Art. 1.
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza
sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita
dall’INPS o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da
detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura
di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la
ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria,
volontaria e figurativa presso lo sopracitate forme previdenziali
mediante la iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e la
costituzione in quest’ultima delle corrispondenti posizioni
assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza
trasferiscono alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria
predetta l’ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati
dell’interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo
dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui
all’articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico
dell’ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome,
i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con
riferimento alle aliquote vigenti nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Coloro che possono far valere periodi di
assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
gestite dall’INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al
primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta
per cento della differenza tra l’ammontare dei contributi trasferiti e
l’importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle
tabelle di cui all’articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [1].
La facoltà di cui al primo comma può essere
esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che
possano far valere, all’atto della domanda, un periodo di
contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o
più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione
generale obbligatoria.
Art. 2.
In alternativa all’esercizio della facoltà di cui
all’articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere
periodi di iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato
luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione, ovvero
nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS,
può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura
di un’unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui
risulti iscritto all’atto della domanda, ovvero presso una gestione
nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata
in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di
contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia
titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di
cui all’articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate
trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l’ammontare dei
contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al
tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione assicurativa presso la quale si
effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico
del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla
differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e
alle tabelle di cui all’articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [1], necessaria per la
copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le
somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del
comma precedente.
La Corte costituzionale,
con la sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 764, ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 2, terzo comma, nella parte in cui non
prevede che il calcolo della riserva matematica, ai fini della
determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi, sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso
femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell’art.
13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i
dipendenti di sesso maschile.
Il pagamento della somma di cui al comma
precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate
mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai
periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto
pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza
della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione
stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma
precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la
pensione minima erogata dall’INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione più
favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
Art. 3.
Gli oneri residui eventualmente derivanti
dall’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, primo e terzo
comma, e all’articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione
presso la quale opera la ricongiunzione.
Art. 4.
La facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della
presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il
richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha
effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno
dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza
di effettiva attività lavorativa.
La facoltà di chiedere la ricongiunzione di
ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha
effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i
requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all’atto F
del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata
precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Art. 5.
Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la
gestione dell’assicurazione generale obbligatoria o la gestione
previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione
assicurativa chiedono, entro sessanta giorni dalla data della domanda
di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli
elementi necessari od utili per la costituzione della posizione
assicurativa e la determinazione dell’onere di riscatto. Tali elementi
devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della
richiesta.
Entro centottanta giorni dalla data della domanda,
la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica
all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico nonché il
prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia
versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre
rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi
alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo
stesso termine la domanda di rateazione di cui all’articolo 2, quarto
comma, s’intende che l’interessato abbia rinunciato alle facoltà di
cui agli articoli 1 e 2.
Il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto
determina l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole
gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di
eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto
all’articolo 2, ultimo comma.
La gestione competente, avvenuto il versamento di
cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate
il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o
di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
1) i contributi, obbligatori o volontari, sono
maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento
a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente
a quello nel quale si effettua il trasferimento;
2) le somme relative ai periodi riscattati sono
maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento
a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è
avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima
rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente
a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al
trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla
gestione trasferente;
3) per i periodi coperti da contribuzione
figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di
provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi
figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per
interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura
figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna
attribuzione di fondi.
Dagli importi da trasferire sono escluse le somme
riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione
pensionistica.
Il trasferimento delle somme deve essere
effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso
di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla
corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo
al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno
successivo alla data della richiesta.
Art. 6.
In deroga a quanto previsto dagli articoli
precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al
servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia
disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale
ad altri enti pubblici, avviene d’ufficio presso la gestione
previdenziale dell’ente di destinazione e senza oneri a carico dei
lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di
provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria
pertinenza maggiorati dell’interesse composto annuo al tasso del 4,50
per cento, secondo i criteri di cui all’articolo 5, quarto, quinto e
sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre
gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui
agli articoli 1 e 2.
Art. 7.
Le norme per la determinazione del diritto e della
misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi
assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si
accentra la posizione assicurativa.
Per i periodi di assicurazione nelle gestioni
speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione
in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini
della determinazione della retribuzione pensionabile si prendono in
considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di
contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti.
Art. 8.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 1 e 2
della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi
coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni
effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione è utile
una sola volta ed è quella di importo più elevato.
Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi
dell’articolo 1, gli importi dei versamenti volontari sono restituiti
agli interessati. Qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi
dell’articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo
dell’onere a carico del richiedente di cui all’articolo 2, terzo
comma.
Art. 9.
In deroga alla disciplina di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 8
marzo 1968, n. 152 [2], a coloro che si avvalgono della facoltà di
ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della
presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza
per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato
luogo a pensione, è dovuta l’indennità premio di fine servizio erogata
dall’INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e
valutabili ai fini della misura di detta indennità.
Art. 10.
Le facoltà previste dagli articoli precedenti
possono essere esercitate anche dai superstiti.
Art. 11.
…………..omissis………………