Pensione di privilegio: il Corpo Forestale è equiparato ai militari
(Corte dei Conti Lombardia, 18 maggio 2004 n° 721)

Ai fini della concessione della pensione di privilegio, il personale del Corpo Forestale dello Stato è assimilabile al personale militare.

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Referendario Dott. Adelisa Corsetti

 

nella pubblica udienza del 5 maggio 2004 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 3171 del registro di segreteria promosso dal Sig. S.P.

         contro il Ministero delle Politiche agricole e forestali

         avverso il decreto n. 2930 del 26 marzo 1999

         per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico privilegiato.

         Visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205.

         Udite le parti costituite come da verbale di udienza.

         Esaminati gli atti e i documenti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1° febbraio 2000, S.P., ex ispettore del Corpo Forestale dello Stato collocato in congedo il 2 luglio 1997, impugna il decreto in epigrafe – negativo di pensione privilegiata per insussistenza del requisito della permanente inidoneità al servizio ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - per erroneità della normativa applicata. Ritiene, infatti, l’interessato che la sua istanza avrebbe dovuto essere accolta ai sensi dell’art. 67 dello stesso decreto, che non include l’inabilità al servizio tra i presupposti della pensione privilegiata militare, disposizione applicabile al personale del Corpo Forestale dello Stato in forza della norma estensiva di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Il decreto di rigetto si fonda sulle conclusioni della CMO di Milano (p.v. n. 179 del 4 novembre 1998) che, nel  riconoscere dipendenti da causa di servizio le infermità “spondiloartrosi lombare con protrusione disale L3-L4, erniectomia L5-S1; ernia discale L5-S1” - ed ascrivibili nel complesso alla 8^ categoria della Tabella A – ha ritenuto l’idoneità al servizio dell’interessato.

Il Ministero delle Politiche agricole e forestali, costituito in giudizio con memoria dell’11 marzo 2004, ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione  a norma del succitato art. 64, che condiziona il diritto al trattamento privilegiato alla assoluta e permanente inidoneità ai servizi di istituto.

All’udienza, udite le parti comparse, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in fatto e in diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione sottoposta all’esame di questo Giudice concerne l’accertamento del diritto a pensione privilegiata da parte di ex dipendente del Corpo Forestale dello Stato, negato dall’Amministrazione per insussistenza della condizione di inabilità al servizio richiesta dall’art. 64 del  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Trattasi, pertanto, di mera questione di diritto, poiché non è in contestazione la dipendenza da causa di servizio delle infermità “spondiloartrosi lombare con protrusione disale L3-L4, erniectomia L5-S1; ernia discale L5-S1”, ritenute ascrivibili nel complesso alla 8^ categoria della Tabella A su parere della CMO di Milano (p.v. n. 179 del 4 novembre 1998).

Invero, il punto controverso consiste nella normativa applicabile al personale del Corpo Forestale dello Stato, atteso che l’Amministrazione ha rigettato l’istanza ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, mentre l’interessato ritiene che l’istanza doveva essere apprezzata a mente dell’art. 67 dello stesso decreto, atteso che quest’ultima norma non include l’inabilità al servizio tra i presupposti della pensione privilegiata militare. Suffraga, poi, detta interpretazione con le disposizioni di cui agli artt. 61 e 75 del d.P.R n. 1092  del 1973, recanti l’intitolazione “Servizi antincendi e Corpo Forestale. In particolare, l’art. 75 stabilisce che “Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all’art. 61”.

La tesi attorea merita accoglimento.

I dipendenti del Corpo Forestale dello Stato sono stati equiparati al personale civile ai sensi del D. Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, per cui la scelta della loro assimilazione al personale militare in materia di pensione privilegiata è stata già compiuta dal legislatore in sede di approvazione del t.u. del 1973, a differenza di altre categorie di personale (es. Polizia di Stato) che sono state smilitarizzate in epoca più recente. La questione non è di poco conto, avuto riguardo ai diversi presupposti stabiliti dalla legge per il riconoscimento del trattamento pensionistico alle due categorie di pubblici dipendenti e, in particolare, alla irrilevanza, per i militari, della condizione di inabilità al servizio prevista dall’art. 64 (per il personale civile).  Ai sensi dell’art. 67, infatti, l’unico requisito è rappresentato dal verificarsi di una menomazione ascrivibile ad una delle categorie pensionistiche previste dalla Tabella A, che sia giudicata non suscettibile di miglioramento.

Pertanto, in applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973 – disposizione già applicata in giurisprudenza nei confronti dei dipendenti del Corpo Forestale dello Stato (cfr., Corte dei conti, Sezione giur.le Marche, 18 marzo 2004, n. 375; Sezione III, 1° febbraio 1988, n. 61631) – il ricorso deve essere accolto.

Dal riconoscimento del diritto come sopra specificato discende la spettanza, in applicazione dell’art. 429, comma 3, c.p.c. (giusta interpretazione delle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/2002/QM depositata il 18 ottobre 2002), degli interessi nella misura di legge e della rivalutazione monetaria - in base agli indici ISTAT di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c.  nella misura in cui l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi – da liquidarsi con effetto dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.

Circa il regolamento delle spese processuali, ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del c.p.c.

P.Q.M.

         La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica

ACCOGLIE

il ricorso proposto dal Sig. S.P. e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 8^ categoria con decorrenza 2 luglio 1997, data di collocamento a riposo, oltre agli interessi legali e all’eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria sulle somme spettanti, da liquidarsi con effetto dalla stessa data al soddisfo.        

         Spese di giudizio compensate.

         Così deciso  in Milano, il 5 maggio 2004.   

     

IL GIUDICE

                                                     (Adelisa Corsetti)      

 

Depositata in Segreteria il 18.5.2004