Quesito
Come usare la supervalutazione di servizio
 
Il Ministero della Difesa mi riconosce anni 2 e mesi 5 di supervalutazione di servizio, in base all'art. 19 del DPR n. 1092/1973 e all'art. 17 della legge n. 187/1976, per il periodo prestato in Marina Militare e congedadomi da dipendente statale in servizio permanente effettivo. È stata costituita presso l'INPS la mia posizione assicurativa, ma nel mio estratto conto contributivo non figurano questi anni di supervalutazione. Essendo un lavoratore in mobilità vorrei fare la domanda di pensionamento e farmi riconoscere questi anni utili al raggiungimento del massimo degli anni di anzianità. Ne ho diritto? Come devo impostare la domanda in modo che non ci siano equivoci? (05 aprile 2005)
 
(Lettera firmata)

La posizione assicurativa presso l’INPS è costituita in applicazione dell'articolo 124 del TU di cui al DPR n. 1092/1973. Il comma 1 di tale articolo stabilisce, genericamente, che si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa "per il periodo di servizio prestato".

Fino al 1992, per i pubblici dipendenti, si faceva riferimento al "servizio effettivo" e al "servizio utile" per distinguere tra l’anzianità che dava diritto alle prestazioni pensionistiche e l’anzianità utilizzata per il calcolo dell’importo della pensione.

Dal 1993, con l’introduzione del concetto di "anzianità contributiva", operata con il DLgs n. 503/1992, anche per i pubblici dipendenti, la distinzione tra "servizio effettivo" e "servizio utile" è venuta meno. Lo stesso INPS, che ha preso in gestioni le pensioni dei ferrovieri, ha precisato con estrema chiarezza, anche a mezzo di uno specifico Messaggio [1], l’innovazione.

Pertanto, a nostro avviso, dal 1993, in occasione della costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, si deve tenere conto dell’intera anzianità contributiva maturata nel precedente ordinamento.

È opportuno che si consulti con la locale sede di un Istituto di patronato, quale ad esempio l’INCA il cui indirizzo può rilevarlo dal sito http://www.inca.it/, per concordare l’impostazione dell’eventuale ricorso.

NOTE


[1] INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 329 del 12 dicembre 2001

Oggetto: Fondo speciale dipendenti delle ferrovie dello Stato Spa – Anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione.

 

Con le circolari n. 157 del 1 agosto 2001 e n. 204 del 20 novembre 2001 sono stati, fra l’altro, illustrate le disposizioni di carattere generale che disciplinano il trattamento di quiescenza dei lavoratori iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa.

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in merito ai requisiti contributivi necessari per acquisire il diritto a pensione e, in particolare, al significato da attribuire al termine "anzianità contributiva" ed alla sua corrispondenza con i temini di "servizio effettivo" e di "servizio utile" che, nell’ambito dell’ordinamento del Fondo speciale, definivano, rispettivamente, i periodi utili per l’acquisizione del diritto a pensione ed i periodi utili alla determinazione della misura della pensione.

Mentre per l’illustrazione più dettagliata si rimanda al capitolo 1 della circolare n. 157 del 1 agosto 2001, si precisa che, ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione, si considerano tutte le anzianità relative a contribuzioni obbligatorie, figurative, volontarie e da riscatto. Per l’accesso al diritto alla pensione di anzianità di tutti gli iscritto al Fondo, compresi i lavoratori considerati "eccedentari", si considerano anche gli aumenti di valutazione di cui all’art. 217 del TU 29 dicembre 1973, n. 1092.

Fanno eccezione i lavoratori considerati "eccedentari" nel caso in cui acquisiscano il diritto alla pensione di anzianità ai sensi dell’art. 1, comma 27 lettera a), della legge n. 335/1995 in base alla quale il diritto si consegue – fermo restando l’età anagrafica prevista dalla tabella B allegata alla legge n. 335/95 – al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva prevista dalla normativa previdente compresa l’applicazione dei coefficienti di riduzione di cui alla legge n. 537/93. Per tali lavoratori non devono essere considerati, pertanto gli aumenti di valutazione di cui all’articolo 217 del TU n. 1092/1973.

IL DIRETTORE CENTRALE - DE STEFANIS