Periodi computabili per l'anzianità PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
   




 

 
SERVIZI E ANZIANITA' CONTRIBUTIVE COMPUTABILI

Servizio utile
Totale dei servizi, arrotondamento e limitazioni alla computabilità dei servizi
Tipologie di servizi computabili
Servizi utili computabili d’ufficio
Servizi effettivi computabili a domanda
Aumenti di valutazione o di servizio
Contribuzione figurativa
Contribuzione volontaria
Contribuzione da riscatto
Contribuzione da ricongiunzione
Contribuzione da totalizzazione
Cumulo dei periodi assicurativi
Prescrizione dei versamenti di contribuzione

Ogni lavoratore dipendente, iscritto alla Gestione previdenziale ex CPDEL presso l’INPDAP, matura sulla propria posizione assicurativa un’anzianità contributiva utile ai fini di pensione.

 

Servizio utile

Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, in base all’art. 47 del RDL 9 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, è costituito dal servizio prestato con obbligo di iscrizione alla CPDEL, dai periodi e servizi cumulabili, ricongiungibili e riscattabili, nonché dai periodi e servizi comunque computabili. Fanno parte dei servizi utili:

- i servizi computabili d’ufficio o a domanda;

- i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione volontaria e da riscatto;

- i periodi assicurativi suscettibili di essere ricongiunti.

Il servizio utile complessivo maturato è dato dalla somma del servizio utile prestato e dei periodi e servizi utili computati. Esso è valido sia ai fini dell’anzianità per conseguire il diritto al trattamento di quiescenza sia ai fini dell’anzianità per determinare la misura dello stesso trattamento.

 

Totale dei servizi, arrotondamento e limitazioni alla computabilità dei servizi

I singoli periodi di servizio, la somma dei servizi effettivi, quella degli aumenti di valutazione e il totale complessivo del servizio utile, comprensivo dei servizi effettivi e degli aumenti di valutazione, sono espressi in anni, mesi e giorni.

Ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, per la determinazione del requisito del servizio utile e di quello dell’età anagrafica, relativamente alle cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1997, opera, in base all’art. 35 del RDL 9 marzo 1938, n. 680, il criterio dell’arrotondamento ad anno intero della frazione di anno superiore sei mesi. Peraltro, per le cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1992, il criterio dell’arrotondamento ad anno per il conseguimento del diritto alla pensioni:

- in tema di pensione di vecchiaia e di anzianità, si applica limitatamente ai requisiti di servizio e/o di età previsti dalle norme in vigore al 31 dicembre 1992 e fatti salvi dagli articoli 6 e 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, in favore degli iscritti che li avevano maturati alla stessa data del 31 dicembre 1992, mentre non trova applicazione rispetto ai nuovi requisiti di servizio e/o di età richiesti da altre disposizioni dello stesso DLgs e successive modificazioni;

- si applica per la determinazione del requisito del servizio utile prescritto per l’acquisizione del diritto alla pensione di invalidità prevista dalle norme della CPDEL in vigore al 31 dicembre 1992;

- in tema di pensione ai superstiti, si applica fino al 16 agosto 1995, giorno precedente la data dalla quale, in base alla estensione prevista dall’art.1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme di previdenza esclusive, compresa quella della ex CPDEL, si applicano le norme dell’AGO.

Per l’arrotondamento del servizio utile ai fini della misura della pensione è opportuno tenere distinte le seguenti situazioni.

A) Con riferimento alle cessazioni dal servizio fino al 9 settembre 1991:

- per il servizio svolto dal 1° gennaio 1954, in base all’art. 14, commi 1, 2 e 4, della legge 11 aprile 1955, n. 379, nei casi di inizio o termine della interruzione di servizio, nel caso di assunzione o di cessazione dal servizio, verificatisi nel corso del mese, la frazione di mese di qualsiasi durata, al limite anche di un solo giorno, si arrotonda a mese intero;

- per i singoli periodi di servizio dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965 continua ad operare lo stesso criterio dell’arrotondamento a mese di cui all’indicato art. 14, commi 1, 2 e 3, della legge 11 aprile 1955, n. 379;

- per i servizi dal 1° luglio 1965, in base all’art. 10 della legge 26 luglio 1965, n. 965, non sono più applicabili le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’art. 14 della legge n. 379/1955, e il servizio effettivamente reso fino alla cessazione dal servizio è computato come utile, in anni e mesi interi, arrotondando a mese intero la frazione di esso superiore a quindici giorni e trascurando quella pari o inferiore a quindici giorni.

B) Con riferimento alle cessazioni dal 10 settembre 1991, in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, vale il solo criterio secondo cui, ai fini della determinazione della pensione (all’epoca identificata nella quota di pensione di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1965, n. 965), il complessivo servizio utile maturato all’atto della cessazione dal servizio viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione di mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

Per le cessazioni verificatesi dal 1° gennaio 1998, l’art. 59, comma 1, lettera b), della legge n. 449/1997, ha stabilito che sia ai fini del diritto sia ai fini della misura del trattamento di quiescenza, per la determinazione dei servizi, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamento per eccesso o per difetto. Conseguentemente, poiché per frazioni di anno, nelle forme di previdenza esclusive dell’AGO, si intendono i mesi, relativamente alle cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 1998 in poi l’unico criterio per l’arrotondamento del complessivo servizio utile, sia ai fini del diritto sia ai fini della misura del trattamento di quiescenza, é quello dell’arrotondamento a mese intero della frazione di mese superiore a quindici giorni, stabilito dal citato art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Ai fini del computo dei servizi in regime retributivo, per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura, è necessario tenere conto delle condizioni, dei criteri e di alcune limitazioni previsti dalle seguenti norme:

- in base all’art. 52, comma 9, del RDL 9 marzo 1938, n. 680, non si fa luogo al cumulo dei servizi nel caso in cui i servizi con iscrizione alla ex CPDEL e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali e analoghe forme di previdenza siano stati contemporanei per almeno due anni e diano diritto a due distinte pensioni;

- in base all’art. 50, comma 2, del RDL 9 marzo 1938, n. 680, e successive integrazioni, non sono computabili i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dal servizio;

- in tema di servizi ricongiungibili, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 giugno 1954, n. 523 [1], e successive modificazioni, qualora uno stesso servizio sia utile, e quindi computabile, in base a più di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza (ora INPDAP) e degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta una sola volta nella misura prevista dall’ordinamento più favorevole all’interessato. Tale criterio, in virtù della stessa norma, si adotta anche nelle ipotesi di più servizi utili simultaneamente resi ma, come precisato dall’art. 24 della legge 26 luglio 1965, n. 965, non opera per le campagne di guerra, per le quali trova applicazione l’art. 49 del RDL 9 marzo 1938, n. 680;

- in base all’art. 15, comma 2, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 1993, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, i periodi di contribuzione figurativa computabili non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Ai fini della determinazione dell’importo della pensione con le regole del calcolo retributivo (non anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione) il servizio utile, o l’anzianità contributiva, inerente a rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale [2] a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, si computa nella stessa proporzione dell’orario svolto rispetto a quello intero.

 

Tipologie di servizi computabili

I servizi e i periodi computabili, che concorrono a formare la durata o l’anzianità complessiva del servizio utile, nonché le relative principali caratteristiche dei servizi e periodi computabili, sono quelle appresso indicate.

 

Servizi utili computabili d’ufficio

Rientrano tra i servizi computabili d’ufficio:

a) i servizi effettivamente prestati alle dipendenze degli enti locali con obbligo di iscrizione alla CPDEL. Sono compresi nei servizi effettivamente prestati sia quelli svolti in rapporto a tempo parziale, da considerare utili per intero ai fini della acquisizione del diritto alla pensione, in base all’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 [2], sia quelli ad orario ridotto, che pure sono da valutare per l’effettiva durata e che si distinguono dai servizi a tempo parziale perché afferiscono a rapporti i quali per loro natura richiedono limitate prestazioni. Per tali servizi, sia gli enti datori di lavoro sia i relativi dipendenti, in base all’art. 15 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni, sono sottoposti a contribuzione obbligatoria secondo la ripartizione fissata dalle stesse disposizioni;

b) i servizi cumulabili relativi a periodi anteriori all’iscrizione alla CPDEL e concernenti: in base all’art. 52 del RDL 9 marzo 1938, n. 680 e all’art. 51, comma 1, della legge 25 luglio 1941, n. 934 [3], i servizi prestati ad un ente locale con iscrizione obbligatoria a regolamenti, convenzioni o altra forma di assicurazione; ai sensi dell’art. 13 del DLgs CPS 3 settembre 1946, n. 143 [4], i servizi pregressi, non riscattati e resi, in assenza di obbligo di iscrizione alle Casse, a Comuni o Province o a loro Consorzi, con iscrizione all’INPS o all’INA o ad altro istituto con il concorso dell’Ente; in base agli articoli 15 e 18 della legge 24 maggio 1952, n. 610 [5], i servizi prestati alle dipendenze delle IPAB (Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza) aventi uno stanziamento di entrate effettive di almeno 80 milioni nel bilancio di previsione dell’anno 1949 e i servizi resi ad aziende municipalizzate, esclusi quelli afferenti al servizio trasporti coperti dall’iscrizione al relativo Fondo speciale presso l’INPS; ai sensi dell’art. 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610 [4], i servizi resi alle dipendenze di appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo o di altri servizi, con iscrizione all’INPS o all’INA o ad altri istituti assicurativi, purché l’ente appaltante consenta che, ai fini del conseguente riparto degli oneri, quei servizi vengano conteggiati per la determinazione della quota a proprio carico; in base al combinato disposto dell’art. 31 della legge 24 maggio 1952, n.610 [6] e dell’art. 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i servizi di qualunque durata resi successivamente al 1° gennaio 1947 in costanza di obbligo di iscrizione alla CPDEL ma senza che vi sia stato il corrispondente versamento dei contributi, e ciò anche in mancanza della sistemazione della contribuzione che, secondo le stesse disposizioni, non può retroagire oltre un decennio dalla data del primo versamento effettuato. Per le iscrizioni alla CPDEL con decorrenza successiva al 28 dicembre 1962, in forza dell’art. 22 della stessa legge 22 novembre 1962, n. 1646, la cumulabilità, di cui all’art. 13 della DLgs CPS n. 143/1946 [4] e agli articoli 15, 16 e 18, della legge 24 maggio 1952, n. 610 [5], è stata limitata ai servizi di carattere permanente. Inoltre, la normativa sul cumulo dei servizi di cui all’art. 13 del DLgs CPS n. 143/1946 [4] è stata abrogata ad opera dell’art. 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274, restando tuttavia efficace sia per le ipotesi di cessazione dal servizio sia per i casi di ricongiunzione di periodi assicurativi in base alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 rispettivamente verificatesi e definiti al 10 settembre 1991, data di entrata in vigore della medesima legge n. 274/1991;

c) i servizi pregressi rispetto a quello con iscrizione alla CPDEL, per i quali non sia stato conseguito trattamento di quiescenza e che siano ricongiungibili in base alle norme di seguito indicate. L’art. 14 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e le disposizioni da tale articolo presupposte (articoli 55 e 56 del RDL n. 680/1938 e articoli 54 e 55 della legge n. 934/1941 [7]), concernenti i servizi resi con iscrizione a due o più Istituti di Previdenza. Le norme della legge 22 giugno 1954, n. 523 [8], e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui quelle degli articoli da 113 a 119 del T.U. di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, relative: al servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, comprese le amministrazioni che si sono trasformate in ente pubblico e/o in società per azioni, al cui personale continuano ad applicarsi le norme del T.U. di cui al DPR n. 1092/1973 e successive modificazioni; al servizio militare permanente e continuativo; al servizio militare non permanente e continuativo prestato dai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con il grado di sergente maggiore o equiparato e dai militari raffermati di cui all’art. 1 del DLgs n. 1041/1948 [9]; al servizio reso dai brigadieri e vice brigadieri dell’Arma dei Carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia nonché dai graduati e militari di truppa dell’Arma e dei Corpi anzidetti (art. 45 della legge n. 1646/1962, articolo unico della legge n. 761/1973 e art. 113 del T.U. n. 1092/1973; al servizio reso nei reparti speciali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale da equipararsi al servizio di ruolo dello Stato (decisione della Corte dei Conti 34061 del 27.6.73);

d) i servizi riconoscibili comprendenti: tutti i periodi e servizi, già riconosciuti ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza, e computati presso la CPDEL, in base agli articoli 1 e 2 della legge 14 giugno 1974, n. 303 [10], nei confronti dei dipendenti delle istituzioni sanitarie dell’INPS, dell’INAIL, della CRI e dell’Istituto superiore di odontoiatria "Eastman", in servizio presso le rispettive unità sanitarie alla data di costituzione in enti ospedalieri e passati alle dipendenze di detti enti con iscrizione alla CPDEL, nonché, in base all’art. 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 [11], nei confronti del personale in servizio alle dipendenze dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia e, dopo lo scioglimento di quest’ultimo, trasferito a province o a comuni e iscritto alla CPDEL; i servizi prestati alle dipendenze dell’Istituto centrale di statistica [12] anteriormente all’1 marzo 1966 e coperti dall’assicurazione collettiva stipulata con l’Istituto nazionale delle assicurazioni per l’assicurazione collettiva del personale dipendente;

e) i periodi di assenze dal servizio dovute a:

- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro e permessi previste in favore delle lavoratrici e dei lavoratori dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni; permessi e astensioni dal lavoro in base all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [13], sull’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;

- congedo straordinario per motivi di studi senza assegni per la durata del corso di dottorato di ricerca in base all’art. 2 della legge n. 476/1984 [14];

- comando o distacco presso i gruppi parlamentari ai sensi dell’art. 4 della legge n. 482/1993 [15];

- l’aspettativa per motivi di salute o la posizione di disponibilità in base all’art. 50 del RDL 8 marzo 1938, n. 680;

- i distacchi e i permessi sindacali retribuiti, in quanto equiparati al servizio prestato nell’amministrazione secondo il regolamento di cui al DPCM 24 ottobre 1994, n. 770, di attuazione dell’art. 54 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

- varie altre tipologie di aspettativa tra cui: l’aspettativa senza assegni per mandato parlamentare a seguito di elezione presso il Parlamento nazionale o europeo o presso i consigli regionali in base all’art. 31 della legge n. 300/1970 [16] e in base all’art. 71 del DLgs n. 29/1993 [17]; l’aspettativa non retribuita per elezione a svolgere mandato negli organi esecutivi degli enti locali in base all’art. 2 della legge n. 816/1985 [18] nonché per adempiere l’obbligo di giudice popolare in base all’art. 11 della legge n. 287/1951 [19] come modificato dall’art. 2-bis del DL n. 31/1978, convertito in legge n. 74/1978; le aspettative senza assegni per il servizio di volontariato non sostitutivo del servizio militare ai sensi dell’art. 33 della legge n. 49/1987 [20] sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo; l’aspettativa senza assegni per svolgere, a seguito di nomina, l’incarico di direttore generale, o amministrativo, o sanitario, o di amministratore straordinario presso le aziende sanitarie locali a mente dell’art. 3-bis del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 [21], e dell’art.1, comma 8, del DL n. 324/1993 [22], convertito in legge n. 423/1993.

 

Servizi utili computabili a domanda.

Sono computabili a domanda:

- i servizi pregressi cumulabili indicati fra i servizi computabili d’ufficio, nei casi in cui abbiano dato luogo al conseguimento di un trattamento di quiescenza. Al riguardo, l’art. 63 del RDL 8 marzo 1938, n. 680, dispone che in caso di ripresa del servizio con iscrizione alla Cassa il dipendente interessato può chiedere che il nuovo trattamento di quiescenza gli venga liquidato in ragione del servizio utile complessivamente prestato, restituendo alla stessa Cassa quanto percepito per lo stesso trattamento già attribuitogli con i relativi interessi;

- i servizi pregressi ricongiungibili indicati fra i servizi computabili d’ufficio, nei casi in cui abbiano dato luogo alla liquidazione di un trattamento di quiescenza. La domanda per la ricongiunzione, in base all’art. 2, commi 1 e 4, del DPR 5 giugno 1965, n. 758 [23], deve essere presentata a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dall’inizio del nuovo rapporto e la rifusione, delle rate di pensione o di una quota dell’indennità per una volta tanto eventualmente percepite a carico di gestione previdenziale statale, avviene secondo la disposizioni dell’art. 117 del T.U. di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;

- le aspettative e i permessi sindacali non retribuiti per i periodi fino al 14 novembre 1996, secondo le modalità di applicazione nel settore pubblico dell’art. 31, comma 3, della legge n. 300/1970 [24], indicate nel DPCM 24 febbraio 1994, n. 770, emanato in attuazione dell’art. 54 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Peraltro, per la valutazione di tali periodi e per quelli fino al 31 dicembre 1997, l’art. 3, comma 3, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, come integrato dall’art. 3, comma 2, del DLgs n. 278/1998, ha stabilito che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998. Per le aspettative e i permessi sindacali non retribuiti e successivi al 14 novembre 1996, si applicano le disposizioni indicate in tema di contribuzione figurativa;

- i periodi e servizi riscattabili in tutto o per la parte minima influente, di cui alle norme appresso indicate ed emanate anteriormente al DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, a condizione che, secondo quanto stabilito dall’art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e dall’art. 22 della legge 3 maggio 1958, n. 87 [25], non siano altrimenti utili a pensione, non siano contemporanei a servizi utili e comunque non siano suscettibili di essere ricongiunti.

In materia di riscatti, la disciplina sulla presentazione della domanda di riscatto, risalente all’art. 68 del RDL 8 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, è stata rielaborata dal vigente art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274, in base al quale: l’iscritto può presentare la domanda in costanza di rapporto di lavoro o nel termine perentorio di non oltre 90 giorni dalla data della cessazione dal servizio; il dipendente non di ruolo, a partire dal 10 settembre 1991, può presentare la domanda negli stessi limiti di tempo ma non prima di avere compiuto almeno un anno di iscrizione alla CPDEL; in caso di morte dell’iscritto che si verifichi entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio, i superstiti aventi titolo o gli eredi possono presentare la domanda entro 90 giorni dalla data della morte dell’iscritto. Alla documentazione del riscatto deve provvedere il richiedente, e la relativa domanda è respinta se l’interessato, invitato a trasmettere la stessa documentazione e, diffidato ad inviarla entro 90 giorni, non ottemperi all’invito.

Ciò posto, in base al citato art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e alle norme ivi richiamate, sono riscattabili tra gli altri:

1) i servizi elencati nell’art. 67 del RDL 8 marzo 1938, n. 680, e resi con qualifica anche di avventizio o salariato presso uno degli enti che sono specificati negli articoli 5 e 7 dello stesso RDL ed il cui personale è iscrivibile alla Cassa; i servizi resi presso Consorzi di bonifica o idraulici con carattere di pubblica amministrazione; i servizi prestati, prima della iscrizione alla Cassa, presso aziende private o enti non iscrivibili ma esercenti un pubblico servizio (non servizio di pubblica necessità ); i servizi resi presso aziende private o enti che abbiano perso il carattere di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); i servizi prestati presso enti di diritto pubblico, compresi gli istituti di credito di diritto pubblico (Banca d’Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena); quelli prestati alle dipendenze dello Stato in servizio civile e militare non ricongiungibile;

2) i periodi del corso legale degli studi universitari o equiparati per il conseguimento del titolo di laurea o equipollente prescritto per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera nonché i periodi di studi relativi ad altri titoli utilizzati agli stessi scopi, titoli richiesti quasi sempre per l’ammissione in servizio, che si sono aggiunti a quelli della originaria previsione per effetto di varie sentenze della Corte Costituzionale e tra i quali sono compresi: l’attestato relativo al periodo di iscrizione in albi professionali e il diploma di perfezionamento richiesti per l’ammissione in servizio (Sent. n. 128/1981 e Sent. n. 1016/1988 della Corte Costituzionale), il diploma abilitante all’esercizio della professione di assistente sociale, il diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione, l’attestato abilitante all’attività di educatore professionale, il diploma di ostetrica e quello di logopedia rilasciati da scuole universitarie (Sentenze nn. 426/1990, 133/1991, 280/1991, 178/1993, 209/1993 della Corte Costituzionale), l’attestato concernente il biennio per la specializzazione conseguita da parte di dipendenti in possesso del diploma di infermiere professionale o di vigilatrice d’infanzia (Sent. n. 163/1989 della Corte Costituzionale);

3) i periodi anteriori alla data di iscrizione facoltativa alla Cassa, resi presso l’ente che ha adottato la delibera di massima per l’iscrizione alla stessa Cassa in base all’art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

I servizi e i periodi suscettibili di essere riscattati in base all’art. 21 della legge n. 379/1955 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, ai sensi dell’art. 22 della stessa legge 11 aprile 1955, n. 379, sono valutati nella loro effettiva durata in anni, mesi e giorni, concorrendo, peraltro, unitamente agli altri servizi utili a determinare il complessivo servizio utile.

Sono inoltre riscattabili:

- in base all’art. 20, comma 3, della legge 3 maggio 1967, n. 315 [12], i servizi prestati alle dipendenze dell’Istituto centrale di statistica anteriormente all’1 marzo 1966 e non coperti dall’assicurazione collettiva stipulata con l’Istituto nazionale delle assicurazioni per l’assicurazione collettiva del personale dipendente;

- dal 10 settembre 1991, in base all’art. 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274, vari periodi tra cui: gli anni del corso legale universitario a fini speciali; i periodi non inferiori ad un anno della durata legale dei corsi di formazione professionale seguiti dopo il conseguimento di diploma prescritto per l’ammissione al posto ricoperto; quelli di iscrizione ad albi professionali corrispondenti agli anni richiesti per l’ammissione al posto ricoperto; i periodi di durata legale dei corsi speciali di perfezionamento il cui diploma, in aggiunta a quello posseduto o alla laurea, sia prescritto per l’avanzamento in carriera.

Altri periodi suscettibili di essere riscattati, previsti da norme di recente emanazione, sono indicati più avanti, nella parte relativa alla contribuzione da riscatto.

 

Servizio militare. Computabilità del servizio militare di leva. Il servizio militare di leva, prestato prima o dopo l’inizio della iscrizione alla CPDEL, è computabile a domanda. Relativamente alle domande presentate e definite fino al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il servizio militare di leva, se non valutabile con l’applicazione delle norme già viste sul cumulo e sulla ricongiunzione, è computabile mediante riscatto; mentre, relativamente alle domande presentate dalla indicata data del 30 gennaio 1987, in forza dell’art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, come integrato dall’art. 7, comma 2, della legge n. 412/1991, il servizio militare di leva in qualunque tempo prestato e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti (tra gli altri il corrispondente periodo di servizio di volontariato di cui alla legge n. 1222/1971), sono computabili a completo carico della CPDEL.

 

Servizio militare da trattenuto o da richiamato alle armi. Il servizio militare da trattenuto o per richiamo alle armi, se prestato anteriormente alla iscrizione alla CPDEL, è computabile a domanda e mediante riscatto in tutte le ipotesi in cui non possa essere valutato con l’applicazione delle ricordate norme sul cumulo e sulla ricongiunzione dei servizi; mentre se espletato dopo l’inizio della iscrizione alla CPDEL, è computato d’ufficio con contribuzione a carico dell’ente datore di lavoro, salvo rivalsa verso l’interessato per la contribuzione di pertinenza.

 

Servizi simultanei. Si tratta di servizi distinti dal servizio principale e non concorrono a formare l’anzianità contributiva né a determinare il normale trattamento di quiescenza, ma soltanto un trattamento aggiuntivo della pensione. I servizi simultanei afferiscono a rapporti di lavoro di minore consistenza rispetto a quello principale sotto il profilo della prestazione lavorativa e della retribuzione (v. Corte dei Conti, Sezione di controllo, deliberazione 10.12.1981, n. 1212, in C. St. 1982, II, 719), presuppongono l’iscrizione alla stessa Cassa di quello principale e si svolgono in periodi di contemporaneità con quest’ultimo. Il trattamento pensionistico relativo ai servizi simultanei è regolamentato dall’art. 51 del RDL 8 marzo 1938, n. 680, dagli articoli 25 e 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 [26], e dagli articoli 1 e 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

 

Aumenti di valutazione o di servizio

Gli aumenti di servizio sono rappresentati da anzianità convenzionali attribuite in base a norme espresse in considerazione del carattere speciale di alcuni servizi prestati. Nell’ambito dell’ordinamento della CPDEL costituiscono servizio utile a tutti gli effetti:

- l’aumento di servizio in ragione di sei dodicesimi e di nove dodicesimi in base all’applicazione dell’art. 144, comma 2, del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 [27], estesa, dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 49, anche al personale di ruolo dipendente dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale del Ministero degli Affari esteri per la cooperazione dei Paesi in via di sviluppo;

- l’aumento di servizio di 4 mesi per ogni anno di servizio, conseguibile a domanda documentata, previsto in favore dei centralinisti non vedenti dall’art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113 [28], ed esteso, in base all’art. 2, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 120, a beneficio dei non vedenti.

Vari altri aumenti di servizio, previsti dalle norme pensionistiche valide per i dipendenti dello Stato, possono, con i servizi stessi dei quali rappresentano l’incremento, essere valutati presso la CPDEL mediante la ricongiunzione di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni o mediante il riscatto. Circa gli effetti che il computo di tali aumenti può produrre, l’art. 57, comma 6, del RDL 8 maggio 1938, n. 680, dispone che "….tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o a pensione,….omissis….". Dal 1° gennaio 1993, tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, alle disposizioni sui requisiti contributivi in materia di pensionamenti di anzianità, il servizio utile comprensivo di detti aumenti per gli stessi pensionamenti viene considerato corrispondente all’anzianità contributiva e come tale è divenuto in generale idoneo a fare conseguire il diritto alla pensione di anzianità, meno che nelle ipotesi in cui le norme prevedono che sia necessario avere maturati i preesistenti limiti di servizio.


Campagne di guerra. Ai sensi dell’art. 49 del RDL 8 marzo 1938, n. 680, confermato indirettamente anche per il caso di ricongiunzione dei servizi dall’art. 24 della legge 26 luglio 1965, n. 965, le campagne di guerra fino al 31 dicembre 1994 erano valutate come altrettanti anni di servizio utile dopo avere raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, ma il relativo aumento veniva calcolato in una frazione dell’ammontare dello stesso trattamento di quiescenza spettante.

Dal 1° gennaio 1998, gli aumenti di servizio, relativi allo svolgimento di particolari attività professionali e computabili ai fini di pensione, ai sensi dell’art. 59, comma 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono eccedere complessivamente cinque anni, fatti salvi quelli oltre i cinque anni già maturati al 31 dicembre 1997.


Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa, nei confronti dei lavoratori dipendenti iscritti alla gestione ex CPDEL, è realizzabile per gli eventi, con le modalità e per la durata tassativamente stabiliti dalle relative norme, nei casi in cui l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore non opera in tutto o in parte. Con l’osservanza di tale criterio, assumono rilevanza gli aspetti e le situazioni previsti dall’art. 14, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, e dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564.

In base all’art. 15, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità, per i dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1992 e privi di anzianità a tale data, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

La contribuzione figurativa, ai fini pensionistici, è accreditata, a domanda, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento ed i relativi periodi hanno valore di servizio effettivo utile sia per il conseguimento del diritto alla pensione (fatta salva la limitazione appena accennata per il diritto alla pensione di anzianità dei dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1992) sia per la determinazione della relativa misura.

La retribuzione corrispondente alla contribuzione figurativa accreditata e da considerare ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, è definita in base ai criteri di cui alle disposizioni dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [29].

Sono coperti da contribuzione figurativa:

- i periodi, totalmente o parzialmente non retribuiti, di assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, consunte in costanza di rapporto di lavoro, a prescindere dall’anzianità contributiva pregressa eventualmente maturata. Dal 28 marzo 2000 in base alle disposizioni del nuovo testo dell’art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste la possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto, la contribuzione figurativa per le ipotesi di assenza facoltativa in cui il corrispondente valore retributivo viene attribuito fino ad un limite predeterminato dalle stesse disposizioni;

- i periodi successivi al 1° gennaio 1994, collocati fuori del rapporto di lavoro, corrispondenti alle assenze obbligatorie per maternità, a condizione che il richiedente possa far valere, all’atto della presentazione della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, come stabilito dall’art. 14 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;

- i tre giorni di permesso mensile in favore della madre o del padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità purché non ricoverato a tempo pieno, e di lavoratore o lavoratrice che assiste un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità [30] e non ricoverato a tempo pieno;

- i riposi giornalieri, di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre 1071, n. 1204, per i quali sia dovuta l’indennità di cui all’art.8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e che siano successivi al 27 marzo 2000, nel limite massimo di due ore, in favore di uno o dell’altro genitore;

- i periodi successivi al 27 marzo 2000, di astensione facoltativa dal lavoro per malattia del bambino fino al compimento dell’ottavo anno d’età. In base all’art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste la possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto, la contribuzione figurativa per il periodo dal quarto all’ottavo anno del bambino, in quanto il valore retributivo corrispondente a tale contribuzione figurativa viene attribuito, non secondo i criteri di carattere generale di cui all’art. 8 della legge n. 155/1981 [29], ma nel limite predeterminato dalla nuova norma che prevede il diritto ad ottenere l’accredito della contribuzione figurativa;

- i periodi di cui all’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali [16];

- i periodi di fruizione della pensione di inabilità che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nell'ipotesi in cui il relativo diritto viene a cessare a seguito di recupero delle capacità lavorative, sono riconosciuti come periodi di contribuzione figurativa. Ciò per effetto del rinvio alle disposizioni della legge n. 222/1984 contenuto nell'art. 11, comma 2, del DM 8 maggio 1997, n. 187.

Nei casi di liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del calcolo contributivo, in base all’art1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n.335 , sono inoltre coperti da contribuzione figurativa:

> l’assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

> l’assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge o al genitore purché conviventi, nella ipotesi di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992 [31], sul riconoscimento dei permessi a favore degli handicappati, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

 

Contribuzione volontaria

I lavoratori dipendenti iscritti alla gestione ex CPDEL, a decorrere dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, possono avvalersi delle disposizioni sulla contribuzione volontaria di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del medesimo DLgs n. 184/1997.

La contribuzione volontaria consente di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo o di raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione quando sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro. Il versamento volontario della contribuzione avviene a carico esclusivo del lavoratore interessato, ed è ammesso, a domanda, su autorizzazione dell’istituto previdenziale, alla condizione che il richiedente, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda stessa, possa far valere almeno tre anni di contribuzione effettiva. Se il lavoratore presti lavoro dipendente con carattere stagionale o temporaneo o discontinuo o con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, è sufficiente un solo anno di contribuzione effettiva.

Dal computo del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda sono esclusi:

- il servizio militare di leva, il servizio militare non armato, il servizio civile sostitutivo ed equiparato a quello di leva, il servizio di volontariato prestato nei paesi in via di sviluppo non in costanza di rapporto di impiego;

- i periodi durante lo stato di gravidanza o puerperio corrispondenti a quelli di assenza obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, o corrispondenti a quelli di assenza facoltativa fuori del rapporto di lavoro se non riscattati, o i periodi di assenza facoltativa in costanza di rapporto di lavoro quando manchi la retribuzione;

- i periodi di contribuzione figurativa nei casi in cui sia prevista per gli iscritti alla gestione ex CPDEL;

- i periodi durante i quali siano rimasti pendenti procedimenti giudiziari relativi al rapporto assicurativo e quelli afferenti al godimento della pensione di inabilità poi revocata per cessazione dello stato invalidante.

Con l'art. 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato inserito il comma 2-bis all'art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, con il quale è stato disposto che "l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47" e cioè in presenza del requisito di cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi tempo versata.

La prosecuzione volontaria non è ammessa per i periodi durante i quali il richiedente sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria né per i periodi successivi alla decorrenza della pensione a carico di alcuna delle predette forme.

Il versamento volontario dei contributi resta sospeso nei periodi durante i quali vi è accredito di contribuzione figurativa o vi sia contribuzione obbligatoria a seguito di nuova occupazione, ma può essere ripreso alla cessazione di tali contribuzioni. La contribuzione volontaria può essere ammessa e versata anche per i sei mesi che precedono la data di presentazione della domanda.

L’importo della contribuzione volontaria si determina applicando l’aliquota contributiva, vigente nel tempo, all’importo della media delle retribuzioni imponibili dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Tali retribuzioni sono rivalutate dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice del costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente. I periodi di contribuzione volontaria da utilizzare ai fini pensionistici sono quelli per i quali risulta accreditata la contribuzione volontaria.

Oltre ai periodi per i quali, in applicazione di tale normativa, è possibile versare la contribuzione volontaria, sono suscettibili di essere coperti da contribuzione volontaria, se posteriori al 31 dicembre 1996 e se privi di copertura assicurativa:

- i periodi di sospensione o di interruzione dal lavoro fino ad un massimo di tre anni, a condizione che si tratti di periodi previsti da norme lavoristiche;

- i periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e inerenti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua;

- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;

- i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari, per una durata non superiore a due anni e di congedo per la formazione per una durata non superiore a undici mesi nell’arco della intera vita lavorativa stabiliti, rispettivamente, dall’art. 4, commi 2 e 3 e dall’art. 5, commi 1 e 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53 [32].

In base all’art. 9 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, al quale rinvia l’art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184:

- ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione delle prestazioni pensionistiche, nonché ai fini dell’anzianità contributiva, i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori e, quindi, ai servizi utili;

- in caso di contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta si opera una corrispondente contrazione del periodo da accreditare sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

 

Contribuzione da riscatto

Oltre ai servizi e ai periodi già indicati fra i servizi utili computabili a domanda mediante riscatto il cui costo si determina secondo le norme vigenti nel tempo, i dipendenti iscritti alla gestione ex CPDEL hanno la facoltà di chiedere il riscatto di altri periodi che sono di seguito specificati e che sono previsti da norme emanate o modificate più di recente anche per quanto riguarda la determinazione dell’onere del riscatto.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, in base alle disposizioni di cui all’art. 4 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, in vigore dal 12 luglio 1997, in tutti i casi in cui sia richiamato l’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 [33], l’onere del riscatto si determina con modalità differenti a seconda che la liquidazione della pensione debba avvenire con le regole del sistema di calcolo retributivo o con le regole del sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge di riforma generale delle pensioni 8 agosto 1995, n. 335. Allo scopo, è necessario tenere conto sia della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto sia dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, anzianità nella quale è compreso il periodo riscattato o quella parte di esso che temporalmente si colloca anteriormente al 1° gennaio 1996. Cosicché:

- per gli iscritti che al 31 dicembre 1995 posseggano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, l’onere per il riscatto è commisurato alla riserva matematica ottenuta dall’applicazione di coefficienti attuariali alla quota di pensione relativa al periodo oggetto di riscatto e calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda. Ciò a prescindere dall’epoca in cui si colloca il periodo da riscattare;

- per i dipendenti assunti in servizio dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, nel presupposto che i periodi da riscattare si collochino temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, l’onere per il riscatto è determinato dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento, vigente alla data di presentazione della domanda presso la gestione pensionistica competente, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e rapportata al periodo da riscattare;

- per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 vantino un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, l’onere per il riscatto, relativamente ai periodi o alla parte di essi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996, è determinato dalla riserva matematica, mentre per i periodi o la parte di essi che si collocano dopo il 31 dicembre 1995, è determinato come sopra con l’applicazione dell’aliquota di finanziamento alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda come nel caso degli iscritti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Il riscatto rappresenta una modalità per ottenere il computo di una serie di periodi tra i quali si annoverano:

- in base all’art. 69 del RDL 9 marzo 1938, n. 680, per effetto dell’ampliamento della portata di tale norma determinato da varie sentenze della Corte Costituzionale e in virtù dell’art. 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274, i periodi del corso legale di laurea e di specializzazione, i periodi di iscrizione ad albi professionali o di pratica per l’abilitazione professionale, allorché fossero richiesti per l’assunzione in servizio o anche quando i detti titoli fossero utili ai fini della progressione in carriera. Più recentemente, in forza dell’art. 2 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, applicabile dal 12 luglio 1997, i periodi dei corsi legali per diplomi universitari, di specializzazione o di dottorato, sono riscattabili alla sola condizione che il diploma sia stato conseguito, e, quindi, a prescindere dal fatto che il titolo sia stato utilizzato per l’assunzione in servizio o per l’avanzamento in carriera;

- ai sensi dell’art.14, comma 1, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, i periodi successivi al 1° gennaio 1994, fuori dal rapporto di lavoro e corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità, di cui all’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purché all’atto della domanda si possano far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, nonché, sempre se posteriori al 1° gennaio 1994, i periodi di congedo per motivi familiari relativi all’assistenza e alla cura di disabili in misura non inferiore all’80 per cento;

- dal 12 luglio 1997, in base all’art. 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, i periodi lavorativi prestati all’estero e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, con onere interamente a carico dell’iscritto, nonché i periodi di aspettativa chiesti per seguire il coniuge che presta attività lavorativa all’estero;

- in base alle disposizioni dell’art. 6 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, finalizzati all’acquisizione di titoli o di competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, nonché i periodi, anch’essi successivi al 31 dicembre 1996, corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre, in base agli articoli 5, 7 e 8, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, sono riscattabili, in alternativa alla possibilità di versare per essi la contribuzione volontaria e se posteriori al 31 dicembre 1996:

- i periodi di sospensione o di interruzione dal lavoro fino ad un massimo di tre anni, a condizione che si tratti di periodi previsti da norme lavoristiche;

- i periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e inerenti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua;

- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico.

Allo scopo di ridurre l’entità degli oneri previsti a carico dei lavoratori interessati ad ottenere, mediante riscatto o versamento volontario ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, la copertura assicurativa dei periodi che ne sono privi, l’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il comma 9 ha istituito un apposito Fondo nel quale confluiranno le necessarie risorse economiche e con il comma 11 ha previsto l’emanazione, per decreto, di disposizioni con cui siano stabiliti modalità, condizioni e termini della partecipazione del Fondo agli anzidetti oneri.

In base all’art.4, commi 2 e 3, e all’art.5, commi 1 e 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53 [32], sono infine riscattabili, in alternativa alla possibilità di effettuare la contribuzione volontaria, i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari per una durata non superiore a due anni e di congedo per la formazione, per una durata non superiore a 11 mesi nell’arco della intera vita lavorativa.

 

Contribuzione da ricongiunzione

La contribuzione da ricongiunzione è costituita dai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, esistenti presso uno o più fondi o gestioni previdenziali, e trasferiti presso un altro fondo o gestione. I periodi di contribuzione, trasferiti per il conseguimento del diritto e per la determinazione della misura delle prestazioni, sono valutati secondo le norme del fondo o della gestione presso cui è avvenuto il trasferimento. La ricongiunzione, di norma, avviene a seguito di domanda dell’interessato; in alcune ipotesi viene effettuata d’ufficio. La ricongiunzione può comportare un onere a carico del richiedente.

Con riferimento ai casi di ricongiunzione presso la gestione ex CPDEL, il trasferimento dei periodi contributivi può avvenire in base a varie norme; in particolare il trasferimento si effettua:

- ai sensi dell’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 [34], dalle forme di previdenza, esclusive e sostitutive dell’AGO, per i lavoratori dipendenti con conseguente costituzione presso il FPLD della posizione assicurativa, allorché l’iscritto a tali forme cessi dal servizio senza avere acquisito il diritto alla pensione. L’importo dei contributi trasferiti si detrae, fino alla concorrenza del relativo ammontare, dal trattamento eventualmente attribuito all’interessato in luogo di pensione;

- secondo le disposizioni degli articoli 2 e seguenti della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dal FPLD o dalle forme di previdenza per lavoratori dipendenti esclusive, sostitutive ed esonerative dell’AGO o dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), a condizione che il dipendente interessato alla data di presentazione della domanda sia iscritto alla gestione ex CPDEL. Il trasferimento dei contributi dalle forme previdenziali per i lavoratori dipendenti e quello dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi avvengono con un onere a carico degli interessati pari alla metà della riserva matematica al netto dell’ammontare dei contributi trasferiti;

- in forza delle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, dalle Casse o Fondi di previdenza per i liberi professionisti, purché, tra l’altro, il dipendente interessato, alla data di presentazione della domanda sia iscritto alla gestione ex CPDEL. Il costo del trasferimento è pari all’intera riserva matematica rapportata ai periodi da ricongiungere e posta a carico degli interessati al netto dell’ammontare dei contributi trasferiti.

Si aggiunge che i periodi di iscrizione all’assicurazione per le pensioni svizzere, relativi ad attività lavorativa dipendente prestata in Svizzera, in base alla Convenzione del 25 maggio 1955 e al Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974, stipulati dalla Svizzera con lo Stato Italiano, se non hanno dato luogo a prestazioni a carico di quella assicurazione, possono essere trasferiti, secondo le previste modalità, presso l’AGO gestita dall’INPS e, poi, formare oggetto di ricongiunzione presso la gestione ex CPDEL dell’INPDAP in base alle disposizioni sopra indicate.

 

Contribuzione da totalizzazione

Dal 25 ottobre 1998, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1606 del 29 giugno 1998 che ha apportato modifiche ai preesistenti Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, ai lavoratori migranti iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’AGO è stata estesa l’applicabilità dell’istituto della totalizzazione di cui all’art. 51 del Trattato istitutivo della CEE. In base a tale normativa, in favore dei lavoratori migranti e con riferimento alle attività lavorative svolte nei Paesi della Unione Europea e nei Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, sussiste la possibilità, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura secondo il principio del pro-rata, di totalizzare, senza trasferimenti della contribuzione e senza oneri a carico degli interessati, i periodi contributivi esistenti presso le gestioni dei vari Paesi membri.

Paesi dell’Unione europea ai quali si applicano i regolamenti in materia di sicurezza sociale:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia;

Stati appartenenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

Stati ai quali si applica la Convenzione Europea di Sicurezza Sociale del Consiglio d’Europa del 14.12.1972: Turchia.

Cumulo dei periodi assicurativi

Con l’art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [35], ai lavoratori ai quali si applica il regime retributivo e che non maturano il diritto a pensione in alcuna delle Gestioni nelle quali vantino una posizione assicurativa, è data la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, per perfezionare il requisito contributivo per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e ai trattamenti pensionistici per inabilità.

Per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, in base all’art. 1 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, è prevista la possibilità di cumulare, senza trasferimento di contribuzione e senza oneri a carico, i periodi di contribuzione esistenti presso vari fondi o gestioni. Ciò al fine di conseguire il diritto a pensione sulla base del totale dei periodi contributivi esistenti presso le varie gestioni e di ottenere da ciascuna di dette gestioni una quota di pensione rapportata al montante contributivo individuale maturato presso ogni gestione.

 

Prescrizione dei versamenti di contribuzione

Dal 17 agosto 1995, in base all’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato introdotto anche negli ordinamenti delle forme di previdenza esclusive dell’AGO il principio della prescrizione decennale dell’obbligo di versare i contributi, con la conseguenza che un volta scaduto detto termine i contributi non possono più essere versati.

In base alle disposizioni della stessa legge di riforma l’obbligo di versare i contributi, con effetto dal 1° gennaio 1996 si prescrive in cinque anni, a meno che a denunciare l’omissione contributiva non provvedano il lavoratore o i suoi familiari superstiti, nel qual caso l’obbligo si prescrive in dieci anni.

Per l’applicazione della normativa sulla prescrizione dell’obbligo di versare i contributi di cui alla legge n. 335/1995, non risultano emanate istruzioni da parte dell’INPDAP che, per le situazioni anteriori al 17 agosto 1995, applica le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 [36]. In base a tali disposizioni nei casi in cui venga accertato che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio da data successiva a quella dalla quale è sorto l’obbligo della iscrizione:

- il recupero dei contributi viene limitato ai servizi prestati nell’ultimo decennio immediatamente precedente la data di inizio dell’avvenuto versamento dei contributi;

- la liquidazione del trattamento di quiescenza avviene considerando l’intero servizio utile, compresi i periodi di iscrizione obbligatoria che risultino non assistiti dal versamento dei contributi anche a seguito del predetto recupero;

- per i periodi per i quali non è possibile recuperare i contributi, in quanto antecedenti all’ultimo decennio, a carico dell’Ente datore di lavoro viene recuperato il valore della corrispondente quota di pensione.