N. 2199 REG. SENT.

ANNO 2005

n.  841  Reg. Ric.

Anno 2002 
 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 841/02 proposto da xxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele De Paola ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, via dei Medici, 2;

c o n t r o

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica e il COMANDO REGIONALE CARABINIERI REGIONE FRIULI, in persona del Comandante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

- l’I.N.P.D.A.P. - ROMA , non costituitasi;

per il riconoscimento

del diritto alla computabilità nella indennità di buonuscita dei benefici giuridici ed economici maturati all’1.1.1985 di cui al DPR 344/1983 a favore degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, a seguito di sentenza 27.10.97 301/M/97 della Corte dei Conti Sez.Reg.Friuli Venezia Giulia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 maggio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Rossi delegato da G.De Paola e l’avv.dello Stato U.Casali;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO  e DIRITTO

        Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo il 17 luglio 1983, ha chiesto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con i benefici economici previsti dal d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983 (accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie), maturati al 1° gennaio 1985, richiamando la sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. Friuli Venezia Giulia, 27 ottobre 1997, n. 301/M/97, che gli ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico secondo le stesse cadenze previste dal d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 (accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato) per i miglioramenti dello stipendio intervenuti dopo la cessazione dal servizio ma nell’ambito del triennio 1983-1985.

      Occorre preliminarmente precisare che la disciplina applicabile è quella prevista dal d.P.R. n. 69 del 1984. Nonostante l’imprecisa indicazione del testo normativo nel ricorso, la domanda è sufficientemente determinata nella sostanza e, indirettamente, attraverso il richiamo alla sentenza della Corte dei conti.  

      Nel merito il ricorso è infondato.

      La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con specifico riferimento all’indennità di buonuscita, ha precisato che i miglioramenti economici previsti da un contratto collettivo, se scaglionati nel tempo, non possono che riguardare il personale in servizio alla data delle singole cadenze degli aumenti, salvo che non vi siano specifiche disposizioni in senso diverso (Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 1997, n. 651; Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4705; Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2003, n. 1761). Lo stesso principio è stato affermato anche in materia di trattamento pensionistico (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 431).

      In concreto occorre stabilire se si tratti di obbligazione unica, che sorge interamente sin dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto, salva la dilazione di pagamento in tre tempi, o invece di tre obbligazioni distinte, che insorgono alle tre date in cui è previsto il pagamento.

      La seconda interpretazione è corroborata dalla previsione esplicita della rilevanza dei soli importi “effettivamente corrisposti” dei nuovi stipendi ai fini, tra l'altro, del computo del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita (Cons. Stato, sez. VI, n. 4705 del 2002 cit.).

      Nel caso in esame l’art. 10 del d.P.R. n. 69 del 1984 così dispone:

      “Effetti dei nuovi stipendi. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.”

      Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

      il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I,  respinge il ricorso. Spese compensate.

      Così deciso in Firenze il 4 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

      Giovanni Vacirca   Presidente, est.

      Andrea Migliozzi   Consigliere

      Eleonora Di Santo   Consigliere

F.to Giovanni Vacirca, est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 MAGGIO 2005

Firenze, lì 16 MAGGIO 2005

                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                                 F.to Mario Uffreduzzi

                                                                                                             m.p.

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               Ric. n. 841/02