L'EQUO INDENNIZZO

L'art. 68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n.3, prevede che al dipendente che subisce una menomazione permanente a causa di una infermità contratta per causa di servizio viene concesso un equo indennizzo. L'infermità indennizzabile deve essere prevista dalle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla Legge 18 marzo 1968 n.313 e al D.P.R. 30 dicembre 1981 n.834.

Eventuali infermità non previste sono indennizzabili solo nei casi di equivalenza a quelle previste nelle suddette tabelle. La domanda di concessione dell'equo indennizzo deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La stessa può essere presentata anche dagli eredi. In caso di aggravamento dell'infermità è prevista la possibilità di revisione dell'equo indennizzo.

Poichè tale revisione può essere richiesta per una sola volta, ed entro 5 anni dal decreto di concessione, è opportuno, in caso di malattia tendente all'aggravamento, utilizzare tale possibilità verso la fine del quinquennio. Il termine di 5 anni dalla data della notifica del decreto o delibera concessivo dell'equo indennizzo (per la richiesta di revisione), sono termini che vanno tassativamente rispettati per non perdere i relativi diritti.

 

Il ricorso contro il provvedimento riguardante la negazione dell'equo indennizzo va inoltrato, entro 60 giorni al T.A.R., oppure entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

Per la determinazione del calcolo dell'equo indennizzo occorre prendere in considerazione sia la categoria a cui è ascrivibile la menomazione permanente, sia la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, tenendo conto dell'apposita tabella annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n.686.

Bisogna ancora tenere presente che:

 

Riduzione equo indennizzo (art. 22 legge 724/94)

Con la manovra finanziaria per il 1995 si è "voluto risparmiare" anche sull' equo indennizzo riconosciuto ai dipendenti pubblici che contraggono malattia o subiscono infortuni, con conseguenti menomazioni, per causa di servizio.

Sono abrogate inoltre le disposizioni di cui all'art.154 della legge n.312/80 che regolamentava i precedenti criteri di determinazione dell'equo indennizzo; di conseguenza risulta abrogata la norma che consentiva il favorevole regime di cumulo con la pensione privilegiata per i titolari di 1° categoria.Sugli importi di equo indennizzo spettano, a decorrere dal 1.1.1995, gli interessi legali così come previsto dal comma 36 dell'articolo 22, in caso di ritardo rispetto ai 19 mesi previsti dal D.P.R. n.349/1994 per la liquidazione del trattamento.

Per le domande presentate a decorrere dall'1-1-97 ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, è sostituita dalla Tabella 1 allegata alla presente legge.

E' abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della Legge 23.12.1994 n.724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.

Per coloro che antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesione e che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla Legge 23 Dicembre 1994 n.724.

Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermità o lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma del medesimo Testo Unico n.1092/73.

 

TABELLA 1 ARTICOLO 1, COMMA 119

Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 N. 29

 

Categoria di menomazione di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, N. 834

MISURA

PRIMA CATEGORIA

Due volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda

SECONDA CATEGORIA

92 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

TERZA CATEGORIA

75 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

QUARTA CATEGORIA

61 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

QUINTA CATEGORIA

44 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

SESTA CATEGORIA

27 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

SETTIMA CATEGORIA

12 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

OTTAVA CATEGORIA

6 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

 

 

Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla tabella B allegata al Decreto del Presidente della Republica 30 dicembre 1981, n.834

MISURA

PER TUTTE LE MENOMAZIONI PREVISTE

3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria