è individuato muovendo a ritroso dalla data del 31 dicembre 1995.

Per la formazione della media annua della contribuzione, si procede nel modo seguente:

- si considerano, nel periodo di riferimento e per ogni anno solare del periodo di riferimento, le retribuzioni imponibili secondo il criterio di comprendere nella retribuzione pensionabile tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro (tranne le voci tassativamente escluse). Le retribuzioni imponibili debbono essere prese in esame nel limite massimo non superiore a quello stabilito dall’ISTAT per gli anni precedenti al 1996, rapportando ad ognuno di tali anni l’importo del massimale di lire 132 milioni, fissato per l’anno 1996;

- si applicano alle stesse retribuzioni imponibili le aliquote contributive vigenti nel tempo nel limite massimo di quelle vigenti presso il FPLD dell’INPS negli stessi periodi, calcolando, così, l’ammontare contributivo per ogni anno solare del periodo di riferimento;

- si rivalutano, su base composta fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello di decorrenza della pensione, gli ammontari contributivi relativi ad ogni anno solare del periodo di riferimento, utilizzando, come tasso di rivalutazione, la variazione media quinquennale del PIL determinata dall’ISTAT;

- si sommano le contribuzioni rivalutate; il totale si divide per il numero dei mesi, ovvero delle settimane, del periodo di riferimento e si moltiplica il quoziente per dodici, ovvero per 52; il risultato ottenuto costituisce la media delle contribuzioni annue che, moltiplicata per l’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995 (riproporzionata in applicazione dell’articolo 1, comma 1, del DL n. 158/2001), costituisce la quota di montante maturata a quella data.

L’importo della pensione si ottiene sommando i due montanti, come innanzi calcolati, e applicando al montante complessivo individuale il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età (anni e mesi) compiuta alla data di decorrenza della pensione. Nel caso di accesso alla pensione prima del compimento del 57° anno di età, a seguito di invalidità o per l’accesso anticipato a seguito di maternità, si utilizza il coefficiente relativo all’età di 57 anni; le lavoratrici, in alternativa all’anticipato accesso al pensionamento a seguito di maternità, possono utilizzare il coefficiente maggiorato di uno o due anni in relazione al numero delle maternità.

(19 giugno 2003)