( PensioniLex risponde ai quesiti che, secondo il giudizio della redazione, hanno interesse di carattere generale. Vanno inviati a pensionilex@kataweb.it. Le risposte sono curate dagli esperti del Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil )

 

Quando non spetta la liquidazione allo statale

 
Sono un ex-poliziotto riformato per lesioni a seguito di causa di servizio e successivamente transitato nei ruoli civili del Ministero dell'Interno. Al momento del transito chiesi se mi spettasse la "liquidazione" e mi fu risposto che non mi spettava, anche se avevo cambiato Amministrazione, perché il capitolo di spesa per tale emolumento è lo stesso per tutti gli statali sia militari che civili. Ora mi viene qualche dubbio: se l'avessi chiesto formalmente avevano l'obbligo di darmi la liquidazione già maturata alla data del passaggio all’impiego civile?(11 ottobre 2005)
 
(Lettera firmata)

L’indennità di buonuscita, che spetta ai dipendenti civili e militari dello Stato, è disciplinata dal TU di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il comma 1 dell’articolo 3 del TU di cui al DPR n. 1032/1973 stabilisce che:

"L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo".

Con il comma 267 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allo stesso articolo 3 del TU è stato aggiunto il seguente comma:

"All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato".

Pertanto la eventuale richiesta formale non avrebbe potuto sortire alcun effetto.

Precisiamo che l’ENPAS (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i dipendenti Statali) è confluito nell’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) e che, pertanto, alla gestione dell’indennità di buonuscita provvede ora tale Istituto a mezzo di apposita Gestione.

La creazione dell'Inpdap e dell'Ipsema
Riordino di enti pubblici di previdenza e assistenza
(Dlgs. 479/94)
Con il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 sono stati istituiti: - l?Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell?Amministrazione Pubblica (INPDAP) al quale sono stati affidate i compiti svolti, fino al 17 febbraio 1993, dall?Ente di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali (ENPAS); dall?Istituto nazionale per l?Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL); dall?Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (ENPDEDP); dalla Cassa pensioni per i Dipendenti dagli Enti locali (CPDEL); dalla cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificati (CPI); dalla Cassa per le Pensioni ai Sanitari (CPS); dalla Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari e ai coadiutori (CPUG). Presso l?INPDAP, secondo le previsioni dello stesso DLgs n. 479/1994 e in forza dell?art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995, è stata istituita, dal 1° gennaio 1996, la gestione separata che provvede ai trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (GTPDS); - l?Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), al quale sono stati affidati i compiti in precedenza svolti dalla Cassa marittima adriatica, dalla Cassa marittima tirrenica e dalla Cassa marittima meridionale in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali della gente di mare. (24 luglio 2000)
 
DLgs 30 giugno 1994, n. 479

Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

1. Disposizioni di carattere generale.

1. Il presente decreto legislativo determina princìpi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:

a) l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b) l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;

c) l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica;

d) l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ente istituito dall’art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [1], sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l’organizzazione e il funzionamento degli enti [2] di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell’art. 3.

Art. 2. Istituzione dell’IPSEMA.

1. È istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e avente sede in Roma, l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), che svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla Cassa marittima adriatica, alla Cassa marittima tirrenica, alla Cassa marittima meridionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

2. Le casse di cui al comma 1 sono soppresse. Il nuovo Istituto succede alle casse soppresse e permane nella titolarità dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l’equilibrio tecnico-finanziario.

3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 è trasferito all’Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l’ente di provenienza nonché, fino alla data di approvazione del primo contratto collettivo, il trattamento giuridico ed economico fruito. La dotazione organica dell’Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma dei posti degli enti soppressi effettivamente coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 1995, l’Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica, ai sensi degli articoli 31 e 35 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dell’art. 3, legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al personale dell’Istituto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 6.

4. L’Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. All’Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni, e la legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 3. Ordinamento degli enti (nel testo modificato dall’art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335; dall’art. 9 del DL 1 ottobre 1996, n. 510; dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127; dall’art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

1. L’ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti [2] previsti dal comma 2 dell’art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell’ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell’ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell’organo di controllo interno, istituito ai sensi dell’articolo 20, DLgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all’approvazione definitiva. I componenti dell’organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell’ente, d’intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell’INPS e dell’INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all’INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell’INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all’INPS. Il consiglio dell’IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell’ambito della programmazione; delibera i piani d’impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l’ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l’amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all’art. 10, legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull’attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell’ente. Il consiglio è composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l’INPS, sei esperti per l’INAIL e sei per l’INPDAP e quattro esperti per l’IPSEMA, dei quali due per l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP e uno per l’IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall’art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all’art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l’INPS e l’INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l’INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l’IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall’art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l’INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all’art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Art. 4. Istituzione dell’INPDAP.

1. È istituito l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico con sede in Roma, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. L’INPDAP, secondo criteri di economicità ed imprenditorialità, svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono all’omonimo ente e le altre funzioni di cui al presente titolo.

2. L’Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993 affidavano all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all’Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

3. È confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, degli enti, dell’istituto, delle casse e della direzione generale indicati al comma 2. Con effetto da tale data l’INPDAP succede agli enti soppressi nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome, nell’ambito della gestione complessiva dell’Istituto, al fine di garantire l’equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Sono istituiti i comitati di vigilanza delle gestioni autonome con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l’equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. Alla composizione di tali organi si provvede con il decreto di cui all’art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni di ciascun comitato corrispondono.

4. Al fine di consentire all’INPDAP di provvedere all’erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato attraverso una apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono stabiliti i termini di decorrenza, le aliquote e le modalità con cui le amministrazioni statali versano all’Istituto le corrispondenti contribuzioni per ciascun dipendente.

5. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l’assunzione, da parte dell’INPDAP, dei compiti di erogazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto comunque spettanti ai dipendenti dello Stato, mediante l’istituzione di apposite gestioni autonome.

Art. 5. Ordinamento dell’INPDAP.

1. L’INPDAP è iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si applicano le disposizioni, oltre che della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell’art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell’Istituto con le modalità previste dall’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell’attività svolta nell’esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell’Istituto è collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell’ordinamento di appartenenza.

3. L’INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici degli enti in esso confluiti. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell’istituto e della direzione generale di cui all’art. 4, comma 2. A tale scopo l’Istituto può stipulare apposite convenzioni, sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti, per regolare i rapporti finanziari per l’esercizio di tale attività. L’INPDAP può attuare progetti finalizzati alla riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni, volti al recupero dell’arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, destinando a tale scopo appositi stanziamenti in bilancio.

4. La dotazione organica provvisoria dell’INPDAP è costituita dalla somma dei posti in organico degli enti e degli altri soggetti soppressi nonché delle unità di personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso le casse della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza.

Art. 6. Personale dell’INPDAP.

1. Il personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso gli enti soppressi di cui al comma 2 dell’art. 4 è trasferito all’INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l’ente, l’istituto o la cassa di provenienza, fino alla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica.

2. Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonché quello dei ruoli della ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la ragioneria centrale istituita con l’art. 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, è trasferito all’INPDAP. Esso può optare, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica, di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino all’inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di previdenza vigente presso l’Amministrazione di provenienza e il trattamento giuridico ed economico di provenienza. Successivamente, allo stesso è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il predetto trattamento economico e quello spettante in qualità di dipendente dell’Istituto, ove il trattamento economico di provenienza risulti superiore.

3. All’inquadramento del personale trasferito all’INPDAP si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione deliberate dall’organo di amministrazione ed approvate dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla data di approvazione della dotazione organica. All’eventuale personale in eccedenza si applicano le norme in materia di mobilità.

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto per il trattamento pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 1994, all’INPDAP, fermo restando per il personale in servizio alla stessa data il diritto di optare, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il mantenimento del trattamento in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al comma 2 può optare per l’iscrizione, ai fini del trattamento pensionistico, all’INPDAP, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica. Per l’eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

La legge 22 giugno 1954, n. 523, concerne “Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali”, ndr.

5. Al personale dell’INPDAP compete, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l’indennità di anzianità di cui all’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [3], e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali il personale era iscritto verseranno all’INPDAP entro centoventi giorni dalla predetta data le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. L’INPDAP provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data, l’importo dell’indennità di anzianità corrispondendo al personale interessato, entro centoventi giorni dalla data del versamento, l’eventuale eccedenza rispetto all’intero importo versato.

6. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all’INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l’INPDAP è succeduto all’ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall’Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data. Resta salva la possibilità di definire apposite convenzioni con l’Avvocatura generale dello Stato per la disciplina della materia legale.

Art. 7. Disposizioni transitorie.

1. In attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti di cui all’art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disposta, per ciascuno degli enti stessi, una gestione commissariale.

2. Fino alla costituzione dei collegi dei sindaci, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, per l’INPS e l’INAIL, nonché per le casse soppresse di cui all’art. 2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Per l’INPDAP il collegio dei sindaci operante alla data di entrata in vigore del presente decreto è integrato secondo le previsioni di cui al comma 7 dell’art. 3.

4. I direttori generali degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, nonché degli enti soppressi ai sensi del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono collocati in posizione soprannumeraria presso gli enti di appartenenza fino alla scadenza del rispettivo contratto, ed entro trenta giorni dalla medesima data si provvede al conferimento delle rispettive funzioni.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, all’INPDAP, all’INPS, all’INAIL e all’IPSEMA, si applicano le disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 8. Disposizioni finali (nel testo modificato dall’art. 1 del DL 14 giugno 1996, n. 318).

1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri.

2. Fino all’emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l’articolazione e l’assetto degli organi territoriali dell’INPS e dell’INAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL.

3. Al consiglio di amministrazione dell’INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all’art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all’art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate con le modalità previste dall’articolo 1, comma 2.

[1] Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell?attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Art. 17. Regolamenti (nel testo modificato dall?art. 74 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, dall?art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dall?art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l?esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l?attuazione e l?integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l?organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l?esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l?abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall?entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ?regolamento?, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L?organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d?intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l?osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell?organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l?amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell?organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell?ambito degli uffici dirigenziali generali.

 

[2] Il regolamento per l?organizzazione ed il funzionamento dell?INPS è stato emanato con il DPR 24 settembre 1997, n. 366; il regolamento per l?organizzazione ed il funzionamento dell?INAIL è stato emanato con il DPR 24 settembre 1997, n. 367; il regolamento per l?organizzazione ed il funzionamento dell?INPDAP è stato emanato con il DPR 24 settembre 1997, n. 368; il regolamento per l?organizzazione ed il funzionamento dell?IPSEMA è stato emanato con il DPR 19 gennaio 1998, n. 27.

 

[3] Legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente).

Art. 13. Indennità di anzianità.

All?atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell?ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l?ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all?articolo 6.

Con la legge n. 87/1994 è stato aggiunto anche il 30 % dell?importo della indennità integrativa speciale, ndr.