REPUBBLICA   ITALIANA                                         N. 1123/2000 Reg. Ric.

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               N.                   Reg. Sez.

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA    N.   5              Reg. Sent.      

     SEZIONE I                                               Anno 2003

composto dai signori:

Dott. Bartolomeo Perricone   Presidente

Dott.  Alberto Pasi     Consigliere 
Dott. Carlo Testori     Consigliere rel.est.
 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n.1123 del 2000 proposto da Boccardi Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Paolillo ed elettivamente domiciliato in Bologna, Galleria del Toro n.3, nello studio dell’Avv. Cristina Bianchet,

contro

- il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G. Reni n.4;

- la 6^ Direzione Genio Militare di Bologna, non costituitasi in giudizio,

per l'annullamento

- della scheda valutativa per Ufficiali mod.B, anno 1998/1999, n. d'ordine 43 del documento caratteristico in data 10.02.2000, con la quale venivano redatte per cambio di compilatore le note caratteristiche del Magg. G. spe (RN) Antonio Boccardi, nato a Fasano (BR) il 06.02.1962 per il periodo dal 01.06.1998 al 18.04.1999, riportanti una qualifica finale di "Superiore alla media", non notificato al ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e comunque conseguenziale, ivi compreso il mod.D Documenti caratteristici anno 1998/1999 "Comunicazione per Ufficiali", relativo alla scheda valutativa predetta, con cui veniva data al ricorrente sintetica e parziale comunicazione in merito al contenuto di essa in data 21.02.2000;

nonché, mediante proposizione di motivi aggiunti ex art.21 della legge n.1034/1971,

per l’annullamento

- della scheda valutativa per Ufficiali mod.B, anno 2000/2001, n. d'ordine 45 del documento caratteristico in data 06.12.2001, con la quale venivano redatte per compimento del dodicesimo mese di servizio non documentato le note caratteristiche del Magg. G. spe (RN) Antonio Boccardi, nato a Fasano (BR) il 06.02.1962 per il periodo dal 19.04.2000 al 18.04.2001, riportanti una qualifica finale di "Superiore alla media", notificato al ricorrente in data 14.12.2001;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e comunque conseguenziale, ivi compresi il mod.D Documenti caratteristici anno 2000/2001 "Comunicazione per Ufficiali", relativo alla scheda valutativa predetta, con cui veniva data al ricorrente erronea comunicazione in merito al contenuto di essa in data 14.12.2001 ed il mod.L n. 47 d'ordine in data 28.11.2001 recante "Dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica", notificato al ricorrente in data 06.12.2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti successivamente proposti dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 novembre 2002 il Cons. Carlo Testori;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F   A   T   T   O

Il Maggiore g. spe (RN) Antonio Boccardi presta servizio presso la 6^ Direzione Genio Militare di Bologna. Con l’atto introduttivo del presente giudizio ha impugnato la scheda valutativa mod.B relativa al periodo dall’1.06.1998 al 18.04.1999, recante una qualifica finale di “Superiore alla media"; contro tale atto formula censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Attraverso la proposizione di motivi aggiunti notificati l’11/2/2002 e depositati il 20/2/2002 il Maggiore Boccardi ha poi impugnato nel giudizio già pendente, ai sensi dell’art.21 della legge n.1034/1971 (come novellato dalla legge n.205/2000), la scheda valutativa mod.B relativa al periodo dal 19.04.2000 al 18.04.2001, anch’essa recante la conclusiva valutazione di “Superiore alla media". Prospetta molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere e formula domanda di risarcimento danni.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, depositando articolate relazioni ed ampia documentazione.

All’udienza del 21 novembre 2002 la causa è passata in decisione.

D   I   R   I   T  T   O

1.1) E’ fondata l’impugnazione proposta, con l’atto introduttivo del giudizio, contro la scheda valutativa mod.B relativa al periodo dall’1.06.1998 al 18.04.1999. Tale documento riporta lusinghiere valutazioni sul conto del Maggiore Antonio Boccardi, Ufficiale addetto alla Sezione Lavori di tipo “A” della 6^ Direzione Genio Militare di Bologna, espresse dal compilatore, Capo della predetta Sezione, che ha formulato un giudizio di “Eccellente". Dette valutazioni (analitiche e complessiva) non sono state però condivise dal 1° revisore, Direttore della menzionata 6^ DGM di Bologna, che ha conclusivamente giudicato il ricorrente “Superiore alla media". Quest’ultimo giudizio è stato integralmente recepito dal 2° revisore e contro di esso l’interessato ha formulato una pluralità di censure; tra queste già la prima, con cui si prospetta la violazione dell’art.6 comma 1 del D.P.R. 15 giugno 1965 n.1431 (recante “Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica") e delle relative istruzioni ministeriali, risulta fondata ed anzi assorbente.

