Sono contenute nella Legge Comunitaria 2004 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 27 aprile 2005 – Supplemento Ordinario n.76, è stata pubblicata la Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n.62 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.), che, all’art. 29, apporta modifiche al D.Lgs.626/94.

Le modifiche riguardano in particolare l’uso delle attrezzature di lavoro.
La Legge Comunitaria 2004 entra in vigore dal 12 maggio 2005.

Di seguito riportiamo il testo completo dell’art. 29 della Legge 62/2005, accompagnato da note esplicative.

Nei prossimi giorni presenteremo un articolo di commento alle nuove disposizioni.


Legge Comunitaria 2004 - Art. 29.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".

2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura(velocita', pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro".
3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.



Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: «Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della
direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
- Il testo del vigente art. 36 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
«Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro). - 1. - 7. (Omissis).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature
di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta
misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e
quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza
sempre che non comportino modifiche delle modalita' di
utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di
cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di
lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data
del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di
attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti
di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli
adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni
del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine
definite all'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del
comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato
ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del
predetto regolamento.».
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari».
- L'art. 5 della citata legge n. 183 del 1997, cosi'
recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di' un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Gazzetta Ufficiale N. 96 del 27 Aprile 2005
 

 

LEGGE 18 aprile 2005, n.62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitario
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2742):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le
politiche comunitarie (Buttiglione) il 6 febbraio 2004.
Assegnato alla 14ª commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 17 febbraio 2004 con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª,
11ª, 12ª, 13ª e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 14ª commissione il 18, 23, 24, 25, 30,
31 marzo 2004; il 6, 21 e 22 aprile 2004.
Relazione scritta annunciata l'11 maggio 2004 (atto n.
2742-A relatore sen. Basile).
Esaminato in aula il 17, 22, 29 giugno 2004; il 7, 14,
15 luglio 2004 ed approvato il 20 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5179-bis):

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 23 luglio 2004 con pareri
delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il
14, 15, 21, 22, 28, 29 settembre 2004; il 21, 26 e
27 ottobre 2004.
Relazione scritta presentata il 1° ottobre 2004 (atto
n. 5179-A) ed il 27 ottobre 2004 (atto n. 5179-A-R relatore
on. Strano).
Esaminato in aula l'11, 20 e 28 ottobre 2004 ed
approvato il 2 dicembre 2004, previa deliberazione dello
stralcio dell'art. 9 (che forma l'atto 5179-ter). Gli
articoli da 1 a 8 e da 10 a 30 formano l'atto Camera
5179-bis.

Senato della Repubblica (atto n. 2742-B):

Assegnato alla 14ª commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, 7 dicembre 2004 con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 14ª commissione il 18, 19, 25,
26 gennaio 2005, il 2 e 3 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 10, 15 febbraio 2005; il 7 aprile
2005 ed approvato il 13 aprile 2005.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina l'attivita' di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 febbraio 2003, n. L 42.
- La direttiva 2003/20/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
9 maggio 2003, n. L 115.
- La direttiva 2003/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 giugno 2003, n. L 156.
- La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
4 luglio 2003, n. L 167.
- La direttiva 2003/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
10 settembre 2003, n. L 226.
- La direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 novembre 2003, n. L 306.
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2003, n. L 275.
- La direttiva 2003/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
12 dicembre 2003, n. L 325.
- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
21 febbraio 2004, n. L 52.
- La direttiva 2004/12/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 febbraio 2004, n. L 47.
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 135.
- La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 142.
- La direttiva 2004/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 143.
- La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 158.
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 145.
- La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 aprile 2004, n. L 127.
- La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 novembre 2004, n. L 338.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- L'art. 81 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
- L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, cosi'
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Note all'art. 3:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993».
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza,
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997)».
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi le note all'art. 1.

Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 6:
- La legge 11 gennaio 2001, n. 7, abrogata dalla
presente legge, recava: «Legge quadro sul settore
fieristico».

