PensioniLex risponde ai quesiti che, secondo il giudizio della redazione, hanno interesse di carattere generale. Vanno inviati a pensionilex@kataweb.it. Le risposte sono curate dagli esperti del Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil

Dai dati esposti risulta che nel prossimo mese di novembre maturerà 33 anni di anzianità contributiva: 27 anni per effettivo servizio; un anno di servizio militare di leva; cinque anni di maggiore valutazione riscattati.

I requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per gli appartenenti alla Polizia di Stato sono stabiliti dall’articolo 6 del DLgs n. 165/1997. Il comma 2 di tale articolo stabilisce che "In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell’aliquota annua di rendimento di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, [....], ed in corrispondenza dell’età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto".

Per stabilire la data nella quale raggiungerà l’anzianità contributiva alla quale corrisponde l’aliquota massima dell’80 per cento, occorre calcolare l’aliquota corrispondente all’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1997, con i criteri stabiliti dall’articolo 54 del TU di cui al DPR n. 1092/1973 (44 per cento in corrispondenza del 15° anno di anzianità contributiva con l’incremento di 3,6 punti percentuali per ogni anno di anzianità contributiva oltre il ventesimo), alla quale vanno aggiunti due punti percentuali per ogni anno di anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1998, come stabilisce l’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 [1], fino al raggiungimento dell’aliquota dell’80 per cento.

Alla data del 31 dicembre 1997 Lei aveva maturato l’anzianità contributiva di 24 anni circa (un anno di servizio militare di leva; 19 anni e due mesi di servizio effettivo; quattro anni di maggiore valutazione riscattati) alla quale corrisponde l’aliquota del 58,40 per cento circa.

Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2005 aggiunge altri otto anni di servizio effettivo e un anno di maggiore valutazione riscattato per l’ulteriore anzianità contributiva di 9 anni alla quale corrisponde l’aliquota del 18 per cento che, aggiunta all’aliquota corrispondente all’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1997, totalizza l’aliquota del 76,40 per cento.

Pertanto, per raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento occorrono ancora due anni di anzianità contributiva che perfezionerà entro il 31 dicembre 2007.

Poiché, però, assieme all’anzianità contributiva corrispondente all’aliquota massima è richiesta anche l’età di 53 anni, Lei perfezionerà i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità il 4 settembre 2008, quando compirà il 53° anno di età, e la pensione potrà avere decorrenza da qualsiasi giorno successivo a tale data previa risoluzione del rapporto di lavoro.

Sull’argomento Veda la Circolare INPDAP n. 6 del 23 marzo 2005

[1] Legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 17. Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

Ndr. Con l’articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato stabilito che "L’applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente".

Ndr. L’articolo 8 del DLgs n. 165/1997 ha stabilito che: "Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

Al personale si applicano le norme dirette alla generalità degli impiegati civili
Polizia di stato, le pensioni liquidate dall'Inpdap
(Circolare INPDAP n. 6/2005)
L’INPDAP, con al Circolare 23 marzo 2005, n. 6, ha impartito le prime istruzioni operative affinché le Sedi territoriali dell’Istituto possano liquidare e mettere tempestivamente a pagamento le pensioni del personale dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza in cui è compresa la Polizia di Stato, fornendo allo scopo varie indicazioni tra cui le seguenti. La Polizia di Stato, a partire dal 25 giugno 1982, data di entrata in vigore dei decreti delegati (DPR n. 335/1982, DPR n. 337/1982 e DPR n. 338/1982) emanati in attuazione della legge n. 121/1981, si configura come un’amministrazione civile ad ordinamento speciale. Nei confronti del personale della Polizia di Stato l’INPDAP, dal 1° ottobre 2005, provvederà a liquidare i trattamenti pensionistici e a definire le richieste di computo dei servizi utili ai fini di pensione (riconoscimenti, riscatti, prosecuzione volontaria e ricongiunzione) presentate dalla medesima data. Le analoghe attività connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici nei riguardi del personale che risulterà cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 2005 e alla definizione delle domande di computo di servizi e periodi ai fini di pensione presentate prima di tale data, continueranno a far carico alle strutture che attualmente sono competenti. Gli Uffici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza forniranno alla Sedi INPDAP gli elementi giuridici ed economici necessari, utilizzando le procedure informatiche secondo le istruzioni contenute nelle Circolari INPDAP n. 34 dell’anno 2003, n. 10 e n. 33 dell’anno 2004. Alle Sedi INPDAP dovrà essere inviato anche il modello cartaceo debitamente sottoscritto che riproduce i dati trasmessi in via informatica. La trasmissione dei dati informatici, dei corrispondenti modelli cartacei, delle copie delle domande di prestazioni e degli altri documenti, dovrà avvenire tre mesi prima della cessazione dal servizio al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione. Al personale dell’Amministrazione della Polizia di Stato si applicano le norme dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato e quelle speciali che riguardano esclusivamente le Forze di Polizia o richiamano norme previste per il personale militare. Ai fini della pensione di vecchiaia, per quel che concerne i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio si applicano le disposizioni del DLgs 5 ottobre 2000, n. 334, comprese quelle valevoli per un periodo transitorio di cui all’art. 27 dello stesso DLgs, aventi come destinatari gli appartenenti ai ruoli dei commissari, primi dirigenti e dirigenti superiori in servizio alla data del 25 giugno 1982. Circa i requisiti contributivi minimi si applicano le disposizioni dell’art. 6 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503. Relativamente al diritto alla pensione di anzianità nel sistema di calcolo retributivo e in quello misto, i requisiti sono quelli indicati nell’art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997. Inoltre, in attuazione dell’art. 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997, il diritto alla pensione di anzianità può essere conseguito in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni di età e della massima anzianità contributiva raggiungibile quando in base agli anni utili posseduti ai fini del calcolo della pensione si acquisisca titolo all’applicazione dell’aliquota massima dell’80 per cento della base pensionabile. Il personale della Polizia di Stato dispensato dal servizio per infermità, in base all’art. 52 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, ha diritto alla pensione di invalidità se abbia raggiunto un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui almeno dodici di servizio effettivo. La Circolare fornisce anche vari chiarimenti riguardanti: la valutazione delle maggiorazioni dei servizi per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione dell’importo della pensione nei sistemi retributivo, contributivo e misto; le caratteristiche dei singoli emolumenti da tenere presenti per il calcolo della pensione, con la individuazione delle voci retributive che concorrono e di quelle che, invece, non possono concorrere alla formazione della base pensionabile per determinare la “quota a” della pensione. L’INPDAP fa infine riserva di fornire ulteriori indicazioni con riguardo al trattamento pensionistico di privilegio e alla costituzione della posizione assicurativa.(30 maggio 2005)
 
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Circolare n. 6 – Roma 23 marzo 2005 OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di Stato.

1. - PREMESSA

L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l’INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.

Rientra nella predetta gestione anche il personale dell’amministrazione della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno che ricomprende, in applicazione dell’articolo 23 della legge 1° aprile 1981 n. 121, gli appartenenti ai disciolti Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, nonché quelli dei ruoli del personale civile delle carriera direttiva della pubblica sicurezza. A partire dal 25 giugno 1982 (data di entrata in vigore dei decreti delegati emananti in attuazione della citata legge n. 121/1981) la Polizia di Stato si configura come un’amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Nell’intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza e l’INPDAP, si è convenuto che, a partire dal 1° ottobre 2005, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.

Restano a carico dell’Amministrazione della pubblica sicurezza le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.

Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.

2. - ACQUISIZIONE DEI DATI UTILI AI FINI DELLE PRESTAZIONI

Per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° ottobre 2005, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede INPDAP territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.

Al riguardo si fa presente che la gestione delle attività istruttorie relative alle prestazioni pensionistiche ordinarie, conseguenti a tutte le cessazioni dal servizio ad esclusione di quelle intervenute per destituzione, è di competenza delle Prefetture, Uffici Territoriali del Governo, esistenti in ogni capoluogo di provincia e, per le Regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, rispettivamente della Questura di Aosta e del Commissariato del Governo per le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguite ricomprese nel termine Prefetture); per contro, la gestione delle attività istruttorie relative ai trattamenti pensionistici ordinari da liquidare per intervenuta destituzione dal servizio e per i trattamenti privilegiati è accentrata presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza.

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’INPDAP, la Prefettura o la sede centrale (nel caso di istruttorie sulle pensioni ordinarie per destituzione e per i trattamenti di privilegio), competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall’Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari INPDAP 17 dicembre 2003, n. 34, 10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33.

La trasmissione dei dati da parte dell’ufficio competente dell’amministrazione avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it .

La Prefettura o il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza del Dipartimento deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 [1] relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.

La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).

3. – TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Come già indicato in premessa, la Polizia di Stato (di seguito indicata anche con la sigla P.S.) è un’amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Ciò comporta che, ai fini pensionistici, i dipendenti della P.S. sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.

3.1 - Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Preliminarmente occorre precisare che l’articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza) ha previsto l’istituzione di diversi ruoli del personale della Polizia di Stato, demandando ad appositi decreti delegati la determinazione dei rispettivi ordinamenti.

Questa legge ha individuato i ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica e di quello che esercita attività professionale attinente i servizi di polizia.

Nei tre gruppi ogni ruolo è poi articolato in diverse qualifiche secondo le funzioni svolte.

Nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982 n. 158 sono stati pubblicati diversi DD.PP.RR (entrati in vigore il 25 giugno 1982), con i quali si è data attuazione alle deleghe previste dal citato articolo 36 della legge n. 121/1981.

Ai fini che qui interessano, si precisa che il DPR n. 335 e il DPR n. 336, inerenti rispettivamente l’ordinamento e l’inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia, individuavano i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio differenziati per ruolo di appartenenza e a seconda che il personale risultasse o meno in servizio alla data del 25 giugno 1982.

