Requisiti
I requisiti per la pensione dei lavoratori precoci PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Le tabelle con i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, allegate alla legge che ha istituito il concetto di “lavoratore precoce”, dal 2008 annullano ogni differenza; correggetemi se sbaglio. Dopo tale data cessa il concetto stesso di “lavoratore precoce”. Se così è non ne ho capito la ratio; anzi, in particolare, vedo una discriminazione tra coloro i quali, essendo nati qualche anno prima ed avendo iniziato a lavorare in giovane età, usufruiscono di alcune agevolazioni al contrario di chi, pur avendo anche lui iniziato a lavorare presto, è nato dopo il 1951. Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali chiarimenti. (14 maggio 2002)  


Lettera firmata

 

 
Con l’art. 1, comma 25 della legge n. 335/1995 (riforma Dini), erano stati fissati i requisiti minimi da far valere, "a regime", per il diritto alla pensione di anzianità da parte dei lavoratori dipendenti: 35 anni di anzianità contributiva unitamente all’età anagrafica di 57 anni oppure 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica. Con la Tabella B, allegata alla stessa legge n. 335/1995, erano stati fissati i requisiti da far valere, per il diritto alla pensione di anzianità, durante la fase transitoria; mentre, con il comma 27 dello stesso articolo 1, erano stati fissati ulteriori requisiti meno rigorosi per i lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) cioè, per i pubblici dipendenti.

Con l'art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997 (riforma Prodi), è stata abbreviata la fase transitoria per la generalità dei lavoratori dipendenti. A tale scopo sono state realizzate due nuove Tabelle: una per i lavoratori del settore privato (Tabella C) e una per i lavoratori del settore pubblico (Tabella D). In quell'occasione, con il comma 7 dello stesso articolo 59, furono conservati i requisiti previsti dalla Tabella B (allegata alla legge n. 335/1995) per alcuni lavoratori, tra i quali i "precoci".

In sostanza la gradualità, nell’elevamento dei requisiti da far valere per il diritto alla pensione di anzianità, è stata mantenuta invariata soltanto per alcuni lavoratori dipendenti mentre per la generalità dei lavoratori dipendenti è stata "accelerata", fermo restando l’obiettivo originario di unificare i requisiti a quelli stabiliti dal comma 25 dell’art. 1 della legge n. 335/1995.

La differente gradualità, tra le tre tabelle, è soltanto nell'età anagrafica da abbinare ai 35 anni di anzianità contributiva: ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive (dipendenti privati) sono richiesti i 57 anni di età fin dal 2002; ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive (pubblici dipendenti) i 57 anni sono richiesti dal 2004; ai "precoci" e agli operai sono richiesti dal 2006. Quindi, è dal 2006 (non dal 2008) che il requisito dell’età sarà uguale per tutti.

I lavoratori che hanno iniziato a lavorare molto giovani possono acquisire il diritto alla pensione di anzianità utilizzando il maggior requisito contributivo previsto nella "Colonna 2" delle tre tabelle, prescindendo dall’età anagrafica.

Si riproduce, di seguito, un collazionamento delle tre tabelle:

 

ANNI COLONNA 1 COLONNA 2
Anzianità contributiva ETÀ ANAGRAFICA Anzianità contributiva
Operai e "Precoci" Dipendenti privati Dipendenti pubblici
1996 35 52 52 52 36
1997 35 52 52 52 37
1998 35 53 54 53 37
1999 35 53 55 53 37
2000 35 54 55 54 37
2001 35 54 56 55 37
2002 35 55 57 55 37
2003 35 55 " 56 37
2004 35 56 " 57 38
2005 35 56 " " 38
2006 35 57 " " 39
2007 35 " " " 39
Dal 2008 35 " " " 40