Quesito
Non sempre il sistema retributivo è più favorevole PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Sono un medico dipendente ospedaliero che all'epoca della introduzione della riforma DINI delle pensioni (31 dicembre 1995) aveva maturato 17 anni e 8 mesi di anzianità contributiva (comprensivi di riscatto laurea, specializzazione ed anzianità di servizio). Il calcolo della mia pensione, quindi, verrebbe ad essere determinato con il sistema di calcolo contributivo. Domanda: potendo riscattare 6 mesi svolti come assistente volontario presso il mio Ospedale nel periodo intercorrente tra la fine della specialità e l'assunzione in servizio (anni 1986-87) e venendo così a maturare retroattivamente i 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, il calcolo della mia pensione dovrebbe essere effettuato con il più vantaggioso sistema retributivo. È un ragionamento corretto? Mi conviene riscattare questo periodo per avere il calcolo retributivo? (9 dicembre 2003)  


(Lettera firmata)

 

 

In base alla normativa attualmente vigente, la Sua pensione sarà calcolata con entrambi i sistemi:

- con il sistema di calcolo retributivo, sarà determinato l’importo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995;

- con il sistema di calcolo contributivo, sarà determinato l’importo della quota di pensione relativa al periodo dal 1° gennaio 1996 fino alla decorrenza della pensione.

Alle Sue condizioni può, qualora Le risultasse utile, optare per il sistema contributivo, acquisendo il diritto alla pensione fin dal compimento del 57° anno di età anche in carenza dei 35 anni di anzianità contributiva. Tale opzione non potrebbe esercitarla qualora effettuasse il riscatto prospettato nel quesito.

Va tenuto presente che non in tutti i casi il calcolo con il sistema retributivo è più favorevole del calcolo contributivo: il risultato dipende sia dalla dinamica delle retribuzioni sia dall’età posseduta dal pensionato alla data di decorrenza della pensione. Pertanto, premesso che, con l’articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato fatto obbligo agli Istituti previdenziali di rilasciare il doppio calcolo (con e senza l’opzione per il sistema di calcolo contributivo), è opportuno che, prima di fare la scelta prospettata nel quesito, consulti la locale sede di un Istituto di patronato quale, ad esempio, l'INCA, il cui indirizzo può rilevarlo dal sito http://www.inca.it/, per valutare la scelta più opportuna con riferimento alla Sua situazione personale.