Pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti
La
pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età che
dal 1.1.2000 sono di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e i requisiti
contributivi che fino a dicembre 2000 sono di 19 anni.
Per quanto riguarda il sistema di calcolo:
- Ai nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 in poi, la pensione viene calcolata con
il
Sistema contributivo.
- A coloro che, al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità pari o superiore ai 18
anni la pensione viene calcolata con il
Sistema retributivo.
- A coloro che, al 31 dicembre 1995 hanno una anzianità inferiore ai 18 anni la
pensione viene calcolata con il
Sistema misto (retributivo e contributivo).
Vediamo insieme i requisiti dei vari casi:
A - Sistema retributivo |
Quando si ha diritto
Quando si verificano le seguenti condizioni:
1 - ETA'
Il decreto legislativo n.503 del 1992 ha elevato i limiti
di età per la pensione di vecchiaia di un anno ogni 2.
La legge finanziaria in vigore dal 1.1.1995 ha modificato il predetto decreto e
stabilisce che l'età pensionabile aumenta di un anno ogni 18 mesi.
Vediamo come:
UOMINI | DONNE | |
dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 | 63 | 58 |
dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 | 64 | 59 |
dal 1° gennaio 2000 in poi | 65 | 60 |
ECCEZIONI
|
|
UOMINI |
DONNE |
a | Lavoratori non vedenti se tali da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità |
55 | 50 |
b | Lavoratori non vedenti in tutti gli altri casi |
60 | 55 |
c | invalidi almeno all'80% | 60 | 55 |
2 - ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE
A partire dal 1993 i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il
diritto alla pensione sono elevati fino a raggiungere i 20 anni (pari a 1040
contributi settimanali). I requisiti aumentano gradualmente di un anno ogni due.
Vediamo come:
ANNI |
CONTRIBUTI SETTIMANALI | |
dal 1/1/1997 al 31/12/1998 | 18 | 936 |
dal 1/1/1999 al 31/12/2000 | 19 | 988 |
dal 1/1/2001 in poi | 20 | 1040 |
ECCEZIONI:
Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione nei
seguenti casi:
- Lavoratori che al 31.12.92 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;
- Lavoratori che al 31.12.92 avevano già compiuto l'età pensionabile;
- Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992;
- Lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati
occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52
settimane nell'anno solare.
REQUISITO RIDOTTO
Un caso particolare riguarda i lavoratori che,
al 31.12.92, hanno maturato un'anzianità assicurativa e contributiva tale che,
anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine
del mese di compimento dell'età pensionabile non permette di raggiungere il
requisito contributivo minimo richiesto in quel momento.
Il diritto alla pensione in questa ipotesi è riconosciuto al maturare del
requisito contributivo ridotto - che varia da persona a persona in relazione
alla specifica posizione contributiva - e che non può comunque essere inferiore
a 15 anni.
3 - CESSAZIONE DAL LAVORO
Per ottenere la pensione di vecchiaia a partire dal 1.1.1993 occorre aver
cessato l'attività di lavoro dipendente.
DA QUANDO DECORRE
Dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età
pensionabile (se esistono tutti i requisiti compresa la cessazione del rapporto
di lavoro, per i lavoratori dipendenti).
Dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti.
La legge consente, però, che l'interessato possa scegliere la decorrenza dal 1°
giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Dove presentare la domanda |
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per
il tramite di uno degli
Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
I documenti che servono |
- Modulo di domanda (VO1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli
Enti di Patronato;
- Certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni
sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le sedi
dell'INPS.
B - Sistema contributivo |
Quando si ha diritto
Quando si verificano le seguenti condizioni:
1 - ETA'
Almeno 57 anni per uomini e donne; tale requisito non occorre qualora
l'anzianità contributiva maturata dall'interessato non sia inferiore a 40 anni
effettivi.
NEL CALCOLO DEI 40 ANNI
I periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza.
Esempio: se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati, questi sono
valutati come se fossero 3 esclusivamente per il raggiungimento del requisito
dei 40 anni.
NEL CALCOLO DEI 40 ANNI NON SI TIENE CONTO di 2 tipi di
contribuzione:
- quella relativa al riscatto dei periodi di studio;
- quella relativa ai versamenti volontari.
2 - CONTRIBUZIONE
Almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
3 - MISURA MINIMA
L'importo della pensione non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno
sociale più il 20% di quest'ultimo; in caso contrario la pensione non può essere
liquidata. Tale misura minima non deve essere rispettata per i lavoratori che
hanno almeno 65 anni di età.
4 - ATTIVITA' LAVORATIVA
Occorre aver cessato l'attività di lavoro dipendente.
5 - TRATTAMENTO MINIMO
La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni
sull'integrazione al trattamento minimo.
Per esaminare il sistema di calcolo delle pensioni vedi: "Calcolo
della Pensione".
C - Sistema misto |
La legge di riforma prevede una situazione transitoria durante la quale i due
diversi sistemi di calcolo convivono.
Il sistema contributivo vale solo per chi è assunto dopo il 31.12.1995. Per
coloro che risultano assicurati prima di tale periodo ed hanno un'anzianità
contributiva al 31.12.95 inferiore ai 18 anni la pensione si calcola con i due
sistemi.
A per i periodi fino al 31.12.1995 = calcolo retributivo;
B per i periodi dal 1.1.1996 = calcolo contributivo.
Si veda "Calcolo
della Pensione".
ECCEZIONI:
La legge prevede una "opzione" cioè dà la possibilità a coloro che sono stati
assunti prima del 31.12.95 di scegliere di avere una pensione calcolata
esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una
contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema
contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). L'opzione può essere
esercitata – per espressa previsione della legge finanziaria 2001 – solo dal 1°
gennaio 2003.
Il ricorso |
Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta,
l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale
dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si
comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- Presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- Inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di
ritorno;
- Presentato tramite uno degli
Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento
del ricorso stesso.