Sentenza n.326-2003 del 15 aprile 2003 - Sezione giurisdizionale per la regione marche

Sentenza del 15 aprile 2003 n.326/03

 

 

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

GIUDICE UNICO : L. Borrelli

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente, maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo in data   4 agosto 1984 aveva richiesto alla propria Amministrazione l’equiparazione economica al trattamento  stipendiale attribuito alle corrispondenti qualifiche della Polizia di  Stato.

Avverso il diniego aveva presentato un articolato ricorso a questa Corte.

 Per l’odierna udienza  ha fatto pervenire  memoria nella quale si riporta al ricorso nel quale vi era l’esposizione delle norma di legge che disciplinano la materia e si sofferma sulla giurisprudenza favorevole di questa Corte dei conti.

Afferma in estrema sintesi nel ricorso che in buona sostanza la sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 ha  stabilito che i ricorrenti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e agli altri corpi di Polizia,  posti in quiescenza dopo l’entrata in vigore della  legge n. 121 del 1981, che avevano chiesto il trattamento economico previsto per i pari grado della Polizia di Stato,  hanno diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettante ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della legge  1 aprile 1981 n. 121 di riforma dell’amministrazione della Polizia di Stato, data dalla quale deve essere calcolata la progressione teorica retributiva ai fini della rideterminazione dello stipendio e\o della pensione e la prescrizione eventualmente applicabile solo per i ratei.

Il  Ministero della Difesa   si è costituito facendo presente che il riconoscimento non può essere concesso ai Sottufficiali dell’Arma, non ricorrenti, cessati dal servizio anteriormente al 20 giugno 1986.

 

DIRITTO

 

Il problema sollevato dal Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri concerne  l’estensione del trattamento economico riconosciuto agli Ispettori di Polizia in ragione delle analogie e delle identità con i compiti istituzionali attribuiti a taluni gradi dei Carabinieri in applicazione del principio generale secondo cui a mansioni uguali deve conseguire  uguale retribuzione.

Si rende necessario riportare il quadro giuridico di riferimento.

La legge n. 121 del 1981 recante il nuovo ordinamento dell’amministrazione della  Pubblica Sicurezza, conferiva, all’articolo 36, la delega al governo per la riorganizzazione dell’ordinamento del personale dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza in vari ruoli tra i quali figurava quello degli ispettori che, secondo le istruzioni della delega, doveva essere articolato in quattro qualifiche, delle quali occorreva determinare le corrispondenti funzioni.

Stabiliva all’articolo 43, XXVI e XVII comma,  l’estensione del trattamento economico previsto per la Polizia di Stato all’Arma dei Carabinieri con comparazione dei relativi gradi in base alla tabella C allegata alla legge stessa.

La tabella   nel disporre l’equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato alle altre forze di Polizia (tra le quali è annoverata l’Arma dei Carabinieri) non includeva le qualifiche degli ispettori in considerazione del fatto che non vi era corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento di Pubblica Sicurezza, né con i gradi del personale delle altre forze di Polizia.

Il problema della compatibilità tra gradi e qualifiche, richiamato nella nota in calce alla citata tabella, nasceva dalla constatazione che mentre prima dell’entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 la corrispondenza del trattamento economico degli appartenenti al corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (all’epoca, corpo militare) con quello dell’Arma dei Carabinieri, era rassicurata in base ad un dato omogeneo costituito dai gradi militari in cui ciascuna di dette forze si articolava,  a seguito della intervenuta riforma, il personale del disciolto corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza era transitato nella Polizia di Stato i cui appartenenti venivano ora inquadrati nel pubblico impiego fra i dipendenti civili dello Stato e di conseguenza la suddivisione di detto personale era articolata non più in gradi bensì in  ruoli suddivisi al loro interno in qualifiche ognuna delle quali  caratterizzata dal tipo di mansioni e di funzioni attribuite.

Si può affermare che la mancata inclusione nella tabella C delle qualifiche di ispettore di Polizia dipese dal fatto che all’epoca dell’emanazione della legge non erano stati ancora individuati i contenuti di dette qualifiche in quanto tale compito, all’art. 36, era stato demandato alla normativa delegata.

La delega legislativa veniva attuata dal governo con una serie di decreti delegati tra i quali il  D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 che, tra l’altro, agli artt. 25 e 26 provvedeva a definire ruolo e funzioni dei Sovrintendenti e degli Ispettori di Polizia. Pertanto solo a partire da detto provvedimento legislativo erano divenuti noti gli esatti contenuti di dette qualifiche.

Risulta che a seguito dell’attuazione della delega alcuni Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri iniziarono un lungo contenzioso rivendicando in virtù del principio generale della piena equiparazione economica tra Carabinieri e Polizia di Stato, sancita dalla legge n. 121 del 1981, l’estensione dei benefici retributivi riconosciuti agli Ispettori di Polizia.

La complessa vicenda giurisprudenziale che ne seguì si snodò attraverso i due gradi della giustizia amministrativa (sentenza del Tar Lazio 1614 dell’11 novembre 1989 e del Consiglio di Stato Sezione Quarta, n.986  del 25 novembre 1991) e vide l’intervento della  Corte Costituzionale la quale chiamata in causa dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 277 del 3 giugno 1991, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, comma 17, della legge n. 121 del 1981, dell’allegata tabella  C (come modificata dalla legge n. 569 del 1982) e della nota in calce alla medesima tabella in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non includevano le qualifiche degli Ispettori di Polizia tra quelle equiparabili  ai gradi dei Sottufficiali dei Carabinieri,  così omettendo la individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate da questi ultimi con quelle attribuite al personale di Polizia di Stato.

 A parere della  Corte Costituzionale, infatti,: “….. una volta che lo stesso legislatore ha già ritenuto di estendere ai Carabinieri (art. 43, 16° comma, della legge n. 121 del 1981) il trattamento retributivo della Polizia di Stato, l’equiparazione prevista dall’articolo 43, comma 17°, fra i vari livelli delle due categorie di personale, suddivise la prima in gradi e la seconda in qualifiche, sarebbe dovuta risultare, nella richiamata tabella  C, come determinata in base al ““criterio funzionale””, perché il solo idoneo a render  omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale inquadrato nei rispettivi apparati secondo articolazioni diverse”.

A  seguito della pronuncia di incostituzionalità il legislatore è intervenuto  in materia con il decreto-legge 7 gennaio 1992 n. 5 (legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216) recante la disciplina della perequazione del trattamento economico dei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della  Corte Costituzionale n. 277 del 1991 e alla esecuzione dei giudicati, fissando la decorrenza dei nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i Sottufficiali non ricorrenti,  mentre per i ricorrenti che fossero stati parte nei giudizi conclusisi con le sentenze menzionate nell’articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 1992 dalle date delle sentenze che li riguardavano. Detta legge ha avuto il vaglio di legittimità costituzionale con sentenza n. 455 del 23 dicembre 1993.

L’amministrazione ha interpretato la normativa nel senso di richiedere,  ai fini del riconoscimento del diritto all’estensione dei benefici economici stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, la permanenza in servizio dei ricorrenti   al 20 giugno 1986.

La questione sottoposta all’esame di questo giudice concerne la concreta applicabilità del decreto-legge 7 gennaio 1992 n.5,  come convertito nella legge 6 marzo 1992 n. 216 al fine di statuire  sul diritto degli interessati, collocati a riposo prima del 20 giugno 1986, di vedersi riconoscere, sotto il profilo economico-retributivo, l’equiparazione  in base alla sentenza della  Corte Costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991.

La  Corte Costituzionale, con la sentenza n. 277 del 1991, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del  più volte articolo 43,  XVII comma e tabella C dalla legge n. 121 del 1981.

La citata sentenza, come espressamente detto in motivazione, non ha carattere additivo, nel senso cioè che non ha stabilito a quali qualifiche della Polizia di Stato dovessero  essere equiparate le funzioni dei sottufficiali dell’Arma di Carabininieri, e, conseguentemente,  quale livello retributivo dovesse ai medesimi spettare; anzi come risulta espressamente  dalla predetta  motivazione viene “fatta salva la possibilità  di continuare in via transitoria ad erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla citata disposizione, fino alle determinazioni conseguenti alla pronuncia”.

            Orbene le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale operano con effetto retroattivo sui rapporti ancora pendenti cui si riferisce la norma, sicché dal giorno successivo alla pubblicazione  questa non può più trovare applicazione, se non nel testo depurato dal vizio di incostituzionalità (Corte cost. n. 139 del 1984 Corte cost. n. 49 del 1970; n. 127 del 1966; n. 58 del 1967).

A tale sentenza  è seguita la legge 6 marzo 1992 n. 216, di conversione in Legge del decreto-legge 7 gennaio 1991 5, relativa alla perequazione del trattamento economico dei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della  Corte Costituzionale n. 277 e alla esecuzione dei giudicati, che fissava la decorrenza dei nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i Sottufficiali non ricorrenti,  mentre per i ricorrenti dalle  date  delle sentenze che li riguardavano.

Sulla materia vi è giurisprudenza della  Corte dei conti.

Le Sezioni Giurisdizionali sia Regionali che di Appello (Sez.II, n. 87\98\A, 59\99\A, 101\99\A, 278\99\A, 279\99\A, 117\00\A, 349\00\A) si sono pronunciate in più occasioni e salvo rare voci discordanti è prevalso l’orientamento secondo il quale la riliquidazione spetta con decorrenza economica dal 1 gennaio 1992 a tutti i Sottufficiali ancora in servizio al momento di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Detto orientamento viene condiviso da questo organo Giudicante il quale riconosce  che il diritto a percepire gli aumenti in questione è da ritenere insorto in forza della legge n. 121 del 1981 mentre la legge n. 216 del 1992 ha unicamente regolamentato la decorrenza economica di tale diritto.

Discende infatti dalle norme che disciplinano l’efficacia delle sentenze della  Corte Costituzionale che una volta che la  Corte  abbia dichiarato costituzionalmente  illegittime alcune disposizioni, queste siano cassate dall’ordinamento  con il conseguente automatico riespandersi delle norme di carattere generale nei cui confronti quelle cassate si ponevano come specifiche.

Poiché è fuor di dubbio che la legge n. 121 del 1981 ha riconosciuto ai Sottufficiali dei Carabinieri il diritto all’equiparazione con i pari grado della Polizia di Stato e poiché la  Corte Costituzionale ha annullato solo le tabelle che disciplinano in concreto tale equiparazione, ne consegue che il non riconoscere efficacia  ex tunc alle norme che sanciscono il  suddetto diritto e che non sono state l’oggetto della sentenza costituzionale di cui trattasi e, non applicarle nei confronti di tutti i rapporti non ancor esauriti alla data di  vigenza della citata legge n. 121 sarebbe in contrasto con i principi di diritto  intertemporale e sostanziale che regolano il nostro ordinamento (Sez.II, n. 59\99\A).

Infatti a ben guardare,  la suprema  Corte aveva allora, comunque, stabilito il principio operativo in base al quale a parità di funzioni deve corrispondere identico trattamento economico, privilegiando in sostanza la valutazione concreta delle funzioni al di là della dizione espressa. 

La sentenza n. 277 della  Corte Costituzionale non aveva perciò determinato alcun vuoto giuridico per cui la legge n. 121 del 1981 doveva trovare attuazione senza la necessità di ulteriori interventi normativi per quanto concerne la comparazione delle qualifiche dei Sottufficiali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

La legge n. 216 del 6 marzo 1992 poteva solo determinare, come in effetti ha determinato, una diversa decorrenza economica di tale equiparazione, in tali limiti è risultata scevra da vizi di legittimità costituzionale (sentenza della  Corte Costituzionale n. 455 del 15-23 dicembre 1993).

 Il  ricorrente era in servizio alla data della   emanazione della legge 121 e, pertanto, il ricorsi va   accolto nel senso che allo  stesso si deve riconoscere il diritto alla equiparazione economica retributiva con gli appartenenti alle qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato: agli effetti giuridici sin dall’entrata in vigore della legge n 121 del 1981 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1992,  data dalla quale il   trattamento pensionistico deve essere  riliquidato con l’applicazione della equiparazione retributiva disposta dalla succitata norma, con interessi e rivalutazione monetaria.

Inoltre, in ragione del più recente orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza delle SS.RR. della  Corte dei Conti n. 10/2002 del 26 giugno 2002, depositata il 18\10\2002, ed ai sensi dell’art. 429, c.3°,c.p.c, spetta sui ratei pensionistici dovuti, la maggior somma tra interessi e rivalutazione, quest’ultima calcolata anno per anno con gli indici di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c..

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

la  Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

accoglie il ricorso sopra indicato e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico  con l’applicazione della equiparazione retributiva alle qualifiche corrispondenti del personale della Polizia di Stato, ai sensi della legge n. 121 del 1981, con effettivo pagamento degli arretrati dal 1° gennaio 1992.

Sul maturato economico spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria come esposto in motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in  Ancona, lì 10 aprile 2003.

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 15/04/2003