PensioniLex risponde ai quesiti che, secondo il giudizio della
redazione, hanno interesse di carattere generale. Vanno inviati a
pensionilex@kataweb.it. Le
risposte sono curate dagli esperti del Sindacato pensionati italiani (Spi)
della Cgil.
|
Requisiti | ||
Non ricongiungibili contributi da dipendente e da autonomo |
![]() |
|
(Richiesta di Informazione 13.9.2002) | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
Ad oggi ho 27 anni e 9 mesi come
Lavoratore Dipendente, ed ho 52 anni di età (sono nato nel 1950 ed ho
iniziato il lavoro nell’ottobre 1966) Dal 1995 svolgo attività come
Lavoratore autonomo, cassa INPS 10% (attualmente 14,5%) e da aprile 1996
verso tale contributo (mediamente 8 - 10 milioni di lire annui /
4.200/5.200 euro). Desidero sapere quando potrò andare in pensione e se
è possibile il ricongiungimento dei contributi in modo automatico (senza
versamento di soldi). Colgo l’occasione per salutarla e anticipatamente
La ringrazio. Lettera firmata (13 settembre 2002) |
||
La contribuzione per attività di collaborazione coordinata e continuativa è stata possibile da aprile 1996, come Lei ha indicato, ma è prevista la possibilità di riscattare i periodi precedenti. I periodi di contribuzione da lavoro dipendente e da attività coordinata e continuativa non sono ricongiungibili. Lei può o liquidare tutta la Sua posizione assicurativa nella Gestione separata per i lavoratori parasubordinati ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 282/1996, ma non prima del compimento del 57° anno di età, oppure liquidare due distinte pensioni: la pensione spettante dalla Gestione separata per i lavoratori parasubordinati ai sensi dell’articolo 1 dello stesso DM n. 282/1986 (non prima del compimento del 57° anno di età) e la pensione di vecchiaia, spettante dal FPLD dell’INPS per i contributi da lavoro dipendente, al compimento del 65° anno di età. |
||