INPDAP

 

Nota divulgativa 4 ottobre 2004 – Prot. 13188

 

“Legge 23 agosto 2004, n. 243. Riforma del sistema pensionistico”

 

 

Sommario: 1. Premessa; - 2. Pensione di vecchiaia: 2.1. Sistema contributivo; 2.2. Sistema retributivo o misto; - 3. Pensione di anzianità; - 4. Decorrenza delle nuove pensioni; - 5. Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica; - 6. Incentivi alla permanenza in servizio; - 7. Totalizzazione; - 8. Casellario degli iscritti; - 9. Testo unico in materia previdenziale; - 10. Ulteriori novità della riforma pensionistica.

 

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243 (di cui si allega il testo), recante “Norme in materia pensionistica e delega al governo nel settore della previdenza pubblica per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”.

La nuova riforma prevede una serie di deleghe al Governo per l’emanazione di appositi decreti legislativi volti a disciplinare specifici istituti giuridici aventi riflessi previdenziali ed introduce nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2008.

Il presente messaggio è rivolto essenzialmente agli operatori delle Sedi provinciali e territoriali Inpdap onde consentire loro di dare le prime indicazioni all’utenza sulle più importanti novità introdotte dalle disposizioni normative in esame aventi riflessi pensionistici.

2. Pensione di vecchiaia

2.1. Sistema contributivo (art. 1, comma 6, lettera b)

La riforma non apporta modifiche sino al 31 dicembre 2007: restano, pertanto, confermate le regole attuali per l’accesso al trattamento pensionistico.


 

 

In particolare, il diritto in un sistema di calcolo contributivo si matura, previa risoluzione del rapporto di lavoro:

• a partire dal 57° anno di età purché in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l’importo della pensione da liquidare non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;

• al compimento del 65° anno di età, indipendentemente dall’importo di pensione da liquidare e fermo restando il requisito del versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;

• al conseguimento, indipendentemente dall’età anagrafica, di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, fermo restando il requisito contributivo dei 5 anni, il requisito anagrafico è elevato a:

- 60 anni per le donne;

- 65 anni per gli uomini.

In alternativa, è possibile ottenere tale prestazione:

• con 40 anni di contribuzione (a prescindere dall’età) oppure

• con almeno 35 anni di contribuzione ma con un’età pari a quella prevista dai nuovi trattamenti di anzianità; in particolare sono richiesti 60 anni di età per il biennio 2008/2009, 61 anni dal 2010 al 2013 e 62 anni dal 2014.

2.2. Sistema retributivo o misto

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia, in tali sistemi di calcolo, rimangono confermati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente anche dopo il 2007.

In particolare, si matura il diritto a tale trattamento pensionistico con 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 per le donne congiuntamente a 20 anni di anzianità contributiva ovvero 15 anni di contributi se in attività lavorativa alla data del 31 dicembre 1992.

Fino al 31 dicembre 2007, in alternativa, si ha diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia qualora l’iscritto abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica, qualora espressamente indicato come limite di servizio dai regolamenti organici dei singoli enti o da specifiche norme contrattuali.

3. Pensione di anzianità [art.1, commi 6 lettera a), 7, 8, 9 e 18 ]

Fino al 31 dicembre 2007 restano confermati i requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione di anzianità (57 anni di età ed un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, almeno 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 2005, 39 anni dal 1° gennaio 2006 e fino a 31 dicembre 2007).

A decorrere dal 1° gennaio 2008, invece, il diritto alla pensione di anzianità si matura a condizione che il lavoratore sia in possesso di:


 

 

• 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica oppure;

• 35 anni di contributi e 60 anni di età nel biennio 2008-2009 che diventano 61 anni dal 2010 al 2013 e 62 anni dal 2014.

Le lavoratrici dipendenti possono, in alternativa ai maggiori requisiti previsti a partire dal 2008, accedere alla pensione di anzianità con gli attuali requisiti (35 anni di contributi e 57 anni di età) a condizione che optino per una liquidazione del relativo trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell’entrata in vigore della legge in esame continuano ad applicarsi:

- ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi anteriormente alla data del 1° marzo 2004;

- al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, delle Forze Armate e al personale del Corpo dei vigili del fuoco nonché ai rispettivi dirigenti;

- ai lavoratori collocati in mobilità e a quelli destinatari dei fondi di solidarietà di settore fino ad un massimo di 10.000 beneficiari.

 

4. Decorrenza delle nuove pensioni [art. 1, comma 6, lettera c) e 10, lettera d)]

Attualmente per i trattamenti pensionistici di anzianità sono previste 4 finestre di accesso alla pensione in funzione dell’età e della data in cui si matura l’anzianità contributiva richiesta (1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio e 1° aprile); per chi ha già 40 anni di contributi l’accesso al pensionamento è immediato.

La riforma dimezza, a decorrere dal 2008, il numero delle finestre di accesso alla pensione di anzianità, portandole da quattro a due ed estende le medesime decorrenze anche ai trattamenti pensionistici liquidati con un sistema di calcolo contributivo qualora vi si acceda con limiti di età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Le nuove date di accesso al pensionamento di anzianità, a decorrere dal 2008, sono così fissate:

- al 1° gennaio dell’anno successivo, quando la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si realizza entro il 30 giugno e si abbiano compiuti a tale data almeno 57 anni di età;

- al 1° luglio dell’anno successivo, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il 31 dicembre.

 

Per i lavoratori con almeno 40 anni di contribuzione il Governo è delegato a definire diversi termini di decorrenza del trattamento pensionistico.

5. Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica (articolo 1, commi 3, 4 ,5 e 6 lettera c)


 

Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 243/2004, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto (comma 3).

Per espressa previsione normativa (comma 4), i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della prestazione pensionistica, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

I lavoratori di cui al comma 3 possono liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti indipendentemente da ogni modifica della normativa previdenziale. Agli stessi non si applicano le nuove date di accesso al pensionamento di cui al precedente paragrafo 4.

6. Incentivi alla permanenza in servizio [articolo 1, comma 2 lettera p) e commi da 12 a 17)]

Al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, il comma 12 della legge in esame prevede che per il periodo 2004-2007 i lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti richiesti per il pensionamento di anzianità (57 anni di età e 35 di anzianità contributiva oppure, indipendentemente dall’età, 38 ovvero 39 anni di contribuzione rispettivamente per il biennio 2004-2005 e biennio 2006-2007) possano rinunciare all’accredito contributivo all’assicurazione generale obbligatoria del regime Inps e alle forme sostitutive della stessa. A seguito della scelta di rimanere al lavoro, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale (compresa la quota a carico del lavoratore), è corrisposta interamente al lavoratore.

Dalla disposizione in esame restano esclusi i lavoratori privati appartenenti ad amministrazioni, enti o aziende privatizzate che abbiano mantenuto l’obbligo di iscrizione all’Inpdap.

Per effetto della specifica delega di cui al comma 2 lettera p), l’estensione dell’applicazione di detti benefici ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche potrà avvenire solo “in quanto compatibili” e previo confronto del Governo con le organizzazioni sindacali, le regioni e gli enti locali.

7. Totalizzazione (articolo 1, commi 1 lettera d e 2 lettera o)

Il comma 1 lettera d) delega il Governo ad estendere l’operatività della totalizzazione anche nel caso in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi (in base alla normativa attuale la facoltà di totalizzazione può essere esercitata solo qualora presso ciascuna delle forme pensionistiche obbligatorie nelle quali il lavoratore è, ovvero, è stato iscritto non abbia maturato il diritto per la liquidazione di un trattamento pensionistico autonomo).

Il comma 2 lettera o) delega il Governo ad ampliare la disciplina della totalizzazione per consentirne l’accesso non solo nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia compiuto il 65° anno di età ma anche nel caso in cui lo stesso abbia complessivamente maturato 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica e a condizione che abbia versato almeno 5 anni di contributi in ogni cassa, gestione o fondo previdenziale interessati alla domanda di totalizzazione (attualmente è esclusa la possibilità di cumulare i periodi assicurativi al fine di perfezionare il diritto alla pensione di anzianità).

8. Casellario degli iscritti (articolo 1, commi 23-30)

Una disposizione particolarmente importante è quella relativa alla costituzione, accanto al già esistente Casellario dei pensionati, del Casellario degli attivi presso l’Inps che costituirà l’anagrafe generale delle posizioni assicurative.

Il Casellario assumerà, infatti, un ruolo determinante nell’emissione dell’estratto conto contributivo annuale, già previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con valore certificativo della situazione contributiva di ogni assicurato.

Il Casellario degli attivi viene istituito per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni inerenti i lavoratori iscritti a qualsiasi regime previdenziale a carattere obbligatorio. Sono pertanto interessati gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ai regimi esclusivi ed esonerativi, a quelli facoltativi, ai regimi obbligatori dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e “parasubordinati”.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessate verranno definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle informazioni medesime.

Poiché le informazioni del Casellario saranno condivise fra tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, il suddetto decreto, inoltre, definirà e regolerà le modalità di consultazione e di scambio dati.

9. Testo unico in materia previdenziale (articolo 1, commi 50-53)

E' prevista una delega al Governo per l’emanazione di un Testo unico previdenziale al fine di conseguire una maggiore semplificazione nelle procedure amministrative e di armonizzare i regimi e le aliquote, nonché per eliminare le sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche (ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103), nel calcolo della pensione, così da ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici.

Il Testo unico dovrà essere approvato dal Governo entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di riforma delle pensioni e non potrà comportare aggravio di oneri per lo Stato.

10. Ulteriori novità della riforma pensionistica.

La riforma contiene ulteriori deleghe tra le quali le più importati riguardano:

- il riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria (articolo 1, commi 31-33):

- il pagamento dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio dell’erogazione (articolo 1, comma 2, lettera f);

 

- l’ampliamento progressivo della totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età (articolo 1, comma 2, lettera c);

- la liberalizzazione dell’età pensionabile (articolo 1, comma 2, lettera b);

- il contributo di solidarietà nella misura del 4% per il periodo 1° gennaio 2007- 31 dicembre 2015 sui trattamenti pensionistici i cui  importi risultino superiori a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge n. 448/2001(articolo 1, comma 2, lettera u);

- la possibilità di accredito figurativo in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità (articolo 1, comma 2, lettera r)  

- la possibilità per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps di ottenere, fermo restando l’obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di gestione di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme (articolo 1, comma 2, lettera t);

- lo sviluppo e il sostenimento della previdenza complementare anche attraverso forme di incentivazioni fiscali (articolo 1, comma 1, lettera c) e comma 2 lettere h,i,l).

 

Si precisa che il contenuto divulgativo del presente messaggio sarà oggetto di approfondimenti a seguito delle successive disposizioni normative da emanarsi in base alla legge in oggetto, attraverso circolari e note operative che verranno formalizzate con il preventivo assenso dei Ministeri vigilanti.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala