Quesito
Polizia, per la pensione privilegiata norme militari PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Desidererei un chiarimento per quanto riguarda la pensione privilegiata agli appartenenti alla Polizia di Stato. Tenuto conto che è un corpo di polizia civile, va applicata la normativa prevista per il personale civile o va applicata la normativa prevista per i militari? In sintesi, va applicato l'art. 64 o l'art. 67 del DPR 1092/1973? (9 gennaio 2003)  


lettera firmata

 

 

A seguito della legge 1 aprile 1981, n. 121 (concernente “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”) il personale della Polizia di Stato è civile ma con un ordinamento speciale.

Con il comma 6 dell’articolo 5 del DL 21/09/1987, n. 387 (concernente “Copertura finanziaria del DPR 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”) convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1987, n. 472, è stato stabilito che “Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”.

Pertanto, al personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare, per il trattamento relativo alla pensione privilegiata continua ad applicarsi il disposto dell’articolo 67 del TU di cui al DPR n. 1092/1973.