LE MALATTIE SUL LAVORO ''SI AGGIORNANO''
Pubblicato il nuovo elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia all’Inail da parte del medico competente. Fumo passivo e mobbing tra
le
novità.
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 10-6-2004 il Decreto 27
Aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Elenco delle
malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni
L'elenco sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.
Tra le novità le malattie derivanti dal fumo passivo e dal “mobbing”.
L'elenco è costituito dalla lista I contenente malattie la cui origine
lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II contenente le malattie la
cui origine lavorativa è di limitata probabilità e dalla lista III, contenente
le malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile.
Non sono quindi malattie che sono riconosciute “automaticamente” dell’Inail
come “lavorative”, le cosiddette “tabellate” (anch’esse in procinto di essere
aggiornate anche alla luce di questo decreto).
La distinzione tra “elevata probabilità” “limitata probabilità” e ”possibile”
introduce la novità della obbligatorietà della segnalazione anche per quelle
patologie di cui ancora non si ha certezza della loro derivazione
dall’attività lavorativa.
Tra i i nuovi agenti patogeni compresi sono anche indicati il laser, i virus
dell’epatite, il cloruro di vinile.
Le malattie sono catalogate sia in base al grado di probabilità della loro
derivazione dall’attività lavorativa, sia per patologia (malattie da agenti
fisici, chimici, della pelle, respiratorie, tumori professionali) e infine
anche per ogni agente patogeno o lavorazione associata.
DECRETO 27 aprile
2004 |
|
Elenco delle
malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni e integrazioni. (GU
n. 134 del 10-6-2004) |
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, che prevede la costituzione di una commissione
scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco
delle malattie di cui all'art. 139 oltre che delle tabelle di cui
agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
Visto il comma 4 dello stesso art. 10 che, tra l'altro, prevede
che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono
effettuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali su proposta della commissione scientifica sopra richiamata;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la
commissione scientifica di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, concernente «Elenco
delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto che il comma 4 del citato art. 10 ha inoltre disposto che
l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965 debba contenere anche liste
di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa;
Vista la delibera n. 3 assunta in data 22 marzo 2004, con cui la
predetta commissione scientifica ha proposto un elenco costituito da
tre liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e'
di elevata probabilita'; lista II, contenente malattie la cui origine
lavorativa e' di limitata probabilita'; lista III, contenente
malattie la cui origine lavorativa e' possibile;
Considerato che la proposta ha tenuto conto della raccomandazione
90/326/CEE cosi' come sostituita dalla raccomandazione 2003/670/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui
forma parte integrante, l'elenco delle malattie per le quali e'
obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'elenco e' costituito: dalla lista I, contenente malattie la
cui origine lavorativa e' di elevata probabilita'; dalla lista II,
contenente malattie la cui origine lavorativa e' di limitata
probabilita'; dalla lista III, contenente malattie la cui origine
lavorativa e' possibile.
3. L'elenco di cui ai commi precedenti sostituisce quello
approvato con decreto ministeriale
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, che prevede la costituzione di una commissione
scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco
delle malattie di cui all'art. 139 oltre che delle tabelle di cui
agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
Visto il comma 4 dello stesso art. 10 che, tra l'altro, prevede
che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono
effettuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali su proposta della commissione scientifica sopra richiamata;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la
commissione scientifica di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, concernente «Elenco
delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto che il comma 4 del citato art. 10 ha inoltre disposto che
l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965 debba contenere anche liste
di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa;
Vista la delibera n. 3 assunta in data 22 marzo 2004, con cui la
predetta commissione scientifica ha proposto un elenco costituito da
tre liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e'
di elevata probabilita'; lista II, contenente malattie la cui origine
lavorativa e' di limitata probabilita'; lista III, contenente
malattie la cui origine lavorativa e' possibile;
Considerato che la proposta ha tenuto conto della raccomandazione
90/326/CEE cosi' come sostituita dalla raccomandazione 2003/670/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui
forma parte integrante, l'elenco delle malattie per le quali e'
obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'elenco e' costituito: dalla lista I, contenente malattie la
cui origine lavorativa e' di elevata probabilita'; dalla lista II,
contenente malattie la cui origine lavorativa e' di limitata
probabilita'; dalla lista III, contenente malattie la cui origine
lavorativa e' possibile.
3. L'elenco di cui ai commi precedenti sostituisce quello
approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.
Art. 2.
1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e
II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste,
della malattia correlata all'agente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2004
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1
Art. 2.
1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e
II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste,
della malattia correlata all'agente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2004
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1