REPUBBLICA ITALIANA

 
 
N.             Reg. Sent.
   
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO    
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^- ter      

 
 

composto da

      dr. Francesco Corsaro     Presidente

      dr. Umberto Realfonzo     Consigliere-rel.

      dr. Stefano Fantini      Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 8487/1992 R.G. proposto da ...... ED ALTRI (come da elenco allegato composto da pagine 1), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Colnago e Ernani D’Agostino, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, in Via Ugo de Carolis n. 64;

contro

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;

- l’ex ENPAS – Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali (oggi INPDAP), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

- il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della reiezione delle istanze dei ricorrenti dirette al computo, ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di 6 scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante computati sui miglioramenti di cui alla L. n. 468/1987

e per il riconoscimento

dei relativi diritti.

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 18 novembre 2004 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l’Avv. D’Agostino e l’Avv. dello Stato Tortora.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO  e  DIRITTO

I ricorrenti, ex-Carabinieri ed ex-militari cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 16 novembre 1987 ed il 12 agosto 1990, chiedono l’accertamento del loro diritto all’attribuzione dei 6 scatti stipendiali ai fini pensionistici e dell’indennità di buonuscita calcolati sul complesso dei miglioramenti attribuiti dalla Legge 14 novembre 1987 n. 468, di conversione del D.L. 16 settembre 1987 n. 379.

Con un’unica rubrica di gravame si deducono la violazione dell’art. 15 bis della L. n.468/1987 in relazione all’art. 11 della L. 8 agosto 1990 n. 231; ed eccesso di potere per illogicità, disparità ed ingiustizia manifesta.

Il Ministero della Difesa si è solo formalmente costituito in giudizio.

   1. Deve in via pregiudiziale rilevarsi come questo TAR difetti di giurisdizione sulla parte di domanda concernente la richiesta di integrazione della pensione con il computo dei 6 scatti stipendiali sui miglioramenti di cui alla L. n. 468/1987.

Si deve al riguardo ricordare come a norma degli art. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cassazione civile, sez. un., 7 novembre 2000, n. 1149).

   2. Deve invece essere accolta la parte di domanda concernente l’indennità di buonuscita.

I ricorrenti, ricordano che, il comma 15 bis dell'art. 1della legge 14 novembre 1987 n. 468 (di conversione del d.l. 16 settembre 1987 n. 379), ha attributo --  ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti-- “sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante” ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Assumono altresì che, successivamente, l’art. 20 della legge n. 232  del 1990 recante l’interpretazione autentica del comma l dell'art. 6 bis della legge n. 472/1987 (concernente l'accordo per il triennio 1988 - 1990 relativo al personale della Polizia di Stato, del Corpo Forestale e degli Agenti di custodia) ha precisato che l'espressione "sei scatti di stipendio" dovesse essere interpretata nel senso che i medesimi dovevano essere calcolati sull'ultimo stipendio, compresivo di R.I.A. e dei benefici stipendiali ex L. n. 668/86 e n. 472/1987.  Pertanto, grazie alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 20 della L. 231 del 1990, al personale di cui sopra l'aggiunta dei sei scatti era stata calcolata in relazione all'ultimo stipendio virtualmente maturato dagli interessati.

Al contrario per i sottufficiali delle FF. AA., dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quali i ricorrenti, l’art. 11 della L. n. 231/1990 era stato illegittimamente applicato a far data dall’entrata in vigore della stessa, computando cioè i sei scatti utili ai fini della buonuscita sul trattamento in possesso al 31.12.1986 e non su quello risultante dall’applicazione dei miglioramenti di cui alla L. n. 468/1987.

L’assunto è meritevole di accoglimento.

In primo luogo si deve annotare come l'art. 11 della l. n. 232 del 1990 ha precisato che gli scatti di anzianità attribuiti al personale collocato a riposo delle forze armate, dei carabinieri e della guardia di finanza riconosciuti dalla l. n. 468 del 1987 devono essere calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli altri benefici stipendiali. Tale disposizione però non ha carattere innovativo, ma costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 15 bis  della l. 14 novembre 1987 n. 468, di conversione del d.l. 16 settembre 1987 n. 379. Al riguardo la stessa tecnica legislativa utilizzata (adozione di una disposizione integralmente sostitutiva di altra) rende evidente l’intento del legislatore di rimediare ad una situazione di incertezza applicativa cagionata dalla precedente formulazione letterale della medesima disposizione. E ciò anche al fine di equiparare il regime con quanto espressamente disposto dalla pressoché contemporanea L. n. 232 del 1990, concernente la medesima fattispecie riferita alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo degli agenti di custodia.

Ne consegue che il metodo di calcolo previsto nella cit. l. n. 232 deve essere retroattivamente applicato anche agli interessati che siano stati collocati a riposo nella vigenza della L. n. 468 del 1977, ma prima del successivo intervento interpretativo del legislatore in materia (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 13 febbraio 2002, n. 271 Corte Conti, Sez. Contr. 6 ottobre 1995, n. 130; C. Conti reg. Toscana, Sez. Giurisd. 20 aprile 1998, n. 193).

Pertanto il beneficio dei sei scatti di stipendio a favore dei sottufficiali delle forze armate introdotto dall'art. 1 comma 15 bis, della l. 14 novembre 1987 n. 468, di conversione del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, si applica a tutti i destinatari dei benefici stipendiali introdotti da tale legge che erano cessati nel periodo preso a riferimento dalla legge stessa (triennio 1986-1988).

Ai predetti sottufficiali va dunque liquidata la indennità di buonuscita computando i sei scatti, previsti dall'art. 1, comma 15 bis, l. 14 novembre 1987 n. 468 calcolati (così come espressamente previsto dall'art. 1, comma 15 nel testo sostituito dalla L. 8 agosto 1990 n. 231) sull'ultimo stipendio, sulla retribuzione individuale di anzianità, sugli scatti maturati e tenendo conto dei benefici di cui alla L. n.468/1987 (escluso l'assegno di funzione istituito dalla normativa precedente alla cit. l. n. 231 del 1990 e non espressamente richiamato in quest'ultima: cfr. anche C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 9 maggio 2003, n. 551).

Né, nel presente caso, l’INPDAP ha per contro eccepito alcunché in contrario.

Il ricorso deve dunque essere accolto e per l’effetto deve essere dichiarato diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della buonuscita nei sensi di cui in motivazione.

Quanto agli accessori si ricorda come, ai sensi dell’art.22, comma 36 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi dovrà essere effettuato limitatamente agli importi spettanti fino al 1.1.1995; sulla somma dovuta quale rivalutazione non dovranno essere calcolati né gli interessi e né l’ulteriore rivalutazione, mentre sulle somme dovute a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (cfr. A.P. Cons. Stato, 15 giugno 1998 n. 3).

Sussistono sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :

   1) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso nella parte concernente la richiesta di rivalutazione della pensione.

   2) accoglie il ricorso nella parte concernente l’indennità di buonuscita, e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla liquidazione definitiva della stessa nei sensi di cui in motivazione, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme con i relativi accessori del credito.

   3) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del  18 novembre 2004.

IL  PRESIDENTE      dr. Francesco Corsaro 
 

IL CONSIGLIERE-EST.     dr. Umberto Realfonzo