INPDAP

DIREZIONE CENTRALE

TFS/TFR e Previdenza Complementare - Ufficio II - Previdenza complementare

Nota Operativa 22.3.2006 n° 4

 

 

OGGETTO: Proroga del termine per l’esercizio dell’opzione per il TFR. Accordo ARAN SINDACATI DEL 02/03/2006

 

1. Proroga del termine per l’opzione per il TFR.

E’ stato differito al 31/12/2010 il termine per esercitare l’opzione riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto. Nell’accordo del 02/03/2006 si legge che “ il termine del 31/12/2001 già prorogato al 31/12/2005, viene ulteriormente differito al 31/12/2010, salvo che non intervengano, nel frattempo, disposizioni legislative diverse ovvero ulteriori proroghe”.

A questo proposito è utile richiamare le principali norme in materia che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR).

La facoltà di chiedere la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata introdotta, come ricordato nella nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005, dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

La disciplina dell'opzione è stata, però, dettagliata dall'art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. In base a questa norma, l'opzione avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all’adesione stessa. In altre parole, non è possibile optare per il TFR senza aderire al fondo e, viceversa, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR in tutti quei casi in cui il lavoratore sia in regime TFS L'opzione riguarda tutti quei lavoratori pubblici in regime di trattamento di fine servizio (buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito prima del 1° gennaio 2001.

Va rilevato che il termine per l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione, fissato inizialmente al 31/12/2001 dall’articolo 2, comma 3, dell’Accordo Quadro Nazionale 29 luglio 1999, era stato differito al 31/12/2005 dall'Accordo del 18 dicembre 2001. Tale termine risulta quindi differito ulteriormente al 31 dicembre 2010 dall’Accordo del 2 marzo 2006.

Anche se l'art. 1 del Dpcm, così come formulato, non sembrerebbe richiedere una dichiarazione specifica per l'esercizio dell'opzione, per una maggiore trasparenza si stima opportuno prevedere una formale presa d'atto da parte del lavoratore. A questo proposito l'Inpdap ha predisposto il testo di un apposito quadro (allegato nota operativa del 25/05/2005 n. 11 alla quale si rinvia) che è messo a disposizione dei fondi pensione affinché possa essere inserito nel modulo di adesione. In questo quadro sono richiamate le conseguenze dell'adesione circa la trasformazione del TFS in TFR ed è richiesto al lavoratore di apporre la propria firma anche su questa parte.

In proposito, si ricorda che il Fondo pensione complementare Espero, accogliendo la proposta dell'Inpdap, ha già inserito il quadro in questione nei rispettivi moduli di adesione rispetto ai quali la Covip non ha sollevato rilievi avendo verificato la rispondenza di questo documento e della scheda informativa alla normativa vigente e allo schema generale definito dalla Commissione stessa (cfr. nota operativa 11 del 25/05/2005 già richiamata).

Nei casi in cui si rilevi che il lavoratore aderente al fondo pensione, rientra nella categoria degli optanti per il TFR, pur avendo omesso di compilare e sottoscrivere il quadro del modulo di adesione relativo all’opzione, la sottoscrizione della sezione può essere chiesta al lavoratore e successivamente acquisita, utilizzando il modulo che riporta la sola sezione relativa all’opzione, riprodotta secondo il facsimile contenuto nell’allegato alla nota operativa 11 del 25/05/2005 più volte richiamata. Per segnalare alle amministrazioni datrici di lavoro la mancanza della firma nella sezione del modulo di adesione relativa all’opzione e per la conseguente richiesta di sottoscrizione da parte del lavoratore, si può usare il modulo a scelta multipla di segnalazione delle anomalie allegato alla nota operativa del 6 dicembre 2005, n. 27. (tale modulo annulla e sostituisce quello allegato alla nota del 25 marzo 2005 n. 5, alla quale si rinvia per le istruzioni in materia di segnalazione delle anomalie).

Va infine precisato che il citato termine del 31 dicembre 2010 non è da ricollegare in alcun modo al termine che il Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252, di revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari, ha previsto per il conferimento tacito per la destinazione del TFR.

Si segnala che il decreto 252 citato, per il momento, non trova applicazione per i pubblici dipendenti, per i quali continua ad applicarsi la previdente normativa.

 

Il Dirigente Generale

Dr. Maurizio Manente

 

 

Principali circolari, informative e note già emanate contenenti riferimenti all'estensione del tfr e alla previdenza complementare per i dipendenti pubblici:

 

- Circolare dell'8 giugno 2000, n. 29 (per le parti non modificate dalla circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)

- Circolare del 26 ottobre 2000, n. 45 (per le parti non modificate dalla circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)

- Informativa dell'11 gennaio 2001, n. 1

- Circolare del 12 marzo 2001, n. 11

- Informativa del 31 maggio 2001, n. 414

- Informativa del 12 ottobre 2001, n. 562 (*)

- Informativa del 19 marzo 2002, n. 7

- Circolare del 1° agosto 2002, n. 30

- Informativa del 18 marzo 2003, n. 5

- Informativa del 10 aprile 2003, n. 7

- Informativa del 10 aprile 2003, n. 16 (*)

- Informativa del 7 luglio 2003, n. 9

- Informativa del 5 agosto 2003, n. 12

- Circolare congiunta Miur - Inpdap del 21 luglio 2004, n. 58

- Circolare del 27 ottobre 2004, n. 59

- Nota del Direttore Generale del 3 novembre 2004, prot .n. 277 (*)

- Nota operativa del 3 dicembre 2004, n. 15 (*)

- Nota operativa del 25 marzo 2005, n. 5 (*)

- Nota operativa del 29 aprile 2005, n. 9 (*)

- Nota operativa del 25 maggio 2005, n. 11

- Nota operativa del 25 luglio 2005, n. 16

- Circolare del 26 agosto 2005, n. 36 (*)

- Nota operativa del 26 settembre 2005, n. 20

- Nota operativa del 30 settembre 2005, n. 22

- Nota operativa del 4 novembre 2005, n. 25 (*)

- Nota operativa del 06 dicembre 2005, n. 27(*)

accordo quadro sul superamento del termine indicato all’art. 2, comma 3, dell’AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

A seguito del parere favorevole espresso il 7 febbraio 2006 dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al rinvio del termine indicato all’art. 2, comma 3 dell’AQN 29/07/1999 in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici e della certificazione positiva resa in data 24 febbraio 2006 dalla Corte dei Conti, il giorno 2/03/2006, alle ore 11, nella sede dell’ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l’ARAN, nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato) e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni:

CGIL (firmato)

CISL (firmato)

UIL (firmato)

CONFSAL (firmato)

CONFEDIR (firmato)

RdB/CUB (non firmato)

CIDA (firmato)

COSMED (firmato)

CISAL (firmato)

USAE (firmato)

CGU (firmato)

CONFINTESA (con riserva) (firmato)

- Visto l’AQN 29/07/99 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;

- Vista la L. 335/95

- Visto il D.lgs. 124/93 e successive aggiunte e modificazioni

- Visto il DPCM 20/12/99

- Visto il DPCM 02/03/01 modificativo ed integrativo del DPCM 20/12/99

- Visto l’AQN dell’8 maggio 2002 che ha prorogato il termine d’opzione al 31/12/2005

- Considerato che sono tuttora in atto le iniziative per l’istituzione dei Fondi pensione complementare per i pubblici dipendenti;

viene sottoscritto il seguente accordo sul superamento del termine indicato nell’art. 2, comma 3,

dell’AQN 29/07/99 sul TFR e sui Fondi Pensione complementare:

 

Articolo Unico

Il termine del 31 dicembre 2001, indicato dall’art. 2, comma 3, dell’AQN 29/07/99, è ulteriormente

differito al 31 dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da

concordare.