Quesito
Che succede alla statale che si ritira prima dei 60 anni PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Sono una dipendente pubblica di 48 anni; lavoro dal 1981 e sto riscattando 4 anni di università. Dovrei, pertanto, avere 26 anni di contribuzione. Vorrei sapere: se dovessi licenziarmi adesso o comunque prima della maturazione del diritto alla pensione, previsto dall’attuale normativa, perderei tutti i contributi versati? C’è la possibilità di ricevere una pensione commisurata a quanto versato, non subito naturalmente ma in futuro, a partire da una certa età, a 57 o a 60 anni? (17 giugno 2003)  


(Lettera firmata)

 

 
Avendo già maturato il requisito contributivo minimo di 20 anni, anche se cessa ora l'attività lavorativa avrà diritto alla pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale compirà il sessantesimo anno di età.

Tuttavia, se cessa l'attività lavorativa prima di aver compiuto il sessantesimo anno di età, la Sua posizione assicurativa, ai sensi dell'articolo unico della legge n. 322/1958 [1], sarà trasferita dall'INPDAP all'INPS e la pensione sarà liquidata da quest'ultimo Istituto. Può evitare il trasferimento della contribuzione dall'INPDAP all'INPS se chiede di proseguire a versare volontariamente la contribuzione fino al compimento del sessantesimo anno di età.

Se alla data del 31 dicembre 1995 può far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, anche rinunciando al riscatto di una parte del corso legale di laurea, può optare per il sistema contributivo e può acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia fin dal 57° anno di età con i benefici di previsti dall' articolo 1, comma 40, della legge n. 335/1995, se ha avuto delle maternità.