valutazione soggettiva dell’autostima del lavoratore
riferito all’epoca precedente e successiva le azioni di mobbing.
Vanno poi raccolte informazioni e/o documentazioni
relative ad eventuali provvedimenti: lettere di richiamo, di biasimo,
modifica di mansioni, trasferimento di sede di lavoro, ordini di servizio,
spostamento di ufficio etc).
Una particolare attenzione va posta anche alla struttura
psicologica del soggetto in quanto è chiaro che non tutti reagiscono nello
stesso modo alla stessa quantità di stress. Come afferma il Gilioli
(direttore del Centro per la Prevenzione, Diagnosi, Cura e Riabilitazione
della patologia da disadattamento lavorativo c/o la Clinica del Lavoro di
Milano) "c’è chi possiede anticorpi psicologici per cui è in grado di
neutralizzare per un periodo di tempo maggiore gli effetti dannosi
sull’organismo".
Valutazione del danno psichico in ambito INAIL
La valutazione del danno permanente da parte dell’INAIL
comporta talune difficoltà determinate in parte dalle caratteristiche delle
tabelle valutative annesse al T.U., DPR n° 1124/65, che comportano che
talora si proceda con metodo analogico. In ogni caso resta fermo l’ineludibile
riferimento al grado di riduzione della attitudine lavorativa ed alla
concreta spendibilità lavorativa della funzione residuata. che fanno
riferimento alla capacità lavorativa.
Tale valutazione dovrebbe essere fatta, come anche
confermato nel recente decreto di modifica, all’atto della stabilizzazione
del danno, che in genere, quando riguarda la sfera psichica, pretende tempi
lunghi, come del pari lunghi appaiono i periodi di inabilità assoluta
temporanea che mai come in questo caso assumono rilievo ai fini della
prevenzione di maggiori danni.
Si tratterà di pervenire ad una valutazione non appena il
quadro sintomatologico appaia consolidato, dovendosi tenere conto della
caratteristica oscillante di tale danno anche ai fini delle eventuali
ricadute.
In primo luogo si può partire, avendo chiare le
diversità, per quanto concerne essenzialmente la capacità lavorativa dalle
valutazioni previste dalle tabelle dell’invalidità civile:
- disturbi della memoria di lieve entità 11-20
- disturbi della memoria di media entità 21-30
- nevrosi ossessiva lieve 15
- nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media
entità 21-30
- nevrosi fobica ossessiva grave 41-50
- disturbi ciclotimici che consentono una limitata
attività professionale e sociale 36
- disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita
sociale 51-60
- sindrome depressiva endoreattiva lieve 10
- sindrome endoreattiva media 25
- sindrome depressiva endoreattiva grave 31-40
- nevrosi ansiosa 15
Nel volume "Il danno psichico" di W. Brondolo e A.
Marigliano si propone una scala di valutazione che si riporta:
- intensificazione e permanenza a distanza di almeno
uno-due anni, di sintomi nell’ambito delle funzioni cognitive e della vita
affettiva: appiattimento della affettività, difficoltà espressive,
occasionali attacchi di panico, abbandono delle amicizie, alterazione dei
rapporti interpersonali, con possibilità di interruzioni di relazioni
affettive stabili e peggioramento globale del modo di essere 10-15%;
- presenza di sintomi psicopatologici più gravi quali:
idee di suicidio, frequenti attacchi di panico, tendenza cleptomaniche ed
altre anomali della condotta (potus, assunzione incongrua ed arbitraria di
psico-farmaci, trascorrere spesso la notte fuori casa), alterazioni
significative del tono dell’umore, prendere decisioni avventate che
coinvolgono altri componenti della famiglia, ripetute assenza non
giustificate dal lavoro ecc. 20-30%;
- presenza di più gravi sintomi psicopatologici:
diminuzione delle capacità critiche nell’esame di realtà, episodiche
alterazioni dell’orientamento temporo-spaziale ed affettivo, diminuzione
delle funzioni cognitive con significativo deficit delle prestazioni
abituali, sia nella vita di relazione che sul lavoro, significativa
alterazione della capacità di entrare in rapporto con gli altri per la
difficoltà di comunicazione, alterazioni anche gravi del comportamento
(episodi di violenza, tendenze tossicofiliche, disordini affettivi e
sessuali anche nell’ambito familiare), subentranti episodi depressivi ecc.
30-40%;
- significativa ma episodica alterazione della capacità
di comunicare, di entrare e di essere in relazione con gli altri,
diminuzione delle capacità critiche e di giudizio e saltuari deliri con
deficit del funzionamento sociale ed occupazionale, 40-50%;
- presenza di deliri e di allucinazioni che compromettono
gravemente la vita quotidiana del soggetto, 55-65%;
- diminuzione della capacità di avere cura della propria
persona, rischi di atti violenti contro se stessi e contro gli altri,
frequenti stati di eccitamento psicomotorio, perdita delle relazioni sociali
ed affettive, 65-75%;
- incapacità quasi completa di badare a se stessi ed
inemendabile sintomatologia aggressiva con alto rischio suicidiario e di
violenze eterodirette, 75-90%.
Scarsa è stata anche l’attenzione dell’Istituto
assicuratore a riguardo di questa tipologia di danno, con una attenzione
rivolta al solo lato infortunistico.
Recentemente Espagnet-Ottaviani-Bonaccorso, nel volume
"INAIL: Tabelle di valutazione del danno neuropsichico in ambito
infortunistico lavorativo", hanno affermato:
- sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici o
sindrome fisiogena: valutazione medico legale 5-11%
- cefalee vasomotorie 3-5%
- emicrania post-traumatica 3-8%
- disturbo post-traumatico da stress solo ITA (inabilità
temporanea assoluta); in alcuni casi, assai rari, i sintomi si protraggono
nel tempo non rispondendo adeguatamente alla terapia farmacologica e/o
analitica 5-11%
- disturbo psicotico breve: solo ITA
Infine nella "Guida alla valutazione medico-legale" di
Luvoni-Mangili-Bernardi non si danno indicazioni in merito all’invalidità
permanente per le forme psichiche.
Unico riferimento riguarda la sindrome soggettiva
generale da trauma cranico (che può consistere in cefalea, irritabilità,
sensazioni di deficit della memoria e dell’attenzione, disturbi del sonno,
con obiettività neurologica normale) per la quale viene indicata
un’incapacità lavorativa del 6-8%.
Le proposte di nuove tabelle valutative delle menomazioni
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n° 38/2000, elaborate
dall'INAIL, si soffermano maggiormente, anche se non in maniera esaustiva,
riportando:
179 |
Epilessia con grave compromissione psicofisica
(scadimento sino alla perdita dell'autonomia personale) a seconda del
tipo di crisi (semplici, complesse, generalizzate) |
>60 |
180 |
Disturbo post-traumatico da stress cronico
moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia |
Fino a 6 |
181 |
Disturbo post-traumatico da stress cronico
severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia |
Fino a 15 |
182 |
Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di
lieve entità |
Fino a 4 |
183 |
Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di
lieve entità |
10-20 |
184 |
Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di
media entità |
21-50 |
185 |
Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di
grave entità |
> 50 |
188 |
Deterioramento mentale, sostanzialmente
comparabile a stato deficitario semplice |
Fino a 50 |
189 |
Deterioramento mentale generale > |
> 50 |
190 |
Demenza vera |
> 90 |
Ricordiamo però che tali valutazioni fanno riferimento a
quanto previsto dall’articolo 13 e cioè all’indennizzo del danno biologico.
Riconoscimento come "causa di servizio"
Due sono gli elementi rispetto ai quali appare utile
richiamare l’attenzione anche alla luce della particolare caratteristica del
nostro paese in cui, unico caso in Europa, il pubblico impiego partecipa in
maniera significativa (oltre al 30%) alla casistica sul mobbing.
In linea generale la predisposizione organica a contrarre
una determinata malattia o la sua preesistenza all’assunzione in servizio
non costituiscono di per sé preclusione al riconoscimento della dipendenza
da causa, o per meglio dire, concausa di servizio, né quindi del diritto
all’equo indennizzo, dovendosi considerare se l’attività svolta abbia
facilitato o accelerato l’insorgenza della malattia o ne abbia aggravato o
accelerato il decorso, contribuendo all’insorgenza di esiti più gravi.
Inoltre, per dottrina costante, il dies a quo semestrale
decorre dal momento in cui il dipendente abbia avuto piena consapevolezza
della dipendenza della patologia da causa di servizio.
Si può affermare che la tempestività della domanda di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio decorre non entro i sei
mesi dal momento in cui si è manifestata l’infermità ma entro i sei mesi in
cui si sono conclamati gli esiti dannosi stabilizzati dell’infermità.
Occorre dunque che la domanda di riconoscimento e la relativa certificazione
medica e specialistica siano finalizzati al quadro menomativo a carattere
permanente.
A tale riguardo afferma il Consiglio di Stato Sez. IV n°
639 del 30 aprile 1993: "per le malattie che col decorso del tempo diventano
permanenti, il dipendente può proporre domanda di accertamento della
dipendenza da causa di servizio entro il termine semestrale decorrente dalla
conoscenza della permanenza della malattia" (vedi anche Consiglio di Stato
Sez. IV n° 365 del 4 maggio 1988, Consiglio di Stato Sez. IV n° 951 del 9
maggio 1992, Consiglio di Stato Sez. IV n° 868 del 15 giugno 1993, etc).
Nella valutazione del danno si farà ricorso alle tabelle
di legge che per quanto concerne le patologie di tipo psichiatrico sono
lacunose, operando anche per similitudine:
- 1° categoria: le lesioni del sistema nervoso centrale
con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi ed
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e
sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo;
- 4° categoria: psico-nevrosi gravi (fobie persistenti)
- 6° categoria: psico-nevrosi di media entità,
- 7° categoria: isteronevrosi di media gravità
- 8° categoria: sindrome nevrosiche lievi, ma persistenti