Invalidi
Riformato dal servizio, chiarimenti sulla pensione PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Salve, sono un agente della Polizia di Stato, ho 32 anni, ho compiuto 13 anni di servizio ed ho "riscattato" altri 2 anni. Alcuni giorni fa sono stato "riformato" da una Commissione Medica ospedaliera che ha emesso il seguente giudizio: "E' non idoneo permanentemente al servizio nei ruoli della Polizia di Stato in modo assoluto a decorrere dal....., Egli è idoneo nei ruoli civili del Ministero dell'Interno e/o di altre amministrazioni civili dello Stato". La patologia non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ed è stata ascritta alla 5° categoria, Tabella A.
Ora, presso la questura ove prestavo servizio, mi hanno comunicato che ho 30 giorni di tempo per presentare domanda di transito ai ruoli civili. Io ho ripetutamente chiesto di sapere, nel caso non effettui alcuna domanda di transito, se percepirò una seppur minima pensione e, in tal caso, se potrò lavorare c/o un'azienda privata, ma nessuno, neanche lo stesso Ministero dell’Interno riesce a darmi una risposta precisa e fondata su riferimenti normativi perché, dicono, sino ad oggi non c'è mai stato un caso simile al mio, cioè, un ex dipendente che non voglia presentare la domanda per transitare nei ruoli civili. Da una ricerca fatta su internet, sembra che il vostro sito web sia il più accreditato e consigliato per poter ottenere dei chiarimenti che non lascino ulteriori dubbi, quindi mi rivolgo a voi per i seguenti quesiti:
1 - con 13 anni di servizio effettivo più 2 anni riscattati presso l’INPDAP, ho diritto a percepire una pensione?
2 - che tipo di pensione sarebbe, di invalidità, di anzianità o cosa?
3 - potresti dirmi indicativamente quanto percepirei mensilmente?
4 - percependo questa pensione, potrei lavorare per un privato, ad esempio, potrei fare "l'autista" per una ditta di trasporti?
5 - nel caso iniziassi, quindi, a lavorare per un privato, in termini fiscali, cosa succederebbe? continuerei a percepire la pensione? (3 maggio 2002)
 


Lettera firmata

 

 
A nostro avviso, se può far valere almeno 15 anni di servizio, ha diritto alla pensione prevista dall'art. 52 del Testo Unico di cui al DPR n. 1092/1973.

Questa pensione si configura come pensione di invalidità ed è parzialmente cumulabile con i redditi di lavoro: con i redditi di lavoro dipendente è cumulabile la quota corrispondente al trattamento minimo INPS più il 50 per cento della quota eccedente; con i redditi di lavoro autonomo è cumulabile la quota corrispondente al trattamento minimo INPS più il 70 per cento della quota eccedente. In quest’ultimo caso la trattenuta non può superare il 30 per cento dell’importo del reddito da lavoro autonomo. Veda, in proposito, l'articolo 10 del DLgs n. 503/1992.

Se risolve il rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato senza aver maturato il diritto alla pensione, la posizione contributiva viene trasferita all'INPS e può avere le prestazioni previste da quell'Istituto.

Per il calcolo della pensione, oltre all’anzianità contributiva (sulla base della quale si determina l’aliquota di computo) occorre conoscere anche le retribuzioni degli ultimi anni. Per il calcolo dell’importo che potrà percepire, può recarsi presso la locale Sede del Sindacato Pensionati Italiani SPI-CGIL, il cui indirizzo è rilevabile dal sito http://www.spi.cgil.it/sitospi/.

Ai fini fiscali il reddito da lavoro va sommato all’importo della pensione (o quota della pensione) percepita e sul totale dei redditi si determina l’ammontare dell’IRPEF e delle addizionali regionali e locali.

 
   
 

a cura dello SPI CGIL