Requisiti
Riforma Maroni, che cosa cambia per le lavoratrici PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Sono nata nel mese di agosto 1951 e lavoro ininterrottamente dal mese di marzo 1973. Alle mie condizioni dovrei perfezionare i requisiti per la pensione di anzianità nel mese di agosto 2008 (57 anni di età e 35 anni di contributi). La legge di riforma delle pensioni, all’esame del Parlamento, prevede che, negli anni 2008 e 2009, per il diritto alla pensione di anzianità, assieme ai 35 anni di anzianità contributiva, occorre aver compiuto il 60° anno di età; ma, mi sembra di aver capito che alle lavoratrici è consentito di accedere alla pensione di anzianità con gli attuali requisiti (35 anni di contribuzione e 57 anni di età) se optano per il sistema contributivo. È giusta la mia informazione o devo attendere il compimento del 60° anno di età? (15 giugno 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

La sua informazione è parzialmente esatta. Infatti il comma 9 dell'unico articolo del disegno di legge all’esame del Parlamento prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con i requisiti di 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ma soltanto per coloro che possono optare per il sistema contributivo.

Poiché, dopo le modifiche apportate all’ articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, l’opzione è consentita soltanto a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, Lei (come tutte coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano già 18 anni di anzianità contributiva) non potrà utilizzare l’opzione e non potrà accedere alla pensione di anzianità all’età di 57 anni (dovrà, quindi, attendere il compimento del 60° anno di età).

Peraltro, coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, matureranno i 35 anni di anzianità contributiva non prima del 2013 per cui non si comprende lo scopo della disposizione di cui al citato comma 9 del disegno di legge