REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

 

Composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso De Pascalis                          Presidente

Mario Casaccia                                   Consigliere Relatore

Camillo Longoni                                     Consigliere

Giovanni Piscitelli                          Consigliere

Stefano Imperiali                                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

 S E N T E N Z A

(Numero 8/2005)

sull'appello, iscritto al n. 14728 del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. M.M., avverso la sentenza n. 1249/00 emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione Veneto, depositata il 24.10.2000.

Visti gli atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 28 settembre 2004 il Consigliere Relatore Mario Casaccia, nonché l'Avv. Domenico Bonaiuti in difesa e rappresentanza dell'appellante.

F A T T O

Con la sentenza impugnata è stata respinta la domanda dell'interessato appellante intesa ad ottenere il trattamento privilegiato pensionistico in relazione all'infermità denunciata, vale a dire “atrofia muscolare scapola omerale sinistra prossimale giovanile” in quanto non ritenuta dipendente da causa di servizio ma dovuta a fattori endogeni costituzionali.

In particolare, il militare di leva M.M. ha esposto che nel partecipare ad una marcia durante il servizio militare scivolò sulla roccia cadendo violentemente a terra e riportando contusioni alla spalla sinistra e distorsione al piede sinistro.

La distorsione al piede sinistro venne a guarigione, mentre la contusione alla spalla comportò una sequela di ricoveri presso il Centro Ortopedico Traumatologico di Padova per sopraggiunta paralisi del nervo sovrascapolare di sinistra.

Il M.M.a questo punto ritenne che l'infermità dipendesse da causa di servizio e chiese pertanto il trattamento privilegiato ordinario, ma la Commissione medico ospedaliera di Padova nel 1986 giudicò tale infermità non dipendente da causa di servizio.

L'Avvocato difensore nell'impugnare la sentenza che ha rigettato la domanda dell'interessato ha prospettato che il giudice di primo grado si è limitato ad una affermazione apodittica in merito alla non dipendenza della causa di servizio dell'infermità di cui si è chiesto il trattamento privilegiato, affermazione, a giudizio dell'Avvocato, del tutto smentita dalla storia clinica successiva al congedo del militare; inoltre, lo stesso Avvocato ha esposto che il giudice di prime cure ha evitato di fare qualsiasi riferimento alla perizia medico legale del perito di fiducia Dott. Bevilacqua, con la quale è stato contestato il parere della Commissione medico ospedaliera sopra citato, concludendo, di contro, per la sussistenza della contusione anche in data recente.

L'appellante di conseguenza ha chiesto che la sentenza venga annullata con il riconoscimento del trattamento privilegiato di VII^ categoria Tabella A a vita oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

A seguito di ordinanza istruttoria è stato acquisito il fascicolo amministrativo da cui risulta soltanto il parere della Commissione medico ospedaliera di Padova la quale, ricordati i vari ricoveri, evidenzia la diagnosi di atrofia muscolare neurale prossimale giovanile, precisando tuttavia che non risulta documentato l'evento traumatico prospettato, connesso con un fatto specifico di servizio. Si conclude quindi per una diagnosi di infermità dovuta a fattori endogeni costituzionali.

Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avv. Bonaiuti, il quale nel riportarsi agli atti scritti insiste nelle conclusioni, prospetta la mancanza di presupposti per un giudizio congruo sull'infermità denunciata e, pertanto, chiede oltre l'accoglimento nel merito anche il rinvio al primo giudice per ulteriori accertamenti istruttori.

D I R I T T O

La sentenza impugnata è giuridicamente corretta e compiutamente motivata sotto ogni profilo con la conseguenza  rilevante  che  l'appello è inammissibile perché coinvolge questioni di mero fatto e non già di diritto, precluse a questo giudice che, come è noto, è e rimane giudice competente a conoscere soltanto questioni di mero diritto.

Infatti, il giudice di primo grado evidenzia che non risulta documentato alcun evento traumatico alla spalla sinistra connesso a fatti di servizio. L'infermità “postumi di contusione alla spalla sinistra consistenti in paralisi del nervo sovrascapolare sinistro con atrofia marcata dei muscoli sopra e sotto spinato e segni di denervazione acuta completa” risulta diversa da quella documentata, secondo il giudice di primo grado, per cui il trauma alla spalla sinistra non è da ritenere dipendente da causa di servizio. Del resto, aggiunge lo stesso giudice, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno della pretesa.

Peraltro, il fatto che, secondo l'Avvocato difensore, all'atto dell'incorporamento del giovane militare questi non era stato trovato affetto  da alcuna menomazione a carico della spalla e che i successivi interventi chirurgici intanto furono possibili in quanto trattavasi di contusione di data recente, rimane sempre un elemento medico-legale riservato all'esclusiva competenza del giudice di prime cure, rispetto al quale egli non ha ritenuto di dover acquisire un ulteriore parere istruttorio.

E' evidente a questo punto che a fronte della motivazione della sentenza impugnata che coinvolge questioni medico legali, le quali, secondo anche l'ultimo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Riunite di questa Corte, non rientrano in quei vizi che possono dar luogo ad una impugnazione di seconde cure in materia pensionistica, trattandosi di mere questioni di fatto, l'attuale gravame non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi del D.L. n. 543 del 1996, convertito con legge n. 639 del 1996. Al riguardo giova ricordare che da ultimo la stessa Corte Costituzionale con decisione n. 84 del 17.3.2003 ha riconosciuto legittima la nuova normativa che limita l'appello ai soli motivi di diritto, nonché, nel definire questioni di fatto quelle relative alla dipendenza dell'infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, ha, altresì, riconosciuto che il nuovo sistema è pienamente ragionevole senza che sia necessario il doppio grado di giurisdizione, salvo che si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 10/Q.M. del 2000).

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Sig. M.M., indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2004.

Il Consigliere Relatore                          Il Presidente

F.to Mario Casaccia                F.to Tommaso De Pascalis

Depositato nella Segreteria il 10 GEN. 2005

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni