REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

IL GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.17025/pens. m., proposto da Pasquali Socrate avverso il decreto del Comando Leg. C.C. di Ancona n.32 in data 30 ott. 1998;

Visti gli atti di causa;

Visti: il d.l. 15 nov. 1993, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;        la legge 21 luglio 2000, n.205; gli art. 420, 421, 429, 430 del cod proc.civ.;

FATTO

  Con l'impugnato decreto di determinazione del trattamento pensionistico a favore del ricorrente l'assegno funzionale, di cui all'art. 6 della legge n.472/1987, non è stato considerato ai fini della maggiorazione del 18%..

Con il ricorso all'esame l'interessato ha addotto che il manzionato assegno rientra nella base pensionabile in quanto è parte della retribuzione individuale di anzianità. Ne consegue che detto emolumento è a tutti gli effetti parte dello stipendio e, come tale, è suscettibile della maggiorazione del 18%.

Il ricorrente in data 19 ott. 2004 ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale si ribadisce il diritto a percepire la maggiorazione indicata sull'assegno funzionale, in quanto detto beneficio si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità e, come tale, rientra nella base pensionabile. Nella memoria si cita altresì la giurisprudenza a favore.

Con apposita nota il competente Ministero ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'odierna udienza del 30 nov. 2004, espletate le formalità di cui all'art. 420 cod. proc. civ., è assente il rappresentante dell'Amministrazione convenuta.

DIRITTO

Questo giudice deve decidere sull'applicazione della maggiorazione del 18% alla parte di pensione comprensiva dell'assegno funzionale di cui alla legge n.472/1987.

Al riguardo appare necessario premettere che l'art.16 della legge n.177/1976, che ha sostituito l'art.53 del DPR n.1092/1972, dispone : “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale miltare …… la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennnità pensionabili sottoindicati, intgralmente percepiti, è aumentata del 18%”. Gli assegni indicati sono l'indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, l'assegno perequativo e l'assegno personale, previsti da particolari disposizioni di legge richiamate espressamente. Il penultimo comma dell'art. 16 precisa  “Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”. L'assegno funzionale, che è oggetto del giudizio attuale, è stato previsto dalla legge già citata n.472/1987, che lo qualifica come pensionabile e espressamente, all'art.6, comma 4, ha disposto che si aggiunge “alla retribuzione individuale di anzianità”.

Sulla base del delineato quadro normativo si può facilmente dedurre che l'assegno in questione non è assoggettabile alla maggiorazione del 18%, non essendone prevista espressamente da apposita disposizione di legge la maggiorazione. Le caratteristiche del suddetto assegno (continuità, predeterminazione, ordinarietà ecc.) non sono sufficienti a costituire presupposto per il beneficio in assenza di quanto specificamente e chiaramente indicato dalla norma. D'altra parte non può sostenersi, così come fa l'interessato, che l'assegno fa parte della retribuzione individuale d'anzianità e, di conseguenza, venendo a far parte della base pensionabile è suscettibile della maggiorazione del 18%. Si oppone a tale tesi l'espressione adoperata dal legislatore per cui l'assegno si aggiunge “alla retribuzione individuale di anzianità”, venendo con ciò distinto da tale retribuzione sia pure aggiunto ai fini della sua pensionabilità. Del resto la prevalente giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è orientata per la esposta interpetrazione (sez. Marche n.539 del 22 luglio 2003,  n.590 del 9 giugno 2004, sez. Umbria n.185 del 21 apr. 2004, n.422 del 1 ott.2004, sez Abruzzo n.383 del 5 maggio 2004, sez. Campania n.1534 del 29 ott. 2002, sez Lombardia n.469 del 20 giugno 1997, n.1396 del1 dic.2003, sez. II centrale n.314 del 18 nov. 2003 ecc. ecc.)         

  Pertanto il ricorso in quanto infondato deve essere respinto.

Vi sono motivi per compensare le spese.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice della Sezione Giurisdizionale per la regione Marche:

·        respinge il ricorso;

-   dichiara compensate le spese.

·        Cosi deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 nov. 2004.

IL GIUDICE

                                      f.to (A. De Feo)

 

 

PUBBLICATA  MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 30/11/2004

Per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Lucia Caldarelli