Note all'art. 7:
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 1995, n. 342,
reca: «Regolamento recante l'ordinamento della professione
di consulente in proprieta' industriale e la formazione del
relativo Albo».
- Per opportuna conoscenza si riporta il comma 2
dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
(Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni):
«2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di
una prova attitudinale se riguarda le professioni di
procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di
consulente per la proprieta' industriale.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 (Attuazione della
direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione
all'ingrosso dei medicinali per uso umano), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Procedura di autorizzazione). - 1. Entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione, l'autorita' competente comunica
all'interessato l'esito della stessa. Se i dati forniti
dall'interessato non sono sufficienti a dimostrare il
rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, la stessa
autorita' puo' richiedere le necessarie integrazioni; in
tal caso il termine di novanta giorni e' sospeso fino alla
presentazione dei dati complementari richiesti.
2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione
del magazzino, deve specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalita' della persona responsabile ai sensi
dell'art. 3;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono
essere oggetto dell'attivita' di distribuzione
all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone
il magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il
grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel
rispetto del disposto del comma 2, dell'art. 7.
3. Contemporaneamente alla notifica all'interessato,
l'autorita' competente provvede ad inviare copia
dell'autorizzazione al Ministero della sanita'.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve
essere in ogni caso motivato, sono comunicati agli
interessati i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione
in vigore e il termine entro cui il ricorso deve essere
proposto.
4-bis. L'autorita' competente che ha concesso
l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora modifichi,
sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i
requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata
concessa, informa immediatamente il Ministero della salute
inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia del
provvedimento di sospensione o revoca di cui al comma
4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome o
dalle autorita' da loro delegate, ne informa la Commissione
europea e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di
uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce
qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di
cui al presente articolo.».

Note all'art. 9:
- La direttiva 2003/6/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
12 aprile 2003, n. L 96.
- La direttiva 2003/124/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 dicembre 2003, n. L 339.
- La direttiva 2003/125/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 dicembre 2003, n. L 339.
- La direttiva 2004/72/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 162.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 64, 97, 103,
115, 116, 132, 190 e 193 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e
l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Dette autorita' non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB
possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono cedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme e norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
di vigilanza di altri Stati comunitari forme di
collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».
«Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato).
- 1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del
mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon
funzionamento del mercato e verifica il rispetto del
regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a
prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
e manipolazioni del mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione al
pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei
regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente
affidati dalla CONSOB».
«Art. 97 (Obblighi informativi). - 1. Fermo quanto
previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si
applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di
pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della
sollecitazione;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione
prevista dall'art. 94 fino a un anno dalla conclusione
della sollecitazione.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle
disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei
medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'art.
95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi
indicati nell'art. 1, comma 6, lettera e).
3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di una
societa' di revisione ai sensi dell'art. 156 il bilancio
d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o
redatti nel periodo della sollecitazione.
4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione
delle disposizioni contenute nel presente capo o delle
relative norme regolamentari, la CONSOB, allo scopo di
acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un
anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari,
fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo'
essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali
vi e' fondato sospetto che svolgano attivita' di
sollecitazione all'investimento in violazione delle
disposizioni previste dall'art. 94.».
«Art. 103 (Svolgimento dell'offerta). - 1. L'offerta e'
irrevocabile. Ogni clausola contraria e' nulla. L'offerta
e' rivolta a parita' di condizioni a tutti i titolari dei
prodotti finanziari che ne formano oggetto.
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli
emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della
pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura
della stessa;
b) l'art. 115, dalla data della comunicazione
prevista dall'art. 102, comma 1, e fino a un anno dalla
chiusura dell'offerta.
3. L'emittente diffonde un comunicato contenente ogni
dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria
valutazione sull'offerta.
4. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente sezione e, in particolare,
disciplina:
a) il contenuto del documento da pubblicare nonche'
le modalita' per la pubblicazione del documento e per lo
svolgimento dell'offerta;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni
sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza
limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla
scadenza di un termine massimo.
5. La CONSOB individua con regolamento quali delle
disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei
periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in
rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente
nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le
adesioni.
«Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB,
al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che
li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la
comunicazione di notizie e documenti, fissandone le
relative modalita';
b) assumere notizie dagli amministratori, dai
sindaci, dalle societa' di revisione e dai dirigenti delle
societa' e dei soggetti indicati nella lettera a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati
nella lettera a);
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti
dall'art. 187-octies.
2. I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono
essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che
partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a
societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in
base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
fiduciarie, dei fiducianti.».
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti
finanziari che, ancorche' non quotati in mercati
regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in
misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i
criteri per l'individuazione di tali emittenti e puo'
dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli
obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati di altri Paesi
dell'Unione europea o in mercati di Paesi extracomunitari,
in considerazione degli obblighi informativi a cui sono
tenuti in forza della quotazione.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro
dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1
e 4.».
«Art. 132 (Acquisto di azioni proprie e della societa'
controllante). - 1. Gli acquisti di azioni proprie, operati
ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, n. 1,
del codice civile, da societa' con azioni quotate, devono
essere effettuati in modo da assicurare la parita' di
trattamento tra gli azionisti, secondo modalita' stabilite
dalla CONSOB con proprio regolamento.
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni
quotate effettuati ai sensi dell'art. 2359-bis del codice
civile da parte di una societa' controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di
azioni proprie o della societa' controllante possedute da
dipendenti della societa' emittente, di societa'
controllate o della societa' controllante e assegnate o
sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo
comma, del codice civile.».
«Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa' o enti, i quali non
osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7,
commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;
24, comma l; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40,
comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,
commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della
parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli
operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma
1, e di quelle applicative delle medesime.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi
da 2 a 6.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.».
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
e delle societa' di revisione). - 1. Nei confronti di chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 o
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquecentomila per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute
da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
applica nei confronti di quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1
soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le
societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate
all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di
inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di
quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della
persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma
1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona
fisica che svolge l'attivita' di giornalista;
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 3, e 4, e 122, commi 1 e 2 e
5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'art.
120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite
con la sanzione amministrativa pecunaria da euro cinquemila
ad euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste
dall'art. 149, comma 3;
b) agli amministratori delle societa' di revisione
che violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma
3.
3-bis. Alle sanzioni amministrative pecunarie previste
dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali.».
- Il decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212, reca:
«Disciplina delle modalita' di accesso delle
amministrazioni pubbliche al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria».
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413 reca: «Disposizioni
per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonche' per riformare il
contenzioso per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale».
- La legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: «Provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio.».
- La legge 6 febbraio 1980, n. 15, reca: «Misure
urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della
sicurezza pubblica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto».
- Si riporta il testo dell'art. 2637 del codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie
false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati
o per i quali non e' stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento
che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di
banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.»
- Si riporta il testo dell'art. 266 c.p.p., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo
comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice
penale l'intercettazione e' consentita solo se vi e'
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile
1974, n. 94, e convertito in legge con l'art. 1, legge 7
giugno 1974, n. 216:
«Art. 1. - 1. E' istituita con sede in Roma la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La
Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
personalita' giuridica di diritto pubblico e piena
autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
La Commissione e' composta da un presidente e da
quattro membri, scelti tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
moralita' e indipendenza, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere
confermati una sola volta. Le disposizioni degli
articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6 7 e 8 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del
presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni
parlamentari competenti possono procedere alla audizione
delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi
regolamenti parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennita' spettanti al presidente e ai membri.
Il presidente e i membri della Commissione non possono
esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna
attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere
amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata,
di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne'
essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del
mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in
aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati
e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla
conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega
permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
in base al bilancio di previsione approvato dalla
Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le
eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della
Commissione.
La Commissione delibera le norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando
in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
anche ai fini della relazione in Commissione su singoli
affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' in relazione alle norme del presente decreto,
e successive modificazioni e integrazioni, e li rende
esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti
giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste
ultime devono essere effettuate, in unico contesto,
sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni.
In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni
amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la
Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello
Stato.
Il presidente della Commissione tiene informato il
Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior
rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in
volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di
natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai
commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro
puo' formulare le proprie valutazioni alla Commissione,
informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa
altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior
rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione
quando li ritenga rilevanti al fine del corretto
funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
trasmette al Ministro del tesoro una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli
indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
Entro 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette
detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali
valutazioni.
Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di
continuata inattivita', il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda
proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
scioglimento e' nominato un commissario straordinario per
l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della
Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i
membri della Commissione disciolta. Al commissario
straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed
indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede
alla nomina del presidente e dei membri della Commissione.
Il commissario straordinario resta in carica fino
all'insediamento della Commissione. Il decreto di
scioglimento della Commissione e di nomina del commissario
straordinario determina il compenso dovuto al commissario
medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.».
«Art. 2. - E' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica e'
aumentato fino a trecentocinquanta unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
di cui al precedente art. 1, ottavo comma, in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il
regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico che
intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto
applicabili.
Il regolamento indicato nel precedente comma puo'
prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica
di direttore generale, determinandone le funzioni. Il
direttore generale risponde del proprio operato alla
Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e'
adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono
attribuiti dalla Commissione, anche in sede di
inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di
quattro voti favorevoli.
Al personale in servizio presso la Commissione e' in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali
o industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici
concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi
requisiti di competenza ed esperienza nei settori di
attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi sono
indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono
secondo i bandi appositamente emanati.
La Commissione, per l'esercizio delle proprie
attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero di centoventicinque unita'. Le
relative deliberazioni sono adottate con non meno di
quattro voti favorevoli.
La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
La Commissione adotta i provvedimenti di sua
competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto
conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine
di trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 40, comma 3 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione delta
finanza pubblica):
«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui
al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.».

Note all'art. 10:
- La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2003, n. L 308.
- La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
6 maggio 2000, n. L 109.

Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1° essere cittadino italiano o di un altro Stato
membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni
21;
2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni
rapporto incensurate;
3° non aver subito condanna per un reato non colposo
punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi,
ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore;
l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati
comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei
notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla
declaratoria di estinzione del reato;
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data
o confermata in una universita' italiana o di un titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio
2002, n. 148;
5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea,
l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile
ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo
l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e
coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine
giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in
esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno
due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere
continuata in un altro distretto; nel qual caso il
praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile
di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta
nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
in cui intende proseguirla;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di
idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.
I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma
possono essere sostituiti dal possesso del decreto di
riconoscimento professionale emanato in applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115».

Note all'art. 12:
- La direttiva 91/414/CEE pubblicata nella G.U.C.E.
19 agosto 1991, n. L 230.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, reca: «Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1,
legge n. 59/1997).»

Note all'art. 13:
- La legge 19 ottobre 1984 n. 748, reca: «Nuove norme
per la disciplina dei fertilizzanti».
- Il regolamento (CE) 2003/2003 pubblicato nella
G.U.U.E. 21 novembre 2003, n. L 304.

Note all'art. 14:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2003, n. L 275.
- La direttiva 1996/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 ottobre 1996, n. L 257.
- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 febbraio 2003, n. L 41.

Nota all'art. 15:
- La direttiva 2003/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 luglio 2003, n. L 176.

Nota all'art. 16:
- La direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 luglio 2003, n. L 176.

Nota all'art. 17:
- La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 aprile 2004, n. L 127.

Note all'art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 216, reca: «Attuazione della direttiva CEE numero
85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE
n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alle restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della
direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili):
«Art. 3 (Inventario). - 1. I detentori di apparecchi
contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a)
3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite
di 5 dm (elevato a) 3 deve essere inteso come comprendente
il totale dei singoli elementi di un insieme composito,
sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle
province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti
informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto
negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione
effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 216.
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1
comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b)
del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi
contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra
lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere
effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere
ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un
qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti
PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione
e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse
dalle sezioni regionali e delle province autonome del
catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi'
raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli
apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi
contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province
autonome.».

