Requisiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I requisiti per la pensione dei lavoratori precoci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le tabelle con i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, allegate alla legge che ha istituito il concetto di “lavoratore precoce”, dal 2008 annullano ogni differenza; correggetemi se sbaglio. Dopo tale data cessa il concetto stesso di “lavoratore precoce”. Se così è non ne ho capito la ratio; anzi, in particolare, vedo una discriminazione tra coloro i quali, essendo nati qualche anno prima ed avendo iniziato a lavorare in giovane età, usufruiscono di alcune agevolazioni al contrario di chi, pur avendo anche lui iniziato a lavorare presto, è nato dopo il 1951. Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali chiarimenti. (14 maggio 2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con l’art.
1, comma 25 della legge n. 335/1995 (riforma Dini), erano stati
fissati i requisiti minimi da far valere, "a regime", per il diritto alla
pensione di anzianità da parte dei lavoratori dipendenti: 35 anni di
anzianità contributiva unitamente all’età anagrafica di 57 anni oppure 40
anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica. Con
la
Tabella B, allegata alla stessa legge n. 335/1995, erano stati fissati
i requisiti da far valere, per il diritto alla pensione di anzianità,
durante la fase transitoria; mentre, con il comma 27 dello stesso articolo
1, erano stati fissati ulteriori requisiti meno rigorosi per i lavoratori
dipendenti iscritti a forme esclusive dell’AGO (Assicurazione Generale
Obbligatoria) cioè, per i pubblici dipendenti. Con l'art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997 (riforma Prodi), è stata abbreviata la fase transitoria per la generalità dei lavoratori dipendenti. A tale scopo sono state realizzate due nuove Tabelle: una per i lavoratori del settore privato (Tabella C) e una per i lavoratori del settore pubblico (Tabella D). In quell'occasione, con il comma 7 dello stesso articolo 59, furono conservati i requisiti previsti dalla Tabella B (allegata alla legge n. 335/1995) per alcuni lavoratori, tra i quali i "precoci". In sostanza la gradualità, nell’elevamento dei requisiti da far valere per il diritto alla pensione di anzianità, è stata mantenuta invariata soltanto per alcuni lavoratori dipendenti mentre per la generalità dei lavoratori dipendenti è stata "accelerata", fermo restando l’obiettivo originario di unificare i requisiti a quelli stabiliti dal comma 25 dell’art. 1 della legge n. 335/1995. La differente gradualità, tra le tre tabelle, è soltanto nell'età anagrafica da abbinare ai 35 anni di anzianità contributiva: ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive (dipendenti privati) sono richiesti i 57 anni di età fin dal 2002; ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive (pubblici dipendenti) i 57 anni sono richiesti dal 2004; ai "precoci" e agli operai sono richiesti dal 2006. Quindi, è dal 2006 (non dal 2008) che il requisito dell’età sarà uguale per tutti. I lavoratori che hanno iniziato a lavorare molto giovani possono acquisire il diritto alla pensione di anzianità utilizzando il maggior requisito contributivo previsto nella "Colonna 2" delle tre tabelle, prescindendo dall’età anagrafica. Si riproduce, di seguito, un collazionamento delle tre tabelle:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||