LE MALATTIE SUL LAVORO ''SI AGGIORNANO''
Pubblicato il nuovo elenco delle  malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia all’Inail da parte del medico competente. Fumo passivo e mobbing tra le
 
novità.
 
 
 
 

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 10-6-2004 il Decreto 27 Aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni L'elenco sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.
Tra le novità le malattie derivanti dal fumo passivo e dal “mobbing”.

L'elenco è costituito dalla lista I contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità e dalla lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile.

Non sono quindi malattie che sono riconosciute “automaticamente” dell’Inail come “lavorative”, le cosiddette “tabellate” (anch’esse in procinto di essere aggiornate anche alla luce di questo decreto).

La distinzione tra “elevata probabilità” “limitata probabilità” e ”possibile” introduce la novità della obbligatorietà della segnalazione anche per quelle patologie di cui ancora non si ha certezza della loro derivazione dall’attività lavorativa.
Tra i i nuovi agenti patogeni compresi sono anche indicati il laser, i virus dell’epatite, il cloruro di vinile.
Le malattie sono catalogate sia in base al grado di probabilità della loro derivazione dall’attività lavorativa, sia per patologia (malattie da agenti fisici, chimici, della pelle, respiratorie, tumori professionali) e infine anche per ogni agente patogeno o lavorazione associata.
 
 
DECRETO 27 aprile 2004
  Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. (GU n. 134 del 10-6-2004)
 
 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
    Visto   l'art.   139  del  testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  e successive modificazioni e
integrazioni;
    Visto  l'art.  10,  comma  1, del decreto legislativo 23 febbraio
2000,   n.  38,  che  prevede  la  costituzione  di  una  commissione
scientifica  per  l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco
delle  malattie  di  cui  all'art. 139 oltre che delle tabelle di cui
agli  articoli 3  e  211  del  testo  unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
    Visto  il  comma 4 dello stesso art. 10 che, tra l'altro, prevede
che  gli  aggiornamenti  dell'elenco  di  cui al citato art. 139 sono
effettuati  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche
sociali su proposta della commissione scientifica sopra richiamata;
    Visto   il   decreto  ministeriale  23 marzo  2001  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il quale e' stata costituita la
commissione scientifica di cui sopra;
    Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, concernente «Elenco
delle  malattie  per  le quali e' obbligatoria la denuncia contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
    Visto  che  il comma 4 del citato art. 10 ha inoltre disposto che
l'elenco   delle  malattie  di  cui  all'art.  139  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 1124/1965 debba contenere anche liste
di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa;
    Vista  la delibera n. 3 assunta in data 22 marzo 2004, con cui la
predetta  commissione scientifica ha proposto un elenco costituito da
tre  liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e'
di elevata probabilita'; lista II, contenente malattie la cui origine
lavorativa   e'  di  limitata  probabilita';  lista  III,  contenente
malattie la cui origine lavorativa e' possibile;
    Considerato che la proposta ha tenuto conto della raccomandazione
90/326/CEE cosi' come sostituita dalla raccomandazione 2003/670/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  E'  approvato,  nel testo allegato al presente decreto di cui
forma  parte  integrante,  l'elenco  delle  malattie  per le quali e'
obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo  unico  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
    2.  L'elenco e' costituito: dalla lista I, contenente malattie la
cui  origine  lavorativa  e' di elevata probabilita'; dalla lista II,
contenente   malattie  la  cui  origine  lavorativa  e'  di  limitata
probabilita';  dalla  lista  III,  contenente malattie la cui origine
lavorativa e' possibile.
    3.  L'elenco  di  cui  ai  commi  precedenti  sostituisce  quello
approvato con decreto ministeriale
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
    Visto   l'art.   139  del  testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  e successive modificazioni e
integrazioni;
    Visto  l'art.  10,  comma  1, del decreto legislativo 23 febbraio
2000,   n.  38,  che  prevede  la  costituzione  di  una  commissione
scientifica  per  l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco
delle  malattie  di  cui  all'art. 139 oltre che delle tabelle di cui
agli  articoli 3  e  211  del  testo  unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
    Visto  il  comma 4 dello stesso art. 10 che, tra l'altro, prevede
che  gli  aggiornamenti  dell'elenco  di  cui al citato art. 139 sono
effettuati  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche
sociali su proposta della commissione scientifica sopra richiamata;
    Visto   il   decreto  ministeriale  23 marzo  2001  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il quale e' stata costituita la
commissione scientifica di cui sopra;
    Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, concernente «Elenco
delle  malattie  per  le quali e' obbligatoria la denuncia contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
    Visto  che  il comma 4 del citato art. 10 ha inoltre disposto che
l'elenco   delle  malattie  di  cui  all'art.  139  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 1124/1965 debba contenere anche liste
di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa;
    Vista  la delibera n. 3 assunta in data 22 marzo 2004, con cui la
predetta  commissione scientifica ha proposto un elenco costituito da
tre  liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e'
di elevata probabilita'; lista II, contenente malattie la cui origine
lavorativa   e'  di  limitata  probabilita';  lista  III,  contenente
malattie la cui origine lavorativa e' possibile;
    Considerato che la proposta ha tenuto conto della raccomandazione
90/326/CEE cosi' come sostituita dalla raccomandazione 2003/670/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  E'  approvato,  nel testo allegato al presente decreto di cui
forma  parte  integrante,  l'elenco  delle  malattie  per le quali e'
obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo  unico  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
    2.  L'elenco e' costituito: dalla lista I, contenente malattie la
cui  origine  lavorativa  e' di elevata probabilita'; dalla lista II,
contenente   malattie  la  cui  origine  lavorativa  e'  di  limitata
probabilita';  dalla  lista  III,  contenente malattie la cui origine
lavorativa e' possibile.
    3.  L'elenco  di  cui  ai  commi  precedenti  sostituisce  quello
approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.
 

 


  Art. 2.
    1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e
II,  va  indicato il codice identificativo, riportato in dette liste,
della malattia correlata all'agente.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 27 aprile 2004
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1
 

 



  Art. 2.
    1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e
II,  va  indicato il codice identificativo, riportato in dette liste,
della malattia correlata all'agente.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 27 aprile 2004
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1