1.2) La norma citata dispone: “I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori nella stessa linea di servizio".

L’applicazione di tale disposizione alla posizione del Magg. Boccardi relativamente al periodo 1/6/1998 – 18/4/1999 si era rivelata problematica già prima dell’adozione dell’atto impugnato; la scheda valutativa mod.B originariamente predisposta in data 11 novembre 1999 e recante analoghe, divergenti valutazioni da parte dei diversi superiori coinvolti era stata infatti annullata dal Ministero della Difesa con atto del 12 gennaio 2000 in cui si legge:

a) che in sede di controllo d’ufficio si era rilevato che il documento in questione difettava “del necessario rapporto di armonia e di conseguenza tra il giudizio (analitico, complessivo e relativa qualifica finale) espresso dal compilatore e quello effettuato dal 1° e 2° revisore" e che, in particolare, “i giudizi analitici e complessivi espressi dal 1° revisore nelle parti di propria competenza" risultavano “del tutto contrastanti con la valutazione del compilatore "; e ciò comportava “una modifica, in radice, dell’intero impianto valutativo effettuato dal 1° revisore nei confronti dell’Autorità sottordinata";

b) che la valutazione dell’Ufficiale interessato operata d’iniziativa dal 1° revisore aveva determinato "una impropria sovrapposizione di giudizi che ha leso, alla base, il principio fondamentale della documentazione caratteristica, costituito dal complesso degli apprezzamenti analitici e del giudizio conclusivo attribuito dal compilatore il quale - per definizione - è l’Autorità che ha con il valutando continui, diretti e personali contatti, per cui, meglio di ogni altro può conoscerne ed esprimerne doti e difetti..... Mentre, al revisore è riconosciuto il compito di rivedere, nelle sue premesse e nelle sue conclusioni, il giudizio del compilatore, non essendo la sua una funzione autonoma, ma strettamente aderente a quella del compilatore stesso. ";

c) che si rendeva dunque necessario annullare il documento caratteristico in questione, disponendo la redazione di una nuova scheda valutativa che le Autorità giudicatrici dovevano predisporre tenendo conto delle osservazioni precedentemente richiamate sub a) e b).

1.3) Anche il documento datato 10 febbraio 2000, qui impugnato, risulta peraltro affetto dalla violazione della normativa di riferimento già riscontrata in sede di controllo ministeriale sull’atto precedente. Si deve considerare in proposito:

- nella scheda redatta successivamente il 1° revisore ha sostanzialmente riproposto (e ciò vale specificamente per quanto riguarda il giudizio complessivo di cui alla parte VI) le considerazioni già svolte nel documento poi annullato dal Ministero della Difesa, pervenendo di nuovo ad una valutazione di “Superiore alla media" contrastante con quella di “Eccellente" espressa dal compilatore; in tal modo il predetto superiore ha, di fatto, nuovamente operato quella “impropria sovrapposizione" rispetto al giudizio del compilatore che già era stata evidenziata negativamente e quindi sanzionata in sede di controllo ministeriale;

- a giustificazione del proprio operato il Direttore della 6^ DGM di Bologna ha puntualizzato, sia nel documento impugnato, sia nella relazione depositata dalla difesa erariale, che il Magg. Boccardi ha svolto, nel periodo in esame, tipologie di attività (progettazione e direzione lavori) di cui rendeva conto direttamente al Direttore medesimo, senza il tramite del Capo Sezione;

- quanto sopra, peraltro, non basta, ad avviso del Collegio, per sottrarre la scheda impugnata alla censura di violazione dell’art.6 comma 1 del D.P.R. n.1431/1965 dedotta dal ricorrente, poiché in ogni caso tale documento non risulta formulato in modo conforme allo schema previsto dalla normativa di riferimento; in esso, infatti, si sovrappongono i contrastanti giudizi di due distinte autorità che, di fatto, hanno esercitato la medesima funzione di “compilatore”, laddove una sola di esse (il Capo Sezione) era formalmente investita della funzione in parola, mentre all’altra (il Direttore della 6^ DGM) spettava il compito di intervenire in veste di 1° revisore; non è sufficiente per superare tale alterazione procedimentale la rivendicazione del menzionato Direttore circa il rapporto di diretta dipendenza da lui dell’Ufficiale esaminato, in ragione della specifica attività svolta; come evidenziato nel ricorso, delle due l’una: o spettava al predetto superiore il compito di unico compilatore del documento caratteristico, da sottoporre poi alle revisioni di rito, oppure il medesimo doveva limitarsi a rivedere il giudizio del compilatore (Capo Sezione) seguendo le indicazioni fornite in proposito nel provvedimento ministeriale di annullamento datato 12 gennaio 2000; una terza soluzione non era consentita dalla disciplina di cui doveva farsi applicazione nel caso di specie e dunque l’operato del Direttore della 6^ DGM vizia irrimediabilmente l’atto impugnato, che risulta perciò illegittimo.