Con i decreti n. 337 e n. 338, riguardanti rispettivamente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e l’ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, sono state, tra l’altro, previste delle tabelle di equiparazione tra le qualifiche del personale destinatario dei decreti in esame e le qualifiche con funzioni di polizia (Allegato 1 [2]).

Successivamente, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori.

Poiché per il personale della Polizia di Stato, il collocamento a riposo d’ufficio era già fissato dai citati DD.PP.RR. al raggiungimento dei 60 e 65 anni di età (applicabili a seconda dalla data di assunzione in servizio e della qualifica posseduta all’atto della cessazione), tali limiti sono rimasti invariati.

Il DLgs 5 ottobre 2000, n. 334, attuativo della delega contenuta nell’articolo 5, comma 1 della legge 31 marzo 2000 n. 78, ha realizzato il riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; si segnala, in particolare, l’introduzione, tra i ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, del ruolo direttivo speciale articolato nelle qualifiche di vice commissario, commissario, commissario capo e vice questore aggiunto e l’introduzione di nuovi limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio.

A norma dell’articolo 13 del DLgs sopraindicato, il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d’ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita: 65 anni per il dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e per il dirigente generale di pubblica sicurezza; 63 anni per il dirigente superiore; 60 anni per le qualifiche inferiori.

Il medesimo articolo 13, al comma 3, ridefinisce i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

 

Ruolo degli agenti e assistenti:

al compimento degli anni 60

Ruolo dei sovrintendenti:

al compimento degli anni 60

Ruolo degli ispettori:

al compimento degli anni 60

Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale:

al compimento degli anni 60

Ruolo dei dirigenti:

 

- primo dirigente

al compimento degli anni 60

- dirigente superiore

al compimento degli anni 63

- dirigente generale di pubblica sicurezza e dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B

al compimento degli anni 65

 

Per esplicita previsione normativa (articoli 37 e 53 del DLgs n. 334/2000[3]) i sopra indicati limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio trovano, altresì, applicazione per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici nonché per il personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.

Peraltro, come disposto dall’articolo 27 del DLgs n. 334/2000 [3], i nuovi limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio di cui all’articolo 13 in esame sono applicati con criteri di progressività agli appartenenti al ruolo dei commissari, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori già in servizio alla data del 25 giugno 1982, nei confronti dei quali sussistevano più elevati limiti di età.

Si precisa che per i dirigenti superiori la gradualità verso il basso (dal limite di 65 a quello di 63) viene attuata nell’arco temporale 2001/2007, mentre per i commissari e primi dirigenti la gradualità (dai 65 ai 60 di età) viene realizzata nell’arco temporale 2001/2010; il collocamento a riposo d’ufficio è disposto con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età secondo lo schema indicato nella tabella 3 allegata al DLgs n. 334/2000 (Allegato 2[4]).

In virtù di quanto disposto dal comma 3, dell’articolo 27, del più voltecitato DLgs n. 334/2000 [3], al medesimo personale di cui ai commi 1 e 5 del richiamato art. 27 (appartenente al ruolo dei commissari, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori già in servizio alla data del 25 giugno 1982) a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione, quatto scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio in godimento all’atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio (le modalità applicative di tale disposizione, nonché quelle riferite all’analogo beneficio applicabile al personale riguardato dal sistema misto o contributivo, sono riportate al paragrafo 7 della presente circolare).

Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del DLgs 23 dicembre 1993 n. 546, non trova applicazione l’articolo 16, comma 1, primo periodo, del DLgs n. 503/92 (trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età) né i successivi periodi del medesimo comma (prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età), introdotti dall’art. 1-quater del decreto legge n. 136/2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 186/2004.

Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995.

3.2 - Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997 (57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 e con 40 anni dal 1° gennaio 2008 in poi).

Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a decorrere dal 1° luglio 2002.

Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Polizia di Stato.

A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal disciolto Corpo della polizia femminile

Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3novembre 1963, n. 1543 [5]. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.

In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.

Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994[6] (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:

 

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997

Nuova massima anzianità contributiva arrotondata

30 anni e oltre

30

29 anni

31

28 anni

32

27 anni

33

26 anni

34

25 anni

34

24 anni

35

23 anni

36

22 anni

37

21 anni e inferiore

38

 

B) Altre categorie di personale

Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato, diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.

In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.

Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [6] e articolo 8 del DLgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.

3.2.1 - Decorrenza delle pensioni di anzianità

Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del DLgs n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995.

Per il personale che usufruisce della particolare disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997, ossia al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1° luglio 2002, la decorrenza della pensione di anzianità coincide con il giorno successivo alla cessazione dal servizio.

3.3 - Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità

Il personale della Polizia di Stato dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52, comma 1, del DPR n. 1092/1973).

Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del DPR n. 1092/73, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che svolgono funzioni di polizia, devono risultare in possesso di requisiti psico-fisici e attitudinali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno (articolo 25, comma 2, della legge n. 121/1981).

Nell’ipotesi in cui detto personale cessi dal servizio per carenza dei suddetti requisiti, si applicano le medesime disposizioni vigenti per il personale dispensato dal servizio.

