Riteniamo che vi sia un’applicazione restrittiva dell’articolo 139 del TU di cui al DPR n. 1092/1973. Tale articolo dispone che "La pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all’assegno anzidetti".
La tesi dell’Amministrazione è che quando si cambia Ministero si istaura un nuovo rapporto di lavoro mentre quando si è "riciclati" all’interno del Corpo della Polizia di Stato non vi è un nuovo rapporto di lavoro. Tutto questo nonostante che il comma 1 dell’articolo 139 fa riferimento a "un rapporto di servizio diverso" e non a un diverso rapporto di lavoro.
A questo punto l’unico modo per fare chiarezza è quello di ricorrere al Corte dei conti per ottenere la corretta interpretazione e applicazione del comma 1 dell’articolo 139 del TU di cui al DPR n. 1092/1973.
Può, quindi, rivolgersi alla locale sede di un Istituto di patronato quale, ad esempio, l’INCA, il cui indirizzo può rilevare dal sito http://www.inca.it/, per la valutazione del caso e l’eventuale inoltro del ricorso.