Come riscattare i periodi non coperti da contribuzione PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Dal 1° febbraio 1967 al 30 aprile 1968 ho prestato regolare servizio militare, riconosciuto dall'INPS ai fini pensionistici. Nel periodo dal 1968 al 1973, ho effettuato i miei studi universitari conseguendo la laurea; tale periodo non è stato ancora da me riscattato. Dal 1974 al 1976 ho dei periodi lavorati, come lavoratore subordinato, con contribuzione INPS che però, per omissione dell'allora datore di lavoro, non coperti interamente. Dal 1977 al 30 settembre 1990, ininterrottamente, ho regolari versamenti all'INPS per lavoro subordinato. Dal 1995 ad oggi svolgo lavoro parasubordinato con attività di collaborazione coordinata e continuativa con trattenuta e versamento, all’apposita Gestione INPS, del 10 per cento ai sensi della legge 335/95. In base a quanto anzidetto formulo i seguenti quesiti:
1 - è corretta la trattenuta del 10 per cento ai sensi della legge n. 335/95 o sarebbe corretto il versamento del 14 per cento? e se così fosse, posso ora effettuare il versamento della differenza?
2 - posso riscattare gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 non ricoperti da alcuna contribuzione ma avendo io comunque effettuato in tali anni attività di collaborazione coordinata e continuativa?
3 - posso riscattare i periodi non ricoperti da contribuzione nel periodo dal 1974 al 1976?
4 - posso cumulare tutti gli anni di contribuzione ai fini pensionistici? (25 marzo 2002)
 


Lettera firmata

 

 
1) A seguito della modifica apportata con l’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, l’aliquota del 10 per cento è riservata a coloro che hanno altra posizione assicurativa o che sono già pensionati; per gli altri iscritti l’aliquota cresce come indicato nel seguente prospetto:

 

Periodo

Soggetti non altrimenti assicurati

Soggetti già assicurati o pensionati

Aliquota previdenza

Aliquota
Maternità,
ANF e malattia

Aliquota
totale

Aliquota
computo
montante

Aliquota
previdenza

Aliquota
computo
montante

1996

10,0%

-

10,0%

10,0%

10%

10%

1997

10,0%

-

10,0%

10,0%

10%

10%

1998

11,5%

0,5%

12,0%

12,5%

10%

10%

2000

12,5%

0,5%

13,0%

14,5%

10%

10%

2002

13,5%

0,5%

14,0%

15,5%

10%

10%

2004

14,5%

0,5%

15,0%

16,5%

10%

10%

2006

15,5%

0,5%

16,0%

17,5%

10%

10%

2008

16,5%

0,5%

17,0%

18,5%

10%

10%

2010

17,5%

0,5%

18,0%

19,5%

10%

10%

2012

18,5%

0,5%

19,0%

20,0%

10%

10%

2014

19,0%

0,5%

19,5%

20,0%

10%

10%

 


pertanto lei è tenuto a far regolarizzare la contribuzione dal suo committente.

2) Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del DM n. 281/1996, il Suo committente dovrebbe avere iniziato a versare la contribuzione a partire dal compenso relativo al mese di aprile 1996 (e non dal 1995). Il riscatto, per i periodi precedenti, previsto dall’art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [1] (legge finanziaria per l’anno 2000), è consentito in applicazione del Decreto del Ministro del lavoro 2 ottobre 2001.

3) La contribuzione prescritta (relativa a retribuzioni dovute per periodi di lavoro di oltre dieci anni precedenti) non è "riscattabile". In applicazione di quanto disposto dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962 [2], può chiedere la "costituzione della rendita vitalizia".

4) Gli iscritti alla Gestione separata, costituita presso l’INPS per i lavoratori "parasubordinati", in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282, possono chiedere il computo, nella Gestione stessa, di tutti i periodi di contribuzione che possono far valere presso altri Fondi, Casse o Gestioni.

 
Diritti e prestazioni per gli iscritti
Il regolamento della gestione separata INPS PAGINA PRECEDENTE
(Dm 282/96)
   
   
Con il Dm 2 maggio 1996, n. 282, è stato emanato il Regolamento concernente il regime pensionistico e le prestazioni in favore dei soggetti iscritti all’apposita Gestione separata costituita presso l’INPS dal 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le norme del Regolamento prevedono, tra l’altro, quanto segue. Il diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all’assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, si consegue secondo le disposizioni previste dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, per gli esercenti attività commerciali. I trattamenti sono liquidati con l’applicazione delle regole del sistema di calcolo contributivo e l’aliquota di computo, stabilita nella misura del 10 per cento dall’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è gradualmente elevata fino a raggiungere il 20 per cento. Sussiste la possibilità di ottenere, al verificarsi delle condizioni precisate dal Regolamento, una pensione supplementare e supplementi di pensione. Gli iscritti possono esercitare la facoltà di effettuare versamenti volontari dei contributi. I medesimi iscritti, nel caso in cui vantino contribuzione pressi l’AGO o altre forme di previdenza esclusive o sostitutive dell’Ago o presso le Gestioni speciali dell’INPS per i lavoratori autonomi, possono chiedere il computo di tale contribuzione, nella Gestione separata, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione del relativo ammontare, alle condizioni previste dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995. Il Regolamento detta, infine, norme transitorie volte a consentire, a coloro che dopo il 31 dicembre 1995 abbiano svolto o svolgano attività tra quelle considerate dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che abbiano compiuto o raggiungano i 65 anni di età nel quinquennio con inizio dal 30 giugno o dal 1° aprile 1996, di chiedere alla Gestione separata, nell’arco dello stesso quinquennio, il mantenimento dell’iscrizione o la cessazione dalla stessa. (25 luglio 2000)  


Dm n. 282 del 2 maggio 1996

 

 

Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all’assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. I trattamenti sono liquidati con il sistema contributivo e l’aliquota di computo, di cui all'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 335 del 1995, è stabilita nella misura del 10 per cento.

2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

3. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

Art. 2.
1. L’iscritto alla gestione separata di cui all’art. 1, qualora cessa l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l’iscritto presenta domanda di autorizzazione all’INPS, il cui accoglimento è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge n. 233 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data del 31 dicembre 2000, tale requisito è ridotto ad un anno.

2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’INPS, nella misura dovuta per l’anno precedente a quello della cessazione dell’attività lavorativa.

Art. 3.
1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

Art. 4.
1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:

a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;

b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all’art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell’interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.

Art. 5.
1. Fermo restando l’obbligo contributivo alla gestione di cui all’art. 1, i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.