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Quesito

Pensione privilegiata e servizio in polizia
 
Non trovo risposta adeguata al mio quesito da parte del Ministero dell’interno e chiedo anche a voi. A causa della mia riforma dal servizio di istituto per malattia dipendente da causa di servizio (ascritta alla Tabella A, quarta categoria), sono transitato nei ruoli tecnici della Polizia di Stato in applicazione del DPR 24 aprile 1982, n. 339. A differenza di altri colleghi, che sono transitati negli uffici dello stesso Ministero dell’Interno o di altri Ministeri, mi è stato negato il diritto alla pensione di privilegio perché, sostengono, sono rimasto in Polizia. Ma, a questo punto mi domando, perché a tutti gli altri miei colleghi che sono transitati in altri impieghi in applicazione dello stesso DPR n. 339 è stata concessa la pensione di privilegio? Dal testo dell’articolo 139 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, che disciplina il caso, non si rileva alcuna giustificazione a questo diverso trattamento. (22 marzo 2005)
 
(Lettera firmata)

Riteniamo che vi sia un’applicazione restrittiva dell’articolo 139 del TU di cui al DPR n. 1092/1973. Tale articolo dispone che "La pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all’assegno anzidetti".

La tesi dell’Amministrazione è che quando si cambia Ministero si istaura un nuovo rapporto di lavoro mentre quando si è "riciclati" all’interno del Corpo della Polizia di Stato non vi è un nuovo rapporto di lavoro. Tutto questo nonostante che il comma 1 dell’articolo 139 fa riferimento a "un rapporto di servizio diverso" e non a un diverso rapporto di lavoro.

A questo punto l’unico modo per fare chiarezza è quello di ricorrere al Corte dei conti per ottenere la corretta interpretazione e applicazione del comma 1 dell’articolo 139 del TU di cui al DPR n. 1092/1973.

Può, quindi, rivolgersi alla locale sede di un Istituto di patronato quale, ad esempio, l’INCA, il cui indirizzo può rilevare dal sito http://www.inca.it/, per la valutazione del caso e l’eventuale inoltro del ricorso.