1.5) Nella parte in cui impugna la scheda mod.B datata 10/2/2000 il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del documento in questione (che travolge anche l'atto di comunicazione mod. D datato 21/2/2000, ugualmente qui impugnato, benché privo di valenza provvedimentale).

2.1) Va invece respinta, perché infondata, l’azione impugnatoria proposta, attraverso motivi aggiunti, contro la scheda valutativa mod.B datata 6/12/2001, recante le note caratteristiche del Maggiore Antonio Boccardi relativamente al periodo dal 19/4/2000 al 18/4/2001.

In tale documento il compilatore ha espresso sul conto del predetto Ufficiale valutazioni analitiche largamente positive a cui ha fatto riscontro un giudizio complessivo di “Eccellente". Su tali valutazioni (analitiche e complessiva) ha concordato il 1° revisore, pur sottolineando che il Magg. Boccardi “in ordine all'assunzione ed allo svolgimento di specifico compito d’istituto inerente la sicurezza dei cantieri" aveva tenuto un “atteggiamento polemico e pretestuoso". Al contrario il 2° revisore ha espresso un giudizio complessivo di “Superiore alla media", proprio facendo riferimento al menzionato atteggiamento assunto dall’Ufficiale esaminato, che non consentiva, a suo avviso, di condividere giudizi che attribuivano al Magg. Boccardi “altissimo senso della disciplina e del dovere ed uno spiccato senso della responsabilità in quanto non sono supportati da un comportamento irreprensibile".

2.2) Contro le conclusioni del documento caratteristico impugnato il ricorrente deduce, in estrema sintesi, quanto segue:

a) la scheda è viziata dalle valutazioni del 1° revisore, intrinsecamente contraddittorie ed illogiche laddove esprimono giudizi di eccellenza nei confronti del Magg. Boccardi, pur evidenziandone un comportamento gravemente indisciplinato, addirittura suscettibile della sanzione disciplinare della consegna di rigore;

b) il negativo giudizio sull’atteggiamento del ricorrente, fatto proprio anche dal 2° revisore, non trova conferma in alcun provvedimento disciplinare; né possono essere considerate ai fini della predisposizione del documento caratteristico circostanze oggetto di addebiti disciplinari non definiti;

c) nella comunicazione mod.D relativa alla scheda valutativa impugnata è stata erroneamente riportata la qualifica finale di “Eccellente", anziché quella effettivamente attribuita al ricorrente di “Superiore alla media";

d) relativamente al periodo considerato (19/4/2000 – 18/4/2001) i giorni di assenza dal servizio del ricorrente non risultano riportati nella documentazione caratteristica in modo conforme alle disposizioni in materia;

e) contrariamente alle prescrizioni di riferimento, che impongono di predisporre e comunicare i documenti caratteristici nel più breve tempo possibile, la scheda impugnata reca una data posteriore di quasi otto mesi rispetto alla scadenza del periodo oggetto d’esame.

La denunciata illegittimità della scheda valutativa n.45 del 6/12/2002 si inserirebbe poi nel quadro di “una palese e sistematica opera di mobbing" di cui il ricorrente sarebbe da tempo oggetto da parte del Direttore della 6^ DGM di Bologna (1° revisore del citato documento caratteristico), alla quale potrebbe non essere estraneo, per quanto concerne l’atto in questione, anche il 2° revisore dello stesso.

2.3) Quanto alla censura sintetizzata sub a) il Collegio osserva innanzitutto che non si può non condividere il rilievo circa la evidente contraddittorietà che emerge dalle valutazioni del 1° revisore laddove esprime un giudizio di "Eccellente" pur rimarcando che “in ordine all'assunzione ed allo svolgimento di specifico compito d’istituto inerente la sicurezza dei cantieri" il Magg. Boccardi aveva tenuto un “atteggiamento polemico e pretestuoso". Tale circostanