Statali militari La pensione di un carabiniere inabile PAGINA PRECEDENTE         Sono un Carabiniere che alla data odierna ha 26 anni utili a pensione, compresa la maggiorazione di un anno ogni cinque anni di servizio. Sono stato riformato con la seguente frase “non idoneo al s.m.i. ma idoneo al transito nel ruolo dei civili”. La domanda è la seguente: mi spetta la pensione per gli anni maturati nell’Arma essendo stato riformato dai CC. Chiedo inoltre: il DPR n. 1092 del 73 è stato abolito? L’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999 n. 266, ha introdotto un beneficio secondo il quale ai i militari che saranno riformati, perché non più idonei al servizio d’istituto, spetta una pensione minima se transitano, a domanda, ad altro ente. Se non presento la domanda entro trenta giorni cosa succede? (6 aprile 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

Se non chiede di transitare nei ruoli dell’Amministrazione civile e, quindi, risolve il rapporto di lavoro, Le spetta la pensione d’invalidità ordinaria, liquidata sulla base dei 26 anni di anzianità contributiva utile che può far valere, o la pensione privilegiata, se le menomazioni che l’hanno reso inabile sono riconosciute "dipendenti da cause di servizio". Se alla data del 31 dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di anzianità contributiva, la quota di pensione relativa all’anzianità assicurativa dal 1° gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione, sarà calcolata con il sistema contributivo.

Il DPR n. 1092/1973 non è stato soppresso.

L’articolo 14, comma 5, della legge n. 266/1999 [1] non ha introdotto alcun particolare beneficio ma ha stabilito che il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri, giudicato non idoneo al servizio militare, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal DPR 24 aprile 1962, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati.

Se l’inidoneità è determinata da infermità o lesioni riconosciute dipendenti da cause di servizio, ha diritto alla pensione privilegiata d’invalidità e tale pensione, in base all’articolo 139 del DPR n. 1092/1973, è cumulabile con la retribuzione dovuta in relazione al nuovo rapporto di lavoro nei ruoli del personale civile.