3.4 - Maggiorazione dei servizi

L’articolo 5, comma 1, del DLgs n. 165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale della Polizia di Stato:

- articoli 19, 20 e 21 del DPR n. 1092/1973 concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;

- articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977 [7], servizio di istituto;

- articolo 144 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 [8], servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.

Si fa presente, inoltre, che nei confronti del personale direttivo e dirigente del ruolo professionale dei sanitari della P.S., immessi in servizio come Ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di P.S., si applica l’articolo 32 del DPR n. 1092/1973 (valutazione ex se del corso di laurea).

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n. 335/1995, qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.

4. - VALUTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DEGLI ELEMENTI RETRIBUTIVI

La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.

Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del DLgs n. 503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.

In particolare:

- stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili di cui all’articolo 3, comma1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 [9].

Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima classe;

Ndr. Il DPR 30 giugno 1972, n. 748, concerne "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".

- quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312 [10], spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;

- eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art.3, comma 6, del DLgs n. 193/2003 [9] (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);- retribuzione individuale di anzianità;

- eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;

- assegno funzionale;

- indennità pensionabile mensile;

- indennità di imbarco;

- assegno di valorizzazione, viene corrisposto per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai Vice Questori Aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica –, è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale della Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.

Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno personale (art. 3, comma 6 del DLgs 193/2003 [9]), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, dell’indennità pensionabile mensile, dell’indennità di imbarco e dell’assegno di valorizzazione.

Si ritiene opportuno segnalare che l’indennità d’imbarco viene attribuita,in virtù dell’articolo 3, comma 18-quater del DL n. 387/1987 [11], convertito con modificazioni, dalla legge n. 472/1987, al personale della Polizia di Stato che presta servizio operativo nella specifica attività. Tale indennità, nei confronti del personale non dirigente, è divenuta pensionabile in quota A, solo a partire dal 1° gennaio 2002, a seguito della espressa previsione contenuta nell’articolo 13, comma 5, del DPR 18 giugno 2002, n.164 [12] di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003.

Per il personale dirigente, invece, tale emolumento è divenuto pensionabile nella quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del DLgs n. 503/1992 a partire dal 1° gennaio 2004, in applicazione dell’articolo 2, punto 5, della legge 5/11/2004 n.263 [12].

Fermo restando che tale emolumento dal 1° gennaio 1996 entra a far parte della base contributiva e concorre alla determinazione dell’importo della pensione in virtù dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, il riconoscimento della sua "pensionabilità" nella quota A solo a partire dal 1° gennaio 2002 ovvero dal 1°gennaio 2004, in quanto non più compenso accessorio, comporta una diversa incidenza nella determinazione della retribuzione pensionabile. In particolare:

- dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2001 (o fino al 31 dicembre 2003 per le qualifiche dirigenziali) l’indennità d’imbarco, in quanto compenso accessorio, viene valorizzato in quota B per la parte eccedente la maggiorazione del 18% della base pensionabile, secondo le modalità indicate dall’articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge n. 335/1995;

- dal 1° gennaio 2002 (ovvero dal 1° gennaio 2004 per le qualifiche dirigenziali) la suddetta indennità, avendo perso la caratteristica di compenso accessorio, rientra in misura intera nella base pensionabile e va trattata al pari degli emolumenti fissi senza tuttavia assoggettarla al 18% (così come avviene per l’indennità pensionabile o l’assegno funzionale).

Qualora l’interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento dell’indennità di imbarco, ma ad una indennità cosiddetta di "trascinamento", in virtù di quanto previsto dall’art. 13, ultimo comma, delDPR 254/1999 [13] di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR n. 394/1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996.

L’indennità di "trascinamento" è da considerare come compenso accessorio e, quindi, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (articolo 3, comma 2, del DLgs n. 193/2003 [9]), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n. 335/1995.

Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n. 177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.

Con DPCM 3 gennaio 2001 [14] è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’indennità perequativa ai colonnelli ed ai brigadieri delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

Tale indennità compete per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) del DLgs n. 503/1992.

Ai dirigenti generali ed ai dirigenti generali di livello B della Polizia di Stato è attribuita l’indennità di posizione di cui all’articolo 1della legge n. 334/1997 [15]; ai dirigenti generali di livello B nonché ai Questori di Roma, Milano e Napoli compete, altresì, un ulteriore emolumento denominato maggiorazione dell’indennità di posizione.

Tali elementi rientrano nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del DLgs. n. 503/1992.

Occorre tenere presente che, in virtù dell’articolo 43, commi 22 e 23, della legge n. 121/1981 e successive modificazione, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato, qualora abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:

- dopo 13 anni lo stipendio iniziale spettante al primo dirigente;

- dopo 15 anni l’intero trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai medesimi funzionari ed ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:

- dopo 23 anni lo stipendio iniziale del dirigente superiore;

- dopo 25 anni l’intero trattamento economico spettante al dirigente superiore.