Nota all'art. 19:
- La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 2001, n. L 197.

Note all'art. 20:
- La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 31 dicembre 2003, n. L 345.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca:
«Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose».

Nota all'art. 21:
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52.

Nota all'art. 22:
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 135.

Note all'art. 23:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 6 (Contratti pubblici). - 1. (Omissis).
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a
soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati
in violazione del predetto divieto sono nulli.».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita'
nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete,
separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti
gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di
gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche'
qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la
gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori
connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi non puo' essere
superiore alla media calcolata sulla base della durata
degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le
concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a
societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro
la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare
caso per caso la cessazione in una data successiva qualora
la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al
comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni;
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si
tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
mercati.».

Note all'art. 24:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 2 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti i lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendono lavori si applicano le norme
della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si
applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.».
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE
in materia di appalti pubblici di servizi), come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 3 (Appalti pubblici di servizi). - 1. Gli appalti
pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso,
conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e
un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi
ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli
allegati 1 e 2.
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e
per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga
rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il
presente decreto si applica limitatamente ai soli
articoli 8, comma 3, 20 e 21.
3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei
contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano
le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i
lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per
cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori
abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto
principale dedotto in contratto.
4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono
considerati appalti di servizi quando il valore totale di
questi e' superiore al valore delle forniture comprese
nell'appalto.
5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di
servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento,
da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati
dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti
di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.».
- Il testo vigente dell'art. 17, commi 6, 12 e 14 della
citata legge n. 109 del 1994, e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. -
5. (Omissis).
6. Si intendono per:
a) (omissis).
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di' impatto
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attivita' professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti.
7 - 11. (omissis).
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per
il tramite del responsabile del procedimento, possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
12-bis - 13. (omissis).
14. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione e direzione lavori superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori
al progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
14-bis - 14-septies (omissis).».
- Il testo vigente del comma 6-bis dell'art. 30 della
citata legge n. 109 del 1994 come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1 - 6.
(omissis).
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 188 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109, legge quadro in materia di lavori pubblici e
successive modificazioni), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 188 (Nomina del collaudatore). - 1. Le stazioni
appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in
caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico
del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessita' ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria,
architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e
forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione
nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel
rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore e' nominato dalle stazioni
appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base
dei criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio
organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti,
accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
l'incarico di collaudatore e' affidato a soggetti esterni
scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore
o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono
attivita' di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi
dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di piu'
professionalita' diverse in ragione della particolare
tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo e'
affidato ad una commissione composta da tre membri. La
commissione non puo' essere composta congiuntamente da
soggetti appartenenti all'organico della stazione
appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante
designa altresi' il membro della commissione che assume la
funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto
incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della
commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo
statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici
previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone
classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla
verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4 si intende per
attivita' di controllo e vigilanza quella di cui all'art.
16, comma 6 e all'art. 30, comma 6 della legge.
8 - 11 (abrogati).
12. Il soggetto che e' stato incaricato di un collaudo
in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo'
essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se
non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle
operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in
corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso
di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e'
limitato alla singola articolazione locale. I suddetti
divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori
non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere
predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in
vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti
possono affidare discrezionalmente gli incarichi di
collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti
prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.».
- Il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 37-bis
della citata legge n. 109 del 1994, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
programmi di' cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando
un avviso indicativo con le modalita' di cui all'art. 80
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione
presso la propria sede per almeno sessanta giorni
consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a
decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito
informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1, comma 1, della presente legge. L'avviso deve
contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati
dall'articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla
valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso
deve, altresi', indicare espressamente che e' previsto il
diritto a favore del promotore ad essere preferito ai
soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera
b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle
offerte economicamente piu' vantaggiose presentate dai
predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non
si' siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla
data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi
indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005
non contengano quest'ultima indicazione espressa.».
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca:
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale.».
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 e del comma
5 dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 190 del
2002, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2. Il procedimento di valutazione di impatto
ambientale e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere
ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e'
concluso, secondo le previsioni del presente capo; il
formale provvedimento di autorizzazione a costruire non
puo' essere rilasciato se non e' concluso il procedimento
di valutazione di impatto ambientale.».
«5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente
diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il
quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione
stessa, che le varianti abbiano significativo impatto
sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla
comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore,
concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.».

Note all'art. 25:
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134;
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134;
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- L'art. 8 del citato decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca:
«Attuazione delle direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE
relative alle procedure di appalti nei settori esclusi».

Note all'art. 26:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica».
- Il testo vigente del comma 29 dell'art. 3 della
citata legge, e' il seguente:
«29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge
della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01
per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517
e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili
al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo
decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da
parte delle regioni entro 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il
tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare
dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi,
dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un
coefficiente di correzione che tenga conto del peso
specifico, della qualita' e delle condizioni di
conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione
dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.».

Note all'art. 27:
- Il comma 70 dell'art. 3 della citata legge n. 569 del
1995, cosi' recita:
«70. Le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
applicano a decorrere dalla data di acquisto della
personalita' giuridica o di trasformazione in aziende
speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in corso alle predette date e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 66 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dal-l'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), convertito nella legge 29 ottobre 1993, n.
427:
«14. Nei confronti delle societa' per azioni e delle
aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' nei confronti
dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e
60 della medesima legge si applicano, fino al termine del
terzo anno dell'esercizio successivo a quello
rispettivamente di acquisizione della personalita'
giuridica o della trasformazione in, aziende speciali
consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente
territoriale di appartenenza.».
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento
delle autonomie locali».
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca: «Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente».
- L'art. 3 della citata legge n. 212 del 2000, cosi'
recita:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi».
- L'art. 43 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, cosi' recita:
Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena, di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.».
- La legge 9 agosto 1986, n. 488, reca: «Provvedimenti
urgenti per la finanza locale».
- L'art. 9-bis della citata legge n. 488 del 1986 cosi'
recita:
Art. 9-bis (Contrazione di mutui da parte di aziende
speciali municipalizzate, provincializzate o consortili). -
1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o
consortili, previa deliberazione del consiglio o
dell'assemblea dell'ente proprietario, e le societa' per
azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali
che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a
contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e
prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri
istituti di credito che concedono mutui agli enti locali.
Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'art. 9.
2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537,
modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n.
1069.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma
dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, e'
consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la
gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi
ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente
qualora si accresca l'efficienza del servizio qualora si
produca lievitazione degli oneri a carico degli enti
locali.
4. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi
servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali,
nonche' la costituzione di nuove aziende speciali
consorziali in sostituzione di una o piu' preesistenti
aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente,
in liquidazione.».
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca:
«Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1, della legge 28 settembre 1998,
n. 337».
- Il comma 1 dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 46 del 1999, cosi' recita:
«Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche
diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici.».

Note all'art. 28:
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, reca: «Norme in
materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti».
- Il testo del vigente del comma 2 dell'art. 18-bis
della legge n. 91 del 1981, e' il seguente:
«Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). -
1. (Omissis).
2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui
al comma 1 devono procedere ai soli fini civilistici
all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate
annuali di' pari importo.».

Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: «Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della
direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
- Il testo del vigente art. 36 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
«Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro). - 1. - 7. (Omissis).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature
di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta
misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e
quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza
sempre che non comportino modifiche delle modalita' di
utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di
cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di
lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data
del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di
attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti
di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli
adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni
del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine
definite all'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del
comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato
ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del
predetto regolamento.».
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari».
- L'art. 5 della citata legge n. 183 del 1997, cosi'
recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di' un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Nota all'art. 30:
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 luglio 1985, n. L 175;

 

Allegato A

Allegato B