Statali militari
Quando vanno in pensione i lavoratori precoci PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Sono nato nel 1960; ho iniziato a lavorare nel 1975 nel settore alberghiero; nel febbraio 1978 mi sono arruolato nell’Arma dei Carabinieri. Quindi, attualmente, avrei maturato 26 anni di contributi nell’Arma; due anni e 9 mesi nell’attività alberghiera come lavoratore precoce; 5 anni di maggiorazione in base all’articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977, già riscattati. Quello che vorrei sapere è se l’attuale normativa che regola la maturazione dei requisiti per i lavoratori precoci può, e in che maniera, essere applicata nel mio caso. Comunque, vorrei sapere, con questi anni maturati quando potrò avere il diritto alla pensione? (27 luglio 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

I requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, da parte dei militari, sono stabiliti dall’ articolo 6 del DLgs n. 165/1997; tale disposizione non fa alcun riferimento ai cosi detti "lavoratori precoci".

In base alle disposizioni del comma 2 del citato articolo 6, per il diritto alla pensione di anzianità è richiesta l’età di almeno 53 anni e la maturata un’anzianità contributiva tale da far raggiungere l’aliquota dell’80 per cento per il calcolo della pensione: 44 per cento per i primi 20 anni di anzianità contributiva; aumentata di 3,6 punti, su base annua, per l’anzianità contributiva eccedente i primo 20 anni e acquisita entro il 31 dicembre 1997 e di 2 punti, su base annua, per l’anzianità contributiva acquisita a partire dal 1° gennaio 1998.

Se Lei, in base all’ articolo 2 della legge n. 29/1979, ha ricongiunto i due anni e 9 mesi di lavoro alberghiero, i primi 20 anni di anzianità contributiva - considerando anche la maggiorazione di cui all’ articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977 - dovrebbe averli maturati a luglio 1992.

L’aliquota del 44 per cento, maturata nel mese di luglio 1992, va incrementata di 3,6 punti, su base annua, per l’anzianità maturata tra il luglio 1992 e dicembre 1997. Considerando anche la maggiorazione di cui all’ articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977, l’incremento è di 23,4 punti. Aggiungendo ulteriori 2 punti, su base annua, per l’anzianità acquisita a partire dal 1° gennaio 1998 (e considerando la maggiorazione di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977, fino alla concorrenza dei cinque anni), l’aliquota dell’80 per cento l’ha maturata nel mese di agosto 2003.

Avendo già acquisita la "massima anzianità contributiva" prevista dall’ordinamento di appartenenza, come previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del DLgs n. 165/1997, il diritto alla pensione di anzianità lo perfezionerà con il compimento del 53° anno di età.