Contributi
Quando conviene la ricongiunzione PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Nell’anno 2000 sono stato assunto come macchinista da Trenitalia Spa. Parlando con i colleghi più “anziani” tutti mi consigliano di fare la ricongiunzione della contribuzione, ma non ho capito bene che benefici comporti e se è possibile farlo. Dall’estratto conto dell’INPS risultano periodi come lavoratore dipendente (2 anni), periodi di lavoro parasubordinato (1 anno) ed il servizio militare (1 anno) precedenti all’assunzione in ferrovia. Inoltre, a seguito di un infortunio sul lavoro, peraltro ottimamente seguito dal patronato INCA, sono rimasto a casa circa 7 mesi. Dalla documentazione dell’INAIL ricevuta ho scoperto l’esistenza dei contributi figurativi e della conseguente domanda che dovrò presentare all’INPS per l’accreditamento. Da quello che credo di aver capito i contributi figurativi valgono per il computo degli anni lavorati ma non dal punto di vista “monetario”, nel senso che i contributi risultano nel computo ma non sono stati pagati. Questo può influire sull’importo della mia, spero, futura pensione? C’è modo di poter riscattare questi contributi? (23 novembre 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

Se i due anni da lavoro dipendente, che risultano sull’estratto conto contributivo dell’INPS, sono successivi al 31 dicembre 1995 cioè, se ha iniziato a lavorare dopo il 1995, Lei rientra nel regime contributivo nel quale non è stato ancora chiarito se si applicano le previgenti disposizioni sulla ricongiunzione stabilite dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, quando vigeva il solo regime retributivo.

Se, invece, i due anni da lavoro dipendente o parte di essi, che risultano sull’estratto conto contributivo dell’INPS, sono precedenti al 1° gennaio 1996, in base all’ art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la valutazione, ai fini di pensione, dell’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995, sarà determinata con le regole del sistema retributivo mentre la valutazione della contribuzione maturata dopo il 31 dicembre 1995, avverrà con le regole del sistema contributivo.

Se è stato assunto alle dipendenze di Trenitalia Spa in data successiva al 31 marzo 2000, Lei non è iscritto al Fondo speciale FS ma al FPLD dell’INPS (Veda, in proposito, la Circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2004 [1]). In questo caso non si pone la necessità di ricorrere alla ricongiunzione dei due anni da lavoro dipendente in quanto essi sono già nello stesso FPLD dell’INPS. Peraltro, qualora i due anni da lavoro dipendente o parte di essi, si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, Lei si trova nel così detto "sistema misto" perché, come già accennato, parte dell’anzianità contributiva sarà valutata con il sistema retributivo e parte con il sistema contributivo. Stando in questa situazione potrà avvalersi della facoltà, prevista dall’ art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, di optare per la liquidazione della pensione secondo le sole regole del regime contributivo.

Se, invece, la Sua assunzione alle dipendenze di Trenitalia Spa è avvenuta prima del 1° aprile 2000, Lei è iscritto al Fondo speciale FS; in questo caso, però, come già indicato, non potrà avvalersi della ricongiunzione per i due anni da lavoro dipendente svolti prima dell’assunzione presso Trenitalia Spa. Se non interverranno disposizione che consentano la ricongiunzione, i due anni in parola potranno essere utilizzati per liquidare la pensione supplementare.

Quanto alla contribuzione accreditata presso la Gestione separata per i "parasubordinati" si precisa che non è ricongiungibile con altra contribuzione. Tale contribuzione, ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, del DM n. 282/1996, potrà essere utilizzata per liquidare una pensione supplementare.

Si precisa inoltre che alla contribuzione figurativa è attribuito lo stesso valore retributivo relativo alle settimane lavorate sia nel caso che rientri nel regime retributivo sia nel caso che rientri nel regime contributivo.