La maggior parte delle intese collettive
ribadisce innanzitutto il diritto del RLS di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale inerente tra l’altro la valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative, nonché quelle concernenti
l’organizzazione del lavoro, precisando inoltre che il datore di lavoro
deve fornire, anche su richiesta del RLS, tali dati.
Per informazioni inerenti «l’organizzazione e gli ambienti di lavoro» sono
da intendere, per taluni accordi, quelle «riguardanti l’unità produttiva
per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro» (accordo
Confindustria).
Cosa diversa dal diritto in questione sembra essere il diritto di accesso
al «documento» finale - e non alla «documentazione» - sulla valutazione
dei rischi, stabilito dall’art. 19, 5° comma, del decreto.
Il RLS, è comunque tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua
funzione delle notizie e documentazione ricevuta, nel rispetto del segreto
industriale; obbligo espressamente richiamato anche dall’art. 9, 3° comma,
del decreto.
Nei casi di rappresentanza territoriale, le informazioni, la
documentazione, le misure di prevenzione e gli altri dati sono trasmessi
presso la sede degli organismi paritetici, anche tramite i servizi di
prevenzione, al fine dell’esercizio da parte del rappresentante
territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, delle sue funzioni (vedi
accordo artigianato).
Relativamente alle «informazioni provenienti dai servizi di vigilanza»
(art. 19, 1° comma, lett. f) si può ritenere tale disposizione riferibile
sia alle informazioni di cui è destinatario il datore di lavoro, avendo,
quest’ultimo l’obbligo di comunicarle al RLS, sia quelle provenienti
direttamente dagli organi di controllo. La norma va letta anche in
connessione con la lett. i), dell’art. 19, 1° comma, che prevede la
facoltà del RLS di formulare osservazioni «in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti».
[art. 19, 1° comma , lettere e); f)]
Il rappresentante per la sicurezza:
(Omissis)
e) riceve le informazioni
e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza; Accordo interconfederale; azienda;
infortunio; malattie professionali; prevenzione; unità produttiva;
valutazione del rischio.
Una garanzia sul piano penale per il RLS in tema di informazione è
stabilita dall’art. 4, 5° comma, lett.m), del decreto.
In esso si precisa tra
altro che il datore di lavoro deve consentire al RLS «... di accedere alle
informazioni ed alla docu
mentazione aziendale di
cui all’art. 19, 1° comma, lett. e)».
Tale disposizione è
sanzionata all’art. 89, 2° comma, lett. b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da lire
un milione a lire cinque
milioni per le violazioni compiute dal datore di lavoro e dal dirigente;
all’art. 90, 1° comma, lett. b), con l’arresto sino a un mese o con
l’ammenda da lire 300 mila a lire un milione per le violazioni compiute
dai preposti |