MASSIMO MINNITI e FRANCESCO MINNITI (*)

Infermità dipendente da causa di servizio ed equo indennizzo


 

SOMMARIO: 1) Premessa. – 2) Le fonti. – 3) Presupposti per il riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio. – 4) Prestazioni connesse al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio. - 5) Il DPR 29.10.2001 n. 461  - 6) L’equo indennizzo. - 7) Casistica giurisprudenziale.

1) Premessa.

Il riconoscimento dei benefici connessi all’accertamento di infermità dipendente da causa di servizio (tra cui l’eventuale concessione dell’equo indennizzo) costituisce una prestazione previdenziale i cui destinatari sono tutti i dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti alla carriera dirigenziale, alle forze dell’ordine ed ai corpi militari. Trattasi di una prestazione specifica e limitata ai lavoratori del settore pubblico che abbiano contratto un’infermità o riportato una lesione traumatica per ragioni e/o fatti connessi allo svolgimento del servizio cui sono addetti.

Questa forma di tutela previdenziale non esclude, tuttavia, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail [1]; infatti, le due prestazioni sono distinte ma complementari, anche perché dalla somma liquidata a titolo di equo indennizzo andrà detratto quanto eventualmente corrisposto dall’Inail, non essendo possibile cumulare due prestazioni previdenziali per la stessa infermità o lesione. Anzi, ben può parlarsi di prestazione sussidiaria rispetto a quella obbligatoria garantita dall’Inail contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali.

Infatti, mentre il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio è istituto il cui insorgere è automatico e coevo all’instaurarsi del rapporto di lavoro, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita appunto dall’Inail) costituisce una prestazione alla cui base è dato riscontrare un rapporto previdenziale che sorge non automaticamente, per il solo inizio dell’attività lavorativa, ma soltanto laddove l’attività stessa sia reputata pericolosa [2].

2) Le fonti.

La disciplina dell’istituto in esame risente di una cospicua stratificazione di provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo (talvolta senza alcun raccordo) nonché del particolare regime del rapporto di lavoro pubblico dopo la riforma del pubblico impiego avviata con il d.lgs. 29/93 e che vede la coesistenza di dipendenti pubblici cd. contrattualizzati [3] (con un rapporto di lavoro, quindi, prettamente di tipo privatistico, tranne alcune peculiarità) con dipendenti pubblici il cui rapporto con la P.A. è ancora regolato non da un contratto (nazionale, integrativo ed individuale) di lavoro bensì da norme di diritto pubblico (art. 3 D.Lgs. n. 165/01) quale, per esempio, il T.U. n. 3/57.

Pertanto, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, occorrerà tener conto, oltre che dei molteplici interventi normativi (da ultimo il DPR n. 461/01), anche dell’eventuale disciplina dettata dalla contrattazione collettiva per i dipendenti pubblici “privatizzati”. In realtà, nel panorama dei vari Ccnl di comparto non è dato rivenire specificazioni ulteriori rispetto a quanto dettato con fonte primaria legislativa poiché i vari contratti spesso si limitano a rinviare, appunto, alla legge stessa. Infatti, ed a titolo di esempio, l’art. 22 Ccnl Ministeri (1995) prevede espressamente che la disciplina dettata dalla fonte collettiva disapplichi quella già prevista per legge; norma poi confermata dall’art. 33, comma 2, Ccnl Ministeri (del 16.02.99) il quale dispone che “nulla è innovato per quanto riguarda la materia relativa all’accertamento dell’infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all’equo indennizzo, che rimangono regolate dalle leggi vigenti e successive modificazioni (…)”.

Il permanere di una vera e propria riserva di legge nella materia de qua, si spiega con permanere di profili pubblicistici quali, e per tutti, gli indennizzi a carico dell’erario.

Analoga ratio sembra essere alla base della scelta di conferire il potere di accertamento a strutture medico-legali od organi tecnici di carattere rigorosamente pubblico. Fa il paio con tale considerazione, la circostanza che il provvedimento di concessione/rigetto del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio mantiene, comunque, anche nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, un carattere di vero e proprio provvedimento amministrativo (si pensi all’obbligo di motivazione anche solo per relationem o all’obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti di contenuto contrario al parere medico-legale). E tanto, sebbene la competenza - in caso di controversia - appartenga indiscutibilmente al giudice ordinario (di seguito G.O.).

L’istituto trova il suo primo riconoscimento nell’art. 68 del T.U. n. 3/57, nonché negli artt. 42 e ss. DPR n. 686/57 (il quale detta norme di esecuzione del T.U. n. 3/57). Tale iniziale disciplina è stata integrata nel tempo con ulteriori interventi tra cui il DPR 20.04.1994 n. 349, oggi sostituito dal DPR n. 461/01 (entrato in vigore il 22.01.02). I frequenti interventi del legislatore hanno esteso la cerchia dei beneficiari dagli impiegati civili dello Stato a tutti i dipendenti di amministrazioni pubbliche.

Si pensi, infatti, al DPR n. 1064/70 che ha esteso l’equo indennizzo al personale militare, ma anche al personale degli enti locali la cui disciplina è dettata dai DD.PP.RR. n. 191/79, n. 810/80, n. 347/83, n. 268/87. In merito, è opportuno aprire un inciso per evidenziare che l’ultimo intervento normativo (DPR n. 461/01) ha conferito alle regioni ed agli altri enti locali – anche in virtù del mutato quadro costituzionale (riforma della parte II, titolo V Cost.) – un’ampia autonomia nel disciplinare il procedimento di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo (art. 19 co. 5°) con la possibilità di ampliare la gamma delle prestazioni connesse all’istituto.

Altri interventi invece, sono stati emanati per modificare i criteri di calcolo dell’equo indennizzo (art. 1, co. 119°, Legge n. 662/96 tra le più recenti; ma anche art. 22, commi 27°-28° Legge n. 724/94) in un’ottica di progressiva riduzione dell’importo liquidato a causa dell’ormai notoria crisi delle finanze pubbliche.

Occorre ricordare, comunque, che una cospicua parte della normativa pregressa è tuttora in vigore. E’ questo il caso della normativa relativa al rimborso delle spese di cura e degenza (o per protesi) spettante in caso di riconoscimento (art. 42 e ss. DPR 686/57, in base ai quali occorre esibire gli originali dei documenti comprovanti l’acquisto nonché delle prescrizioni mediche; inoltre, se le cure sono state effettuate presso centri privati, è rimborsata la spesa che si sarebbe sostenuta presso strutture pubbliche o convenzionate). Ma è anche il caso della normativa che prevede la possibilità di chiedere una seconda concessione/liquidazione dell’equo indennizzo in caso di aggravamento dell’infermità già riconosciuta dipendente da fatti di servizio, purché entro 5 anni dal primo riconoscimento (10 anni in caso di neoplasie da amianto e simili).

Analoga considerazione vale per le disposizioni relative alla decurtazione pari al 25% (oppure del 50%) della sorte capitale dell’equo indennizzo se il beneficiario ha un’età anagrafica, rispettivamente, superiore a cinquanta od a sessanta anni al momento dell’evento dannoso (artt. 48-49 DPR 686/57); così come è pienamente in vigore l’art. 50 DPR 686/57 che dispone la decurtazione dell’equo indennizzo in ragione di quanto percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione (per es. Inail).

3) Presupposti per il riconoscimento dell’infermità o lesione dipendente da causa di servizio.

 

Presupposto per addivenire ad un riconoscimento di infermità come dipendente da fatti o ragioni di servizio sono:

 

a)   l’insorgere di una infermità o il prodursi di un lesione (cd. evento dannoso) compresa la morte del dipendente; vi rientrano, pertanto, tutte le alterazioni dell’integrità fisica (o psichica) del lavoratore anche dovute a causa non violenta e/o traumatica (elemento questo ultimo, necessario nel settore privato ai fini della tutela in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro);

 

b)   l’occasione di lavoro: cioè che il servizio prestato sia stato causa, o anche solo mera concausa, efficiente dell’infermità o lesione; che, in altri termini, l’infermità sia insorta in occasione dell’espletamento del servizio. Dopo un lungo dibattito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio anche il cd. infortunio in itinere, cioè quello verificatosi durante la percorrenza del tragitto intercorrente tra il proprio domicilio (o anche dimora) ed il luogo di lavoro.

 

Il requisito sub a) è di intuitiva evidenza: il richiedente deve essere affetto da una patologia (fisica o psichica) o deve aver riportato una lesione traumatica per poi poterne chiedere il riconoscimento della sua insorgenza, o anche solo del suo aggravamento, per ragioni di servizio.

 

Il contenuto del requisito dell’occasione di lavoro, invece, è di per sé meno oggettivo e, anche per questo motivo, maggiormente oggetto di dispute non solo giuridiche ma anche scientifiche e medico-legali, dovendosi acclarare l’eziopatogenesi delle infermità richieste. Per limitarci al campo che più ci compete, la quasi unanime dottrina ha escluso che “l’occasione di lavoro” significhi necessità di evento causato dal lavoro e quindi la indefettibile esistenza di un nesso di causalità diretta, ritenendo sufficiente soltanto un rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro ed infortunio [4], ergo un nesso eziologico anche mediato e indiretto tra evento lesivo e lavoro [5]. La giurisprudenza ha poi distinto tra rischio generico (che incombe su ogni cittadino in quanto tale) e rischio specifico (quale rischio connotato da un quid pluris che lo rende riferibile non a quisque de populo, ma al lavoratore in quanto tale).

 

Non è tutelata l’infermità causata dal cd. rischio elettivo, inteso quale rischio riferibile ad una scelta volontaria ed arbitraria del lavoratore che, per soddisfare esigenze personali, affronta un rischio non riferibile all’attività lavorativa e, pertanto, diverso da quello al quale sarebbe esposto per esigenze lavorative [6].

 

Per quanto concerne l’infortunio in itinere, è sufficiente rimandare all’art. 11 D.Lgs. n. 38/2000 che ha disciplinato l’infortunio verificatosi durante il tragitto abitazione –lavoro (ma vi rientrano anche quelli verificatisi tra due sedi di lavoro o tra queste ed i locali pubblici convenzionati in caso di assenza di mensa interna). Il citato art. 11 ha, in buona sostanza, recepito i criteri precedentemente elaborati da giurisprudenza e dottrina ai fini di poter ritenere sussistente l’infortunio in itinere [7].

 

4) Prestazioni connesse al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio.

Le prestazioni assistenziali e previdenziali derivanti dall’aver ottenuto il riconoscimento di infermità contratta o aggravatasi per ragioni di servizio sono le seguenti:

1)   diritto alla retribuzione integrale in caso di assenza dal servizio per malattia (sempre che l’infermità che impone l’assenza sia quella riconosciuta dipendente da fatti si servizio);

 

2)   rimborso integrale delle spese di cura, degenza e per eventuali protesi;

 

3)   equo indennizzo, cioè un indennizzo concesso una tantum (se l’infermità ha prodotto una menomazione permanente all’integrità fisica ascrivibile a categoria) ed in base a precisi criteri di calcolo che tengono conto dell’anno di presentazione della domanda, della categoria di ascrivibilità dell’infermità (Tab. A con categorie dalla 1^ alla 8^ (dalla più grave alla meno grave) e Tab. B; tabelle entrambe previste dal DPR 30.12.81 n. 834) della qualifica funzionale e dello stipendio tabellare percepito al momento dell’evento lesivo;

 

4)   pensione privilegiata, se le lesioni o infermità abbiano reso il soggetto permanentemente inabile al servizio (DPR 1092/70 e 918/78);

 

5)   rimborso delle spese sostenute per cure termali o elioterapiche (per un massimo di 12 giorni per ogni anno solare ed entro limiti specifici connessi alla qualifica di appartenenza (per esempio: euro 245,52 per la ex carriera direttiva, 7^-8^-9^ q.f.);

 

6)   incremento stipendiale annuo in ragione della tabella cui è stata ascritta la menomazione all’integrità fisica;

 

7)   diritto di preferenza nei concorsi pubblici, a parità di punteggio, per i figli di dipendenti cui è stata riconosciuta la dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

5) Il DPR 29.10.2001 n. 461 (in vigore dal 22.01.2002).

Il DPR 461/01, come reso esplicito dalla sua stessa rubrica (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”) è stato emanato nell’ambito della programmata emanazione (v. art. 20, All. 1, n. 23 della L. 15.03.97 n. 59) di regolamenti di semplificazione di svariati procedimenti amministrativi.

Esso prevede, innanzi tutto e conformemente del resto alla precedente disciplina, che il dipendente debba proporre istanza per il riconoscimento di infermità entro 6 mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell’infermità stessa o si è verificato l’evento dannoso. Il termine de quo è di natura perentoria, pertanto con effetti decadenziali resi ancor più rigorosi nella vigenza del DPR n. 349/94 dalla necessità di contestuale istanza di riconoscimento dell’infermità e di concessione dell’equo indennizzo. Tale perentorietà, tuttavia, è stata attenuata da un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini di determinare il dies a quo, si deve tener conto del momento di vera e propria percezione intellettiva della malattia, nonché delle sue cause, da parte del lavoratore [8]; in altri termini, ciò che conta non è il mero dato della realtà conoscibile obiettivamente (quale l’effettuazione della diagnosi) ma il momento di effettiva contezza e piena consapevolezza della malattia.

L’iniziativa per ottenere il riconoscimento dell’infermità quale dipendente da causa di servizio, oltre che di parte, può essere anche d’ufficio (art. 3). Anzi, la lettera della norma secondo cui “l’amministrazione inizia d’ufficio il procedimento (…) quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio (…)” non lascia adito a molti dubbi, imponendo alla P.A. datrice di lavoro l’avvio della procedura in caso di infortunio sul lavoro (o mera conoscenza dell’insorgere di infermità anche solo presuntivamente per causa di servizio) in modo del tutto simile e parallelo all’obbligo di denuncia all’Inail.

L’art. 4, molto opportunamente, si occupa della tutela della riservatezza. Come è noto i dati inerenti lo stato di salute sono considerati dati sensibili dalla legge n. 675/96 e succ. modif. (vedasi anche D.Lgs. n. 135/99), che, come tali, necessitano non solo dell’espresso consenso scritto dell’interessato per il loro trattamento ma anche di particolari e più rigorose misure per la loro conservazione ed il loro trattamento [9]. Il dipendente, pertanto, unitamente (o anche successivamente) alla domanda dovrà prestare per iscritto il detto consenso pena l’arresto e l’archiviazione del procedimento amministrativo.

Procedimento che prevede un’istruttoria (art. 5) il cui momento iniziale è costituto dall’immediata trasmissione della domanda da parte dell’ufficio ricevente all’ufficio (di solito a livello centrale) deputato ad emettere il provvedimento finale. Se la domanda non è prime facie inammissibile, è trasmessa alla Cmo (Commissione Medico Ospedaliera) territorialmente competente [10] (entro 30 giorni dal ricevimento) insieme all’eventuale documentazione allegata dall’istante; di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato entra i successivi 10 giorni.

Sempre entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, il capo dell’ufficio presso cui il dipendente presta servizio deve redigere apposito rapporto informativo circa le mansioni svolte dall’interessato, le condizioni strutturali della sede di servizio ed ogni altro elemento utile a verificare la possibile connessione tra l’infermità lamentata e fatti di servizio. La Cmo, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, sottopone l’interessato a visita medico-legale alla quale può partecipare un medico di fiducia dell’interessato stesso “senza oneri per l’amministrazione” (art. 6 comma 5) [11].

Entro 15 giorni dall’espletata visita medico-legale, la Cmo trasmette il verbale delle effettuate operazioni di visita all’amministrazione del richiedente [12]. Questa, mentre prima si pronunciava sulla dipendenza o meno dell’infermità da causa di servizio con autonomo provvedimento che prescindeva dal futuro ed eventuale equo indennizzo [13], oggi trasmette gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio (che ha sostituito il Cppo (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) ed è incardinato presso il Ministero del Tesoro anziché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), il quale effettua un accertamento unico sulla dipendenza dell’infermità da causa o concausa di servizio e sulla eventuale spettanza dell’equo indennizzo. E’ questo il punto forse più saliente dell’intera nuova normativa. Infatti, a differenza del passato, la Cmo è adesso tenuta soltanto a formulare la diagnosi, mentre ogni valutazione in merito alla sua dipendenza da fatti di servizio è rimessa al Comitato di verifica.

In precedenza, la Cmo non solo formulava la diagnosi ma anche apposito ed espresso parere della sua riconducibilità (o meno) a fatti servizio; parere a cui la P.A. si uniformava e che recepiva nell’emanazione del provvedimento sul riconoscimento o da cui si poteva anche discostare con congrua ed adeguata motivazione. Solo in un secondo momento gli atti erano trasmessi al Cppo e solo per la decisione sull’eventuale concessione dell’equo indennizzo.

Oggi, l’accertamento sulla dipendenza e per la concessione dell’equo indennizzo è unico ed è di competenza del Comitato di verifica con l’ulteriore novità che si è tornati al passato in relazione al fatto che la domanda di equo indennizzo non deve ma semplicemente può essere contestuale a quella di riconoscimento, così come può anche essere avanzata entro 6 mesi dall’avvenuta “notifica o comunicazione” [14] del provvedimento di riconoscimento dell’infermità quale dipendente da causa di servizio o dall’insorgere di menomazione all’integrità ascrivibile alle tabelle sopra citate, anche se successivamente al riconoscimento di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Altra importante innovazione è data dal carattere del parere reso dal Comitato di verifica; mentre prima tanto quello della Cmo quanto quello del Cppo erano pareri obbligatori e non vincolanti, adesso il parere del Comitato di verifica (l’unico rimasto, come visto) non solo è obbligatorio ma è anche vincolante perla P.A. (art. 14).

Infatti, l’amministrazione “che per motivate ragioni non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato (…); l’amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato” (art. 14 comma 1). In altri termini, la P.A. è ormai spogliata di ogni potere discrezionale in merito potendo - al massimo - porre delle osservazioni al Comitato sul reso parere con l’effetto di richiederne uno ulteriore al quale, però, dovrà conformarsi senza alternativa di sorta [15].

A tale proposito non si può sottacere che non solo la P.A. è spogliata del detto potere discrezionale in relazione al riconoscimento ed all’equo indennizzo (dovendo supinamente recepire il parere degli organi tecnici deputati a ciò) ma, mentre per ogni fase endoprocedimentale sono previsti precisi termini di fase (talvolta anche esigui), non è stato fissato alcun termine entro cui il Comitato debba rendere il chiesto parere alla Pa.

Questo costituisce un vero e proprio anello debole della catena; infatti, intento dichiarato e perseguito con il D.Lgs. n. 461/01 era ed è non solo la semplificazione delle procedure ma anche la loro accelerazione in ragione del fatto che presso le varie PP.AA., soprattutto ministeriali, si erano creati notevoli arretrati e pendenze. Tale obiettivo, però, non ha tenuto nel debito conto che un pauroso arretrato, con conseguente rallentamento dell’intera procedura, si era creato proprio durante la pendenza del fascicolo presso l’allora Cppo con ritardi che raggiungevano i due anni. L’aver omesso di porre un termine anche al nuovo Comitato si rivelerà, senza dubbio, una pecca della riforma, aggravata dal fatto che detto Comitato dovrà accertare in sede unica non solo la spettanza dell’equo indennizzo ma anche l’esistenza della causa di servizio.

Merita un accenno la disciplina intertemporale; infatti, il D.Lgs n. 461/01 ha previsto che le domande pendenti alla sua entrata in vigore (22.01.02) devono essere definite secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando la nuova e diversa natura dei pareri della Cmo e del Comitato di verifica.

6) L’equo indennizzo.

Qualora l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sia iscrivibile ad una delle otto categorie previste dalla tabella A o all’unica categoria della Tabella B, entrambe allegate al DPR n. 834/81, al dipendente spetta un equo indennizzo sotto forma di prestazione monetaria una tantum. I criteri di calcolo sono stati rivisti negli anni per apportare una riduzione dell’importo dello stesso.

Cronologicamente vanno distinte le domande:

1)       presentate entro il 31.12.94;

2)       presentate dal 01.01.95 al 31.12.96;

3)       presentate dal 01.01.1997.

Per le domande presentate entro il 31.12.94 il criterio tiene conto della categoria cui è ascritta la menomazione all’integrità fisica e dello stipendio tabellare percepito dal richiedente all’atto della presentazione della domanda (ed adeguato al momento della liquidazione) maggiorato dell’80%. In pratica, per la 1^ ctg della tab. A, si procedeva come di seguito:

stipendio tabellare x 1,8 (maggiorazione dell’80%) x 2,5, pervenendo così ad un indennizzo pari a due volte e mezzo lo stipendio (annuale) maggiorato dell’80%; per le categorie dalla seconda in poi e sino all’ottava, l’importo era ridotto in proporzione:

Tab. A, 2^ ctg : 95% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 3^ ctg : 78% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 4^ ctg : 68% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 5^ ctg : 47% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 6^ ctg : 30% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 7^ ctg : 15% dell’ importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 8^ ctg : 9% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. B: 3% dell’importo fissato per la 1^ ctg.

Gli importi di cui sopra - ma la regola vale anche per gli importi dedotti con i criteri indicati oltre – erano ridotti di un mezzo se successivamente, per la stessa causa, si fosse percepita la pensione privilegiata.

Erano (e sono) inoltre, ridotti del 25% se l’istante aveva (ha)compiuto il 50° anno di età e del 50% se avena (ha) compiuto il 60° anno di età.

Per le domande presentate dopo il 01.01.95 è eliminato l’adeguamento dello stipendio e la sua maggiorazione dell’80%, per cui si avrà:

stipendio tabellare annuo (senza maggiorazioni) x 2, restando confermate le riduzioni per le causali di cui sopra e le percentuali previste per le varie categorie già indicate.

Per le domande avanzate dopo il 31.12.1996, le percentuali spettanti per ogni categoria rispetto alla prima sono ridotte ulteriormente:

Tab. A, 2^ ctg: 92% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 3^ ctg: 75% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 4^ ctg: 61% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 5^ ctg: 44% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 6^ ctg: 27% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 7^ ctg: 12% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. A, 8^ ctg: 6% dell’importo fissato per la 1^ ctg;

Tab. B: 3% dell’importo fissato per la 1^ ctg.

In caso di aggravamento dell’infermità per cui è stato concesso l’equo indennizzo, con domanda da proporre entro 5 anni dalla comunicazione della prima concessione, è possibile richiedere la revisione dell’equo indennizzo per sopravvenuto aggravamento: se la menomazione accertata è ascritta a categoria superiore a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo, questo dovrà essere riliquidato decurtando quanto già percepito.

Da non confondere con la revisione dell’equo indennizzo (richiedibile una sola volta ed entro 5 anni dalla concessione dello stesso) è la richiesta di equo indennizzo a seguito di aggravamento di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile a categoria perché giudicata non implicante una menomazione all’integrità fisica del soggetto. In tale eventualità, infatti, nessun equo indennizzo è stato concesso e questo viene richiesto in un secondo tempo, a seguito di intervenuto aggravamento che, tuttavia, in parallelo a quanto previsto per la revisione dell’equo indennizzo, deve essere fatto valere entro 5 anni dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento.

7) Casistica giurisprudenziale.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 74533 del 08-02-1990.

Per la dipendenza, causale o concausale, da un "fatto di servizio" occorre che l'evento lesivo sia riferibile all'adempimento di un obbligo (di servizio) di cui - in quanto teso al soddisfacimento della prestazione - l'Amministrazione militare, quale soggetto attivo, può pretendere l'adempimento stesso perché rispondente ad un suo precipuo interesse; di conseguenza, rientrano in detta categoria consolo gli specifici adempimenti sia di obblighi derivanti da norme sia di compiti demandati dai superiori gerarchici ai militari bensì, anche, tutte quelle azioni poste in essere nel perdurare del rapporto di servizio purché correlate ad un interesse dell'Amministrazione.

Corte dei Conti - Sez. Giur. Reg. Lazio, sent. n. 41 del 20-03-1995.

Ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate in sede di visita pensionistica acquistano valore sostanziale la loro eziologia, l'epoca di comparsa della sintomatologia e la successione cronologia delle manifestazioni morbose, onde individuare l'esistenza di un nesso cronopatogenetico che ne giustifichi la ricollegabilità agli eventi di servizio, mentre, nella carenza di certezze medico-legali, occorre prendere in considerazione ogni elemento che si palesi utile alla necessaria definizione del giudizio, con particolare riguardo al servizio considerato nella sua durata e nelle sue caratteristiche ambientali anche sotto il profilo della riduzione delle resistenze organiche del soggetto.

Corte dei Conti - Sez, IV Pens Mil , sent n. 66805 del 09-03-1985.

Causa di servizio è il fatto efficiente ed adeguato, imputabile al servizio, produttivo dell'evento lesivo, ossia la condizione indispensabile senza la quale l'invalidità non si sarebbe determinata; di conseguenza, in nessun caso il diritto al trattamento privilegiato sussiste se - nelle circostanze dell'evento che espose il militare a subire il danno nella persona - esuli qualunque esigenza concreta e reale di servizio.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent, n. 75150 del 14-03-1990.

È da ammettere la dipendenza da causa di servizio di una infermità (nella specie, postumi di contusione cranica e di commozione cerebrale ed esiti di tracheotomia) conseguenti ad un incidente stradale capitato mentre il militare, in adempimento di un obbligo di servizio, al termine di un turno di guardia ad una installazione N.A.T.O., era stato autorizzato a recarsi presso un bar nelle vicinanze per rifocillarsi ed acquistare generi di conforto per il restante personale di guardia.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 74070 del 23-11-1989.

Il diritto a conseguire trattamento privilegiato ordinario non è ricollegato, dall'ari 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, solo all'insorgenza ovvero alla constatazione di un'infermità durante il servizio in quanto
tassativamente si richiede che "fatti" determinati, costituenti adempimento di obblighi di servizio, siano
stati la causa unica e diretta ovvero una concausa efficiente e determinante.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75351 del 19-06-1990. Il diritto a pensione privilegiata ordinaria non è legato al mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione militare dovendo, invece, risultare provata la sussistenza anche di un concreto nesso eziologico tra episodio e/o circostanze cui il soggetto sia stato esposto - per poter assolvere gli obblighi di servizio - ed il conclamarsi dell'infermità.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 73721 del 23-11-1989.

Ai finì della concessione di trattamento privilegiato pensionistico, l'espresso richiamo legislativo ai "fatti
derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio" esclude che possa imputarsi ad esso, in via presuntiva
e/o astratta, una determinata infermità ovvero lesione atteso che occorre provare che la prestazione
abbia, in concreto, comportato l'esposizione del soggetto ad eventi o fattori morbigeni
eziopatogeneticamente rilevanti nel particolare processo morboso.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75696 del 22-09-1990.

Il riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato ordinario non si ricollega al mero insorgere di una infermità o di una lesione durante il servizio militare (criterio cronologico) ma richiede espressamente che uno specifico fatto di servizio - costituente adempimento di un obbligo di servizio - sia stato, con stretto nesso di causalità, la causa ovvero la concausa della infermità stessa criterio eziologico).

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent, n, 71636 del 09-01-1988.

Ai fini della concessione del trattamento privilegiato ordinario, diretto o indiretto, non opera la
presunzione da causa ovvero da concausa di servizio, salvo prova contraria (presunzione prevista,
invece, per le malattie contratte durante la prestazione di guerra o lo stato di prigionia, come dagli artt. 3 e 4 della legge 13 marzo 1968 n. 313 e successive modificazioni); di conseguenza occorre dimostrare, di volta in volta, la sussistenza del nesso causale o concausale tra il fatto di servizio e la invalidità o l'evento letale, ed il relativo onere della prova incombe sul soggetto il quale intende far valere in giudizio la propria pretesa pensionistica.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70601 del 08-06-1987.

I divieti posti dall'autorità militare di far comunque uso di automezzi privati nell'esecuzione di servizi, anche isolati, sono previsti in funzione del compimento delle prestazioni di istituto; pertanto, in considerazione delle specifiche finalità cui detti divieti rispondono, dalla loro inosservanza non può derivare l'interruzione del nesso di causalità tra il servizio stesso e le eventuali lesioni o morte.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75796 del 14-09-1990,

Qualora nel determinismo di un evento letale abbia influito la grave colpa del soggetto è da escludere qualsiasi nesso di causalità tra fatti di servizio e lesione.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70601 del 08-06-1987. Ancorché agli effetti della colpa grave degli addetti alla guida di autoveicoli non sia sufficiente riscontrare la violazione di una o più norme, anche tassative, del codice stradale, è gravemente colposo il comportamento del soggetto il quale, nella dinamica complessiva dell'incidente - quale desumibile anche dalla situazione ambientale, dallo stato della vettura e dalle condizioni della strada -si sia discostato notevolmente dalla condotta di guida che la generalità dei conducenti avrebbe mediamente tenuto in analoghe circostanze di tempo e di luogo.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n, 84738 del 27-01-1995.

Causa di servizio è il fatto, efficiente ed adeguato, imputabile al servizio, produttivo dell'evento lesivo ossia la condizione indispensabile senza la quale l'invalidità non si sarebbe determinata (nella specie, la Sezione conclude con ampia motivazione che l'evento fu conseguenza, esclusiva oltre che immediata e diretta, di un fatto sopravvenuto - lancio reciproco di sassolini raccolti tra il ghiaietto - rispetto al servizio, al quale questo era rimasto completamente estraneo, in quanto costituì solamente l'occasione, non necessaria ed unica, dell'evento in maniera del tutto indiretta e marginale epperciò tale da escludere ogni sua incidenza, sia pure sotto il profilo concausale).

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 66897 del 15-03-1985

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, il nesso di causalità tra il servizio e l'infortunio riportato in occasione dello stesso resta escluso soltanto dalla colpa grave del dipendente la cui prova,fondata su concreta ed obiettiva risultanza, va fornita dall'Amministrazione: pertanto, allorché tale prova sia fondata solo su elementi induttivi o mere supposizioni non si interrompe il nesso di causalità per cui va dichiarata la dipendenza da causa di servizio.

Corte dei Conti - Sez. Giur. Reg. Sard., sent. n. 608 del 11-10-1991.

È da riconoscere dipendente da causa di servizio il decesso del militare di leva dovuto ad incidente stradale occorsogli mentre, in esecuzione di ordine superiore, si recava alla guida di un automezzo militare al prelevamento di viveri, rimanendo coinvolto in un sinistro determinato dalla guida imprudente di altro automobilista.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens Mil., sent. n 75155 del 12-04-1990

Dipende da causa di servizio la lesione (nella specie, artrosinovite traumatica al ginocchio) riportata dal militare mentre, nel recarsi all'ufficio presso cui prestava servizio, scivolava sul terreno ghiacciato.

Corte dei Conti - Sez. Il Pens. Civ., sent. n. 53757 del 20-04-1983

Lo svolgimento di un'attività lavorativa, nell'ultimo periodo del rapporto d'impiego, dalla quale si
evidenziano elementi che possono ritenersi rilevanti ai fini dell'aggravamento di una già grave affezione nervosa, può ritenersi fattore concausale nell'evoluzione della malattia medesima, fino all'esito letale. (Nella specie, il dipendente era passato da un servizio di una certa responsabilità ad un lavoro automatico di classificazione e suddivisione di schede che non poteva non comportare un aggravamento della sintomatologia psichica).

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mìl., sent. n. 63700 del 03-06-1983

Dipende da causa di servizio l'incidente occorso durante la libera uscita del militare qualora il
comportamento di costui non sia stato improntato a colpa grave ovvero a grave imprudenza. (Nella
specie, il militare, nel ritornare in caserma al termine della libera uscita, percorrendo una strada poco illuminata dell'abitato, sprovvista di marciapiede, si spostava istintivamente verso il centro della strada per evitare una pozzanghera venendo, così, investito da una macchina che sopraggiungeva da tergo).

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 56433 del 04-07-1980

Il trovarsi ricoverato in un ospedale militare per curare gli esiti di un fatto traumatico costituisce attività di servizio in quanto si è a disposizione dell'autorità militare; dì conseguenza dipende da fatto di servizio un nuovo evento traumatico riportato in detta circostanza tanto più se non attribuibile ad imprudenza del malato. (Nella specie, l'Amministrazione sanitaria aveva l'obbligo di controllare che l'attività di rieducazione funzionale di un arto, mediante deambulazione con stampelle, avvenisse sempre in condizioni di piena sicurezza e non sul pavimento bagnato).

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 57242 del 14-05-1980

Ancorché praticata fuori dell'orario di servizio è, comunque, da assimilare al servizio stesso l'attività ricreativa svolta - come nella specie - in gruppo, con prevalente esercizio ginnico-sportivo, in idonei
locali (campo sportivo annesso alla caserma) e previa autorizzazione; di conseguenza non si può
escludere la dipendenza da causa di servizio di un trauma riportato in dette circostanze.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 56829 del 14-03-1980

I disagi fisici, psichici e climatici connessi al servizio d'istituto ben possono svolgere un'azione negativa
nei confronti dell'apparato cardiovascolare e contribuire, in misura determinante, all'evoluzione più
grave e più rapida del processo ateromasico delle arterie; di conseguenza è da riconoscere la
dipendenza da causa di servizio, quantomeno a titolo concausale, di una emiparesi postuma a trombosi
tanto più se, come nella specie, la prestazione militare fu assai lunga ed obiettivamente gravosa
(mansioni di vigilanza notturna e diurna, nella Guardia di Finanza, in reparti disagiati, in condizioni
climatiche sfavorevoli, con notevole esposizione a fattori perfrigeranti e con intuibili sforzi fisici nonché
privazioni di ogni genere).

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent, n. 57236 del 21-06-1980

Pur trattandosi di neoplasia maligna, la cui eziopatogenesi e ancora oscura, non può escludersi la
dipendenza dal servizio - quantomeno a titolo concasuale - dell'affezione "artrocitoma tempiale"
soprattutto se, come nella specie, la prestazione fu lunga, gravosa e caratterizzata da elementi fisico-
psichici stressanti (esercitazioni in località distanti dalla sede di servizio, esposizione ad inclemenze
atmosferiche per lunghi periodi, servizi notturni per la ricerca di latitanti in zone di per sé disagiate,
ecc.) e considerato che il militare accusò l'inizio dei disturbi durante il servizio, senza, peraltro, che la
malattia fosse tempestivamente accertata e curata con idonei presidi terapeutici.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70608 del 27-04-1987

All'espressione "fatti di servizio", enunciata dall'art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non può essere
attribuito altro significato che quello palese proprio delle parole nonché della intenzione, con esse
manifestato dal legislatore, di attribuire rilevanza, in materia, ai soli fatti "derivanti dall'adempimento
degli obblighi di servizio", cioè conseguenti all'esecuzione degli obblighi stessi; è da escludere, pertanto,
che la libera uscita possa configurare un fatto di servizio non essendo esplicazione od adempimento di
un "obbligo di servizio".

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 67162 del 30-09-1985

È da escludere qualsiasi nesso di causalità tra un incìdente, ancorché accaduto nei locali della caserma, ed il servizio se il militare era in libera uscita - eppertanto al di fuori dell'adempimento degli obblighi di servizio - e conversava con alcuni commilitoni

Corte dei Conti - Sez. IV Pens, Mil., sent. n. 70390 del 27-03-1987

Non sussiste un diretto nesso causale tra il servizio ed un fatto traumatico qualora l'incidente sia stato riportato dal militare mentre, al di fuori dell'orario di servizio, giocava al calcio con alcuni commilitoni
nella palestra della caserma.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 78258 del 16-03-1992

Non è configurabile l'ipotesi dell'infortunio "in itinere" in mancanza di connessione, richiesta dalla legge,
con fatti derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio. (Nella specie, l'infortunio fu determinato da
imprudenza del soggetto).

Corte dei Conti - Sez. IV, sent. n. 81370 del 19-04-1993

Sussistono elementi sufficienti per ritenere integrati gli estremi dell'infortunio "in itinere", con conseguente dipendenza da causa di servizio dell'infermità derivatane, qualora il militare sia incorso, senza sua colpa, in un sinistro stradale mentre stava raggiungendo il luogo di destinazione, autorizzato dal comando di appartenenza, per fruire del permesso concessogli.

Corte dei Conti - Sez. Ili Pens Civ., sent. n. 57284 del 04-02-1985

L'infortunio "in itinere" che da diritto, a favore del congiunto di un pubblico dipendente, alla pensione
privilegiata, a norma dell'art. 92 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092, è quello occorso al dipendente
stesso fuori dei locali di servizio, durante un percorso e per necessità imposte da esigenze di servizio; pertanto, non dipende da causa di servizio - con conseguente denegato riconoscimento della pensione di
privilegio in favore del congiunto - il decesso di una guardia AA.CC., avvenuto a seguito di incidente
stradale occorso mentre questa trasportava masserizie per essere stata trasferita in altra sede per
esigenze di servizio, in quanto tale infortunio avveniva mentre la stessa era libera da obblighi di
servizio, su di un percorso estraneo sia alla vecchia che alla nuova sede, senza alcuna autorizzazione al
riguardo, su di un'auto privata e per motivi estranei a qualsiasi esigenza di ufficio.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 71363 del 30-11-1987

L'incidente dovuto all'uso di un comune mezzo di trasporto, configura "infortunio in itinere" solo se non
sussista colpa o imprudenza grave da parte dell'infortunato in ordine alla produzione dell'evento: pertanto non può ritenersi giustificato, allorquando avrebbe potuto essere agevolmente fatto uso di un
mezzo pubblico. (Nella specie, fra la località dalla quale il militare avrebbe dovuto fare ritorno in
caserma, e quella cui era diretto, esistevano in vari orari dell'intera giornata frequenti mezzi "pubblici").

Corte dei Conti - Sez. IV Pens, Mil., sent. n. 71363 del 30-11-1987

L'incidente dovuto all'uso di un comune mezzo di trasporto, configura "infortunio in itinere" solo se non
sussista colpa o imprudenza grave da parte dell'infortunato in ordine alla produzione dell'evento: pertanto non può ritenersi giustificato, allorquando avrebbe potuto essere agevolmente fatto uso di un mezzo pubblico. (Nella specie, fra la località dalla quale il militare avrebbe dovuto fare ritorno in
caserma, e quella cui era diretto, esistevano in vari orari dell'intera giornata frequenti mezzi "pubblici").

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70390 del 27-03-1987

Non sussiste un diretto nesso causale tra il servizio ed un fatto traumatico qualora l'incidente sia stato
riportato dal militare mentre, al di fuori dell'orario di servizio, giocava al calcio con alcuni commilitoni
nella palestra della caserma.

Corte dei Conti - Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 78258 del 16-03-1992

Non è configurabile l'ipotesi dell'infortunio "in itinere" in mancanza di connessione, richiesta dalla legge,
con fatti derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio. (Nella specie, l'infortunio fu determinato da
imprudenza del soggetto).


 

(*) L'Avv. Massimo Minniti, è specializzato in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale – Università La Sapienza di Roma; l'Avv. Francesco Minniti, è specializzato in Diritto del Lavoro – Master di II livello Università Magna Graecia di Catanzaro.

[1] Fonti principale dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono: art. 38 Cost.; D.P.R. 30.06.1965 n. 1124; D.Lgs. 23.02.2000 n. 38

[2] Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Padova, 2000.

[3] Vedasi D.Lgs. n. 165/01.

[4] Così, R. Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Padova, 2000; conf. Cass. n. 4716/88.

[5] L’infortunio si può dire avvenuto in occasione di lavoro “ogni qual volta sia il lavoro a determinare il rischio di cui è conseguenza l’infortunio stesso”, così Carnelutti, Infortuni sul lavoro (Studi), Roma, 1913.

[6]  In tal senso, G. Ferrari, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Padova, 2002.

[7] Per esempio: tragitto necessitato, assenza di deviazioni non necessitate, necessità di servirsi di un certo mezzo pubblico di trasporto, necessità del mezzo proprio per carenza o disagevolezza dei mezzi pubblici Per una più ampia disamina, vedasi M. Persiani, La previdenza sociale, Padova, 1999.

[8] Ex plurimis, CdS, sez. VI, sent. n. 3644/02.

[9] Vedasi provvedimento 09.12.2001 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui i dati inerenti lo stato di salute dei lavoratori devono essere conservati separatamente dal resto del fascicolo personale e comunque con restrizioni fisiche e/o tecnologiche che non ne consentano un’immediata e libera consultazione da persone non autorizzate.

[10] E’ stato precisato che le Commissioni Medico Ospedaliere (presso ciascun Ospedale Militare) hanno una precisa competenza per i compiti d’istituto e con riferimento, pertanto, al personale militare, mentre per gli accertamenti de quibus, che interessano in genere i dipendenti pubblici è possibile che gli stessi siano inviati a visita nella CMO più vicina alla sede di servizio anche se situata in altra provincia rispetto alla citata Cmo.

[11] In precedenza la partecipazione del medico di fiducia dell’istante (cd. esperto esterno) era obbligatoria e la Pa rimborsava al dipendente l’onorario da questi dovuto nel limite di lire 250.000. Adesso è chiaro che il periziando è libero di farsi assistere da un proprio medico di fiducia (che non ha potere deliberativo in seno alla commissione) ma a sue esclusive spese. 

[12] Il verbale della CMO deve contenere alcune indicazioni minime quali generalità del dipendente (è ovvio), diagnosi, documenti esaminati, data di conoscibilità dell’infermità richiesta, ascrivibilità (o meno) a categoria della stessa ai fini dell’eventuale equo indennizzo.

[13] A seguito del Dpr 349/94 la domanda di equo indennizzo doveva essere contestuale a quella per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio; la Pa, ricevuto il verbale della Cmo emetteva provvedimento solo sul chiesto riconoscimento e, in caso questo sussistesse, trasmetteva gli atti con una relazione di sintesi al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO) che a sua volta si pronunciava solo sulla concessione (o rigetto) dell’equo indennizzo ai cui fini il riconoscimento era antecedente necessario ma non sufficiente poiché una data infermità ben poteva essere derivata da ragioni di servizio ma non era automatico che avesse prodotto una menomazione permanente all’integrità psicofisica.

[14] Tale precisazione consente alla P.A. di comunicare il provvedimento al suo destinatario anche per via gerarchica interna, senza necessità di avvalersi degli uffici Nep.

 

[15] Con il previgente sistema era possibile, in caso di contrasto tra il parere della Cmo e quello del Cppo, chiedere quello terzo dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità.


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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n. 461 (in G.U. n. 5 del 7 gennaio 2002) - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

P. VIRGA, Non tutti i nodi sono stati sciolti dal nuovo decreto sull'equo indennizzo (osservazioni a margine del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461)