Ministero dell'interno
Circ. 2-8-2007 n. 333/H/N18TER
Nota n. 27 del 25
luglio 2007, concernente: “Disposizioni applicative per la concessione
della pensione di privilegio nei confronti del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco”. Personale cessato dal servizio a decorrere dall’1/10/2005.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane. 

Circ. 2 agosto
2007, n. 333/H/N18TER

Nota n. 27 del 25 luglio 2007, concernente:
“Disposizioni applicative per la concessione della pensione di
privilegio nei confronti del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”.
Personale cessato dal servizio a decorrere dall’1/10/2005.



  Ai
 Sigg. Prefetti della Repubblica
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sig.
Commissario del Governo per la Provincia autonoma di
 
    Trento
 
 
Al
 Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di
 
   
Bolzano
 
  Al
 Sig. Presidente regione autonoma
 
    Serv. prefet.
Valle d’Aosta
 
    Aosta
 
  Al
 Sigg.. Dirigenti delle Direzioni
interregionali della Polizia di Stato
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg.
Questori della Repubblica
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’
Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza
centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica
 
    Roma
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza
presso il Vaticano
 
    Roma
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’ispettorato
di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica
 
    Roma
 
 
Al
 Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso la
Camera dei Deputati
 
    Roma
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’Ispettorato
di pubblica sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 
    Palazzo Chigi
 
    Roma
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’Ispettorato di
pubblica sicurezza “Palazzo Viminale”
 
    Sede
 
  Al
 Sig. Dirigente
dell’Ufficio speciale della pubblica sicurezza presso la Regione
Siciliana
 
    Palermo
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei Compartimenti della
Polizia stradale
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti delle zone di
Polizia di frontiera
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Direttori degli
Istituti di istruzione, di perfezionamento e Centri di addestramento
della Polizia di Stato
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sig. Capo della
segreteria del Dipartimento
 
    Ufficio per i servizi tecnico-
gestionali
 
    Sede
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei compartimenti di
Polizia ferroviaria
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei
compartimenti di Polizia postale e telecomunicazioni
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei reparti mobili della Polizia di Stato
 
   
Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti delle zone telecomunicazioni
 
   
Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Direttori degli autocentri della Polizia di
Stato
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei reparti volo della
Polizia di Stato
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sig. Direttore dello
stabilimento e centro raccolta armi
 
    Senigallia
 
  Ai
 Sigg.
Direttori dei centri di raccolta regionali ed interregionali
 
    V.E.
C.A.
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sig. Dirigente del reparto a cavallo della
Polizia di Stato
 
    Roma
 
  Al
 Sig. Direttore del centro
elettronico nazionale
 
    Napoli
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei
Gabinetti interregionali di Polizia scientifica
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sig. Direttore del centro nautico e sommozzatori della Polizia di
Stato
 
    La Spezia
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei reparti prevenzione
crimine
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti scali aerei
 
    Loro
sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti scali marittimi
 
    Loro sedi
 
  Ai
 
Sigg. Dirigenti scali marittimi ed aerei
 
    Loro sedi
 
  



L'INPDAP con la nota operativa in oggetto ha fornito alle proprie sedi
provinciali istruzioni operative in ordine all’attività istruttoria e
alle modalità di liquidazione dei trattamenti privilegiati ordinari del
personale della Polizia di Stato ed ha individuato per le proprie sedi,
quale unico referente il Servizio Trattamento di Pensione e di
Previdenza.

Ciò premesso, nel rimandare ad un puntuale esame della
predetta nota, consultabile sul sito www.inpdap.gov.it, si riassumono
di seguito gli adempimenti connessi alla gestione delle pratiche di
pensione privilegiata diretta.




Avvio del procedimento

Per le cessazioni dal servizio intervenute per
qualsiasi causa dall’1/10/2005, il personale deve presentare apposita
istanza (anche utilizzando il modulo reperibile sul sito www. Inpdap.
gov.it. alla voce modulistica)

- alla struttura INPDAP competente in
base all’ultima sede di servizio;

- al Dipartimento della Pubblica
sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane -Servizio
Trattamento di Pensione e di Previdenza, Via Depretis 45/A Roma,

Divisione I, per le pratiche di pensione privilegiata relative al
personale dei ruoli ordinari dei DIRIGENTI, DIRETTIVI ed ISPETTORI e
delle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che svolge
attività tecnico-scientifica o tecnica

Divisione II, per le pratiche
di pensione privilegiata relative al personale dei ruoli ordinari dei
SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI ed AGENTI e delle corrispondenti qualifiche
dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica o
tecnica;

- all’Ufficio di appartenenza.

Nel caso di dispensa dal
servizio per inidoneità fisica l’istanza assume valore meramente
dichiarativo mentre riveste valore costitutivo nelle altre fattispecie.

Si ribadisce che:

1) ai sensi dell’articolo 169 del D.P.R. n. 1092
del 1973 la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il
dipendente ha lasciato decorrere cinque anni, elevati a dieci in caso
di parkinsonismo, dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’
accertamento del riconoscimento della dipendenza dell’infermità o delle
lesioni contratte.

2) nel caso in cui il soggetto, non cessato dal
servizio per infermità, presenti la domanda di pensione di privilegio
dopo due anni dalla cessazione dal servizio, ferma restando l’
insorgenza del diritto alla data del congedo, il pagamento della
pensione di privilegio, ai sensi dell’articolo 191 del D.P.R. n. 1092
del 1973, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda stessa.




Iter procedurale

Come evidenziato nella nota operativa in esame, il
Servizio Trattamento di pensione e di previdenza, individuato quale
unico referente, deve provvedere all’acquisizione di tutta la
documentazione sanitaria ed amministrativa del dipendente e all’inoltro
alle sedi periferiche dell’Istituto di previdenza affinché le stesse
possano esperire gli adempimenti procedurali necessari.

In
considerazione di quanto sopra, gli uffici competenti dell’ultima sede
di servizio debbono provvedere d’ufficio, ad inviare al citato Servizio
la documentazione sanitaria ed amministrava in loro possesso, non
appena acquisita la richiesta di pensione privilegiata, evidenziando
nella lettera di trasmissione in grassetto che trattasi di “subentro
inpdap”.

In particolare debbono essere trasmessi i processi verbali
emessi dalle Commissioni Medico Ospedaliere e relativi alle infermità
richieste dall’interessato, la relativa documentazione sanitaria ed
amministrativa, il foglio matricolare aggiornato alla data di
cessazione dal servizio e, se trattasi di richiesta volta ad ottenere
la pensione privilegiata per infermità per le quali l’interessato non
aveva mai chiesto in costanza di attività lavorativa il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio, debbono inviarsi i rapporti
informativi sui servizi prestati stilati con particolare cura per una
corretta valutazione circa l’esistenza del nesso tra l’attività svolta
e l’infermità sofferta, al fine del successivo inoltro al Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio da parte della sede Inpdap
competente.

Si precisa che tutti gli atti debbono essere indicati in
apposito elenco e trasmessi in originale e in una copia certificata
conforme.

Per quanto concerne, invece, le richieste di trattamento
privilegiato di reversibilità, presentate dagli aventi causa di
dipendenti deceduti in attività di servizio dal 1/10/2005,
(applicazione artt. 93 e 92 D.P.R. n. 1092 del 1973) o cessati dal
servizio da tale data e deceduti in pensione (art. 92 D.P.R. n. 1092
del 1973) e le domande intese ad ottenere l’assegno di incollocabilità
di cui all’art. 104 del D.P.R. n. 1092 del 1973, presentate dal
personale cessato dall’1/10/2005, l’Amministrazione, in attesa
dell'emanazione da parte dell’istituto di previdenza di ulteriori
direttive, deve provvedere alle istruttorie secondo le modalità già in
vigore anteriormente all’1/10/2005.

Per tali fattispecie rimangono
quindi confermate le direttive impartite con circ. n. 333/H/18TER del
16 settembre 2005 e circ. n. 333/H/18TER del 10 marzo 2006.



Casi particolari di corresponsione della pensione di privilegio

L’
INPDAP ha poi disciplinato il caso particolare di corresponsione della
pensione di privilegio nei confronti di quel personale che, in
applicazione del D.P.R. n. 339 del 1982, è transitato nei ruoli dell’
Amministrazione civile dell’Interno ovvero di altre Amministrazioni
dello Stato.

Al riguardo ed in relazione al contenuto della nota
operativa, qualora il personale interessato richieda la pensione
privilegiata per le infermità dipendenti dal servizio prestato nella P.
S., la Prefettura, la Questura e gli altri Reparti, ciascuno per la
propria competenza, su richiesta del Servizio Trattamento di Pensione e
di Previdenza, debbono trasmettere alla sede INPDAP. corrispondente
tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla liquidazione della
pensione privilegiata, utilizzando il modello PA04 nella modalità
“gestione posizione assicurativa”.

Parimenti, tale modalità di
trasmissione dei dati giuridici ed economici deve essere seguita,
sempre su richiesta del Servizio Trattamento di pensione e di
previdenza, per il personale che pur non essendo titolare di pensione
ordinaria ha acquisito il diritto al trattamento privilegiato.

In
relazione alle pratiche di pensione privilegiata istruite nelle more
dell’emissione della nota operativa in oggetto, gli Uffici periferici
competenti, che hanno provveduto alle istruttorie delle domande di
pensione privilegiata presso le Commissioni Medico Ospedaliere, in
adesione alla circ. n. 333/H/18TER del 16 settembre 2005 e alla circ.
n. 333/H/18TER del 10 marzo 2006, debbono trasmettere, non appena in
possesso, il relativo giudizio sanitario e la documentazione relativa
al più volte citato Servizio, comunicando nel frattempo lo stato della
pratica.

Si soggiunge inoltre che nulla è innovato per quanto concerne
la gestione delle pratiche di trattamento privilegiato diretto e
indiretto e degli istituti collegati relativi al personale cessato dal
servizio anteriormente alla data del 1/10/2005, nonché per le pratiche
di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità o
lesioni presentate dal personale in attività di servizio. Per quest’
ultima fattispecie sono confermate le direttive impartite con circolare
n. 333/H/N43 del 25 marzo 2002.

Infine, si ritiene opportuno
sottolineare la necessità di provvedere tempestivamente agli
adempimenti di competenza nella considerazione dei termini che l’
Istituto di previdenza ha indicato nella circolare n. 33 del 27 maggio
2004.

Si prega di voler dare alla presente circolare ampia diffusione,
onde assicurare l’informazione alla categoria interessata ed uniformità
di trattamento delle pratiche, nonché conferma della ricezione.


Il
Direttore centrale

Calvo



D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092