Si rende opportuno precisare che l’indennità perequativa spetta esclusivamente al personale che riveste la qualifica di 1° dirigente o di dirigente superiore; per contro, non compete al personale di altre qualifiche al quale, per effetto dell’anzianità di servizio maturata, venga attribuito il medesimo trattamento economico spettante alle qualifiche dirigenziali sopra indicate.5. - MAGGIORAZIONE BASE PENSIONABILE

In virtù dell’articolo 4 del DLgs n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del DLgs n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.5.1 - Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato", sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/1980 [10].

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti "in aggiunta alla base pensionabile", l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.

Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in "quote" introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la Tabella A) di cui al DLgs n. 165/1997 (Allegato 3 [16]).

Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.

Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del DLgs. n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.5.2 - Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del 32,95 per cento. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.

Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1.

Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.6. - INDENNITÀ DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO

Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 78/1983 [17], sono cumulabili con l’indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 505/1978, vale a dire che viene attribuita per intero l’indennità risultante più favorevole, mentre l’altra è conferita nell’importo corrispondente al 50 per cento.

Occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio l’ indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del DPR n. 1092/1973, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi anni venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa.

L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.

Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l’obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l‘indennità di "trascinamento" che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.7. - BENEFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 27, COMMA 3, DEL DLGS N. 334/2000

Come già indicato al paragrafo 3.1 della presente circolare, l’articolo 13del DLgs n. 334/2000 [3] ha introdotto, nei confronti del personale appartenente al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data del 25 giugno 1982, limiti di età meno elevati rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa, applicabili con gradualità (articolo 27, commi 1 e 2del DLgs n. 334/2000 [3]).

Il successivo comma 3 del richiamato articolo 27 ha previsto che il medesimo personale, a partire dal 2002, abbia titolo all’attribuzione di quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio in godimento all’atto del pensionamento. Il trattamento di quiescenza, per il periodo intercorrente tra la data di collocamento a riposo e quella di compimento del sessantacinquesimo anno di età, è riliquidato sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi al personale con la medesima qualifica ancora in servizio, con conseguente rideterminazione anche delle eventuali quote mensili previste dall’articolo 161 della legge n. 312/1980 [10].

Il beneficio dei quattro scatti, effettuato considerando la percentuale complessiva del dieci per cento sulla voce stipendio (2,5% per ogni singolo scatto), non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico già determinato.

Si precisa, inoltre, che tali aumenti non vengono rivalutati in base all’adeguamento annuale della retribuzione diversamente da quanto avviene per i benefici di cui all’articolo 4 del DLgs n. 165/1997 (maggiorazione della base pensionabile).

Si fa presente che nell’ipotesi in cui la pensione sia liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo (articolo 27, comma 4, del DLgs n.334/2000 [3]), al montante contributivo individuale si applica il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età e si opera l’incremento di cui all’articolo 3, comma 7, del DLgs n. 165/1997.

Si ricorda che tale disposizione prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria, il montante individuale dei contributi sia determinato con l’incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del 33 per cento.

Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata.

Infine, l’articolo 28-bis, comma 1, del DLgs n. 334/2000 [3] ha previsto per i destinatari dell’articolo 27 in esame [3] la facoltà di chiedere il collocamento in disponibilità a norma dell’articolo 64 delmedesimo decreto legislativo [3].

Al termine del periodo massimo di disponibilità, che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, il personale in esame è collocato a riposo d’ufficio con il trattamento pensionistico determinato secondo le disposizioni dell’articolo 27, commi 3 e 4 [3].

In virtù di tale disposizione, i 4 quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio in godimento all’atto del pensionamento vengono attribuiti anche al personale posto in disponibilità ed il trattamento pensionistico spettante verrà erogato con l’aggiunta della quota di pensione relativa a tali benefici, secondo le modalità illustrate nel presente paragrafo.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni anche con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di privilegio e alla costituzione della posizione assicurativa per il personale in esame.

La presente è diramata d’intesa con il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Il Direttore Generale - Dr. Luigi Marchione

NOTE


[1] DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 1. Definizioni (nel testo così sostituito dall’art. 1, DPR 7 aprile 2003, n. 137).

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’articolo 43;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l’identità dei titolari stessi;

u) CERTIFICATORE ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime;

v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;

z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico;

aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva;

bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione;

cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica;

gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;

hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l’apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica;

ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l’apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico;

ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica;

mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l’apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica;

nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza;

oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica.

 

Art. 4. Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione.

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R).

 

Art. 19. Modalità alternative all’autenticazione di copie.

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

 

Art. 19-bis. Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva.

Ndr. Articolo aggiunto dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

 

Art. 21. Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefìci economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)

 

Art. 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (nel testo così modificato dall’art. 49 del testo unico di cui al DPR 14 novembre 2002, n. 313, ndr).

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

 

Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

 

Art. 48. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

 

 



[2] Allegato 1 - DPR 24 aprile 1982 n. 337 - Tabella B

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche (1)

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia

Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche

Agente Operatore tecnico
Agente scelto Operatore tecnico scelto
Assistente Collaboratore tecnico
Assistente capo Collaboratore tecnico capo
Vice sovrintendente Vice revisore tecnico
Sovrintendente Revisore tecnico
Sovrintendente capo Revisore tecnico capo
Vice ispettore Vice perito tecnico
Ispettore Perito tecnico
Ispettore capo Perito tecnico capo
Ispettore superiore Sostituto ufficiale P.S. Perito tecnico superiore
(1)Tabella così sostituita dall’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

 

 

 

 

Vice commissario
(solo per il ruolo direttivo speciale)
-
Commissario Direttore tecnico
Commissario capo Direttore tecnico principale
Vice questore aggiunto Direttore tecnico capo
Primo dirigente Primo dirigente tecnico
Dirigente superiore Dirigente superiore tecnico
Dirigente generale -

 

 

 

DPR 24 aprile 1982 n. 338 - Tabella B

 

Equiparazione tra le qualifiche che espleta funzioni di polizia e quelle del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

Qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Qualifiche del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

Dirigente generale Dirigente generale medico
Dirigente superiore Dirigente superiore medico
Primo dirigente Primo dirigente medico
Vice questore aggiunto Medico capo
Commissario capo Medico principale
Commissario Medico
Vice commissario
(solo per il ruolo direttivo speciale)
 

 

 



[3] DLgs 5 ottobre 2000 n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78).

Art. 13. Limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio.

1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d’ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

- dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;

- dirigente superiore: 63 anni;

- qualifiche inferiori: 60 anni.

2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d’ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

 

Art. 27. Collocamento a riposo del personale in servizio (nel testo così modificato dall’art. 10 del DLgs 28 dicembre 2001, n. 477, ndr).

1. I limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio di cui all’articolo 13 sono applicati, con criteri di progressività, agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale è collocato a riposo d’ufficio con l’anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, di seguito indicata:

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età

Anticipazione del collocamento a riposo

Dirigenti superiori

Altre qualifiche

2001

   

2002

8 mesi

9 mesi

2003

11 mesi

13 mesi

2004

14 mesi

19 mesi

2005

17 mesi

27 mesi

2006

20 mesi

34 mesi

2007

24 mesi

41 mesi

2008

 

47 mesi

2009

 

53 mesi

2010

 

60 mesi

2. Il collocamento a riposo d’ufficio di cui al comma 1 è disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età secondo lo schema indicato nell’allegata tabella 3.

 

3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.

4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all’articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. A decorrere dall’anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l’invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

Art. 28-bis. Collocamento in disponibilità a domanda.

Ndr. Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 3 maggio 2001, n. 201.

1. I destinatari delle disposizioni dell’articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell’ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità a norma dell’articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest’ultimo articolo, purché:

a) abbiano raggiunto un’età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per il collocamento a riposo;

b) abbiano compiuto sessantatre anni di età se rivestono la qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi.

2. Al termine del periodo massimo della disponibilità, che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d’ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell’articolo 27, commi 3 e 4.

3. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l’invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

 

Art. 37. Norma di rinvio (nel testo modificato dall’art. 8 del DLgs 3 maggio 2001, n. 201 e dall’art. 10 del DLgs 28 dicembre 2001, n. 477, ndr).

1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis.

1-bis. L’articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli

 

Art. 53. Norma di rinvio (nel testo modificato dall’art. 8 del DLgs 3 maggio 2001, n. 201 e dall’art. 10 del DLgs 28 dicembre 2001, n. 477, ndr).

1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.

 

 

Art. 64. Collocamento in disponibilità.

1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell’interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

 

 



[4] Allegato 2 - DLgs. 5 ottobre 2000 n. 334 - Tabella 3 (richiamata dall’art. 27)

Dirigenti superiori

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età

Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età

Anticipazione del collocamento a riposo

2002

da gennaio ad aprile

6 mesi

da maggio ad agosto

7 mesi

da settembre a dicembre

8 mesi

2003

da gennaio ad aprile

9 mesi

da maggio ad agosto

10 mesi

da settembre a dicembre

11 mesi

2004

da gennaio ad aprile

12 mesi

da maggio ad agosto

13 mesi

da settembre a dicembre

14 mesi

2005

da gennaio ad aprile

15 mesi

da maggio ad agosto

16 mesi

da settembre a dicembre

17 mesi

2006

da gennaio ad aprile

18 mesi

da maggio ad agosto

19 mesi

da settembre a dicembre

20 mesi

2007

da gennaio ad aprile

21 mesi

da maggio ad agosto

23 mesi

da settembre a dicembre

24 mesi

 

 

 

 

Altre qualifiche

Anno di raggiungimento del 65° anno di età

Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età

Anticipazione del collocamento a riposo

2002

da gennaio a giugno

8 mesi

da luglio a dicembre

9 mesi

2003

da gennaio a marzo

10 mesi

da aprile a giugno

11 mesi

da luglio a settembre

12 mesi

da ottobre a dicembre

13 mesi

2004

da gennaio a marzo

15 mesi

da aprile a giugno

17 mesi

da luglio a settembre

18 mesi

da ottobre a dicembre

19 mesi

2005

da gennaio a febbraio

20 mesi

da marzo ad aprile

22 mesi

da maggio a giugno

24 mesi

da luglio ad agosto

25 mesi

da settembre ad ottobre

26 mesi

da novembre a dicembre

27 mesi

2006

da gennaio a febbraio

28 mesi

da marzo ad aprile

29 mesi

da maggio a giugno

30 mesi

da luglio ad agosto

32 mesi

da settembre ad ottobre

33 mesi

da novembre a dicembre

34 mesi

2007

da gennaio a febbraio

35 mesi

da marzo ad aprile

36 mesi

da maggio a giugno

37 mesi

da luglio ad agosto

38 mesi

da settembre ad ottobre

40 mesi

da novembre a dicembre

41 mesi

2008

da gennaio a febbraio

42 mesi

da marzo ad aprile

43 mesi

da maggio a giugno

44 mesi

da luglio ad agosto

45 mesi

da settembre ad ottobre

46 mesi

da novembre a dicembre

47 mesi

2009

da gennaio a febbraio

48 mesi

da marzo ad aprile

49 mesi

da maggio a giugno

50 mesi

da luglio ad agosto

51 mesi

da settembre ad ottobre

52 mesi

da novembre a dicembre

53 mesi

2010

da gennaio a febbraio

54 mesi

da marzo ad aprile

56 mesi

da maggio a giugno

57 mesi

da luglio ad agosto

58 mesi

da settembre ad ottobre

59 mesi

da novembre a dicembre

60 mesi

 

 



[5] Legge 3 novembre 1963 n. 1543 (Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato).

Art. 6.

I sottufficiali e gli appuntati dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.

La pensione è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento.

Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall’art. 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734.

 

 



[6] Legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 17. Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

Ndr. Con l’articoo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato stabilito che "L’applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente".

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.

3. .............omissis..................

4. .............omissis..................

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri.

 

 



[7] Legge 27 maggio 1977 n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari).

Art. 3.

...................omissis..................

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l’aumento di un quinto.

 

 



[8] DPR 5 gennaio 1967 n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri).

Art. 144. Residenze disagiate (nel testo così modificato dall’art. 2 del DLgs. 27 febbraio 1998, n. 62, ndr).

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall’Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima.

Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.

Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di sei dodicesimi.

Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito a richiesta dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell’interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.

 

 



[9] DLgs 30 maggio 2003 n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86).

Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

2. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 si considera l’indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l’assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l’attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all’atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all’articolo 5, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

 

 



[10] Legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato).

Art. 161. Base pensionabile.

Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1029, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, l’ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all’atto della cessazione dal servizio.

Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.

Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell’ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

 

 



[11] DL 21 settembre 1987 n. 387 (Copertura finanziaria del DPR 10 aprile 1987, n. 150) convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1987, n. 472.

Art. 3.

18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall’articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall’articolo 10 della medesima legge, con l’indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

18-ter. Ai fini dell’attribuzione delle indennità di cui al comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

18-quater. Le indennità di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.

 

 

Legge 23 marzo 1983 n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187).

Art. 4. Indennità di imbarco.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l’indennità mensile d’imbarco nella misura del [170 per cento] dell’indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma dell’articolo 2, rispettivamente per l’ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell’annessa tabella I.

Ndr. Con l’articolo 5, comma 9, del DPR 13 giugno 2002, n. 163, è stato disposto che "A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell’indennità mensile d’imbarco, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell’indennità di impiego operativo di base" e con il comma 14 dello stesso articolo 5 è stato disposto che "A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell’indennità di impiego operativo di base".

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l’indennità mensile d’imbarco nella misura del 220 per cento dell’indennità d’impiego operativo stabilita dal primo comma dell’articolo 2, rispettivamente per l’ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell’annessa tabella I.

Ndr. Con l’articolo 5, comma 14, del DPR 13 giugno 2002, n. 163, è stato disposto che "A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell’indennità di impiego operativo di base".

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica è corrisposta un’indennità mensile d’imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica è corrisposta un’indennità mensile d’imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

 

Art. 10. Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede.

Agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell’indennità di cui all’articolo 4, un’indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L’indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall’amministrazione, spetta un’indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell’indennità d’impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l’indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l’indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall’ultima navigazione effettuata.

L’indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate.

 

 



[12] DPR 18 giugno 2002 n. 164 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).

Art. 13. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.

3. Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all’individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l’indennità richiamata al comma 3.

5. L’indennità di imbarco di cui all’articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l’indennità di aeronavigazione, di cui all’art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l’indennità mensile di imbarco di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

8. Le misure mensili dell’indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 55 per cento.

 

Legge 5 novembre 2004 n. 263 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia).

Art. 2.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d’imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

 

 



[13] DPR 16 marzo 1999 n. 254 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999).

Art. 13. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

1. Il personale destinatario dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

2. Le indennità di cui all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all’articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d’impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l’indennità pensionabile.

3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.

 

DPR 31 luglio 1995 n. 394 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate - Esercito, Marina e Aeronautica).

Art. 5. Indennità di impiego operativo.

2. Per il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

 

Legge 23 marzo 1983 n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187).

Art. 3. Indennità d’impiego operativo per reparti di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l’indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell’articolo 2, rispettivamente per l’ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell’annessa tabella I: corpi d’armata; divisioni; brigate e aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e reparti antisom; reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori teleguidati (IT); comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unità di controllo operativo e unità di scoperta; centrali e centri operativi in sede protetta; unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l’indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell’articolo 2, rispettivamente per l’ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell’annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica è corrisposta un’indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando il servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma.

Art. 4. Indennità di imbarco.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l’indennità mensile d’imbarco nella misura del [170 per cento] dell’indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma dell’articolo 2, rispettivamente per l’ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell’annessa tabella I.

Ndr. Con l’articolo 5, comma 9, del DPR 13 giugno 2002, n. 163, è stato disposto che "A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell’indennità mensile d’imbarco, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell’indennità di impiego operativo di base" e con il comma 14 dello stesso articolo 5 è stato disposto che "A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell’indennità di impiego operativo di base".

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l’indennità mensile d’imbarco nella misura del 220 per cento dell’indennità d’impiego operativo stabilita dal primo comma dell’articolo 2, rispettivamente per l’ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell’annessa tabella I.

Ndr. Con l’articolo 5, comma 14, del DPR 13 giugno 2002, n. 163, è stato disposto che "A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell’indennità di impiego operativo di base".

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica è corrisposta un’indennità mensile d’imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica è corrisposta un’indennità mensile d’imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

Art. 5. Indennità di aeronavigazione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell’Arma aeronautica spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell’annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l’attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all’attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d’armata e di divisione dell’Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

Agli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l’attività di volo a reparti di volo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell’annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell’annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell’anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un’indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili, con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell’Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l’attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell’anno solare una mensilità dell’indennità percepita nell’ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

Art. 6. Indennità di volo.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta l’indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell’annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l’indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l’indennità per il servizio d’istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell’Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l’indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell’annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l’indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 7. Indennità per il controllo dello spazio aereo.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell’effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l’indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

 

 



[14] DPCM 3 gennaio 2001 (Perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate).

Articolo unico

1. Ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’indennità perequativa determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) lire 12.600.000 per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;

b) lire 8.100.000 per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente.

2. L’indennità perequativa, da erogare utilizzando quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, compete esclusivamente al personale che riveste i gradi o le qualifiche indicate al comma 1, è pensionabile ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non produce effetti ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

 

DPCM 29 maggio 2001 (Definitiva perequazione del trattamento economico del personale dirigente dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Articolo unico

1. Le misure della indennità di posizione prevista dall’art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 rispettivamente in lire 41.010.000 e in lire 32.260.000, comprensive dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001.

2. Le misure della indennità perequativa, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 3 gennaio 2001, per i colonnelli e per i brigadieri generali delle Forze armate nonché per i gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti importi comprensivi dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001:

a) lire 23.234.000 per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;

b) lire 13.812.000 per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente.

3. Le indennità perequativa e di posizione, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono pensionabili ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

 

DPCM 2 dicembre 2003 (Rideterminazione dell’indennità di posizione e dell’indennità perequativa del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Art. 1.

1. Per i tenenti generali e i maggiori generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennità di posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, rispettivamente, in € 28.821 e in € 22.673 comprensive dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2003.

2. Le misure della indennità perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi, comprensivi dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2003:

a) € 16.330 per i brigadier generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;

b) € 9.707 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.

3. Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono pensionabili ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 



[15] Legge 2 ottobre 1997 n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto).

Art. 1. Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico.

1. In attesa dell’estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un’indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1° gennaio 1996.

2. L’indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d’armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.

3. L’indennità di cui al comma 1 non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l’indennità di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennità è integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l’importo dell’indennità stessa e l’importo dell’indennità parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell’indennità e dell’assegno, è decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario.

4. All’onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1997, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

 



[16] Allegato 3

ANNO

PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

1998

0,20

1999

0,22

2000

0,24

2001

0,26

2002

0,28

2003

0,30

2004

0,32

2005

0,34

2006

0,36

2007

0,38

2008

0,40

 

 

 



[17] Legge 23 marzo 1983 n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187).

Art. 5. Indennità di aeronavigazione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell’Arma aeronautica spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell’annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l’attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all’attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d’armata e di divisione dell’Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

Agli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l’attività di volo a reparti di volo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell’annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell’annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell’anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un’indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili, con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell’Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l’attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell’anno solare una mensilità dell’indennità percepita nell’ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

Art. 6. Indennità di volo.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta l’indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell’annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l’indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l’indennità per il servizio d’istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell’Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l’indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell’annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l’indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

 

Legge 5 agosto 1978 n. 505 (Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia).

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure dell’indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all’Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonché agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50 mila.

A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l’indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l’altra in misura limitata al 50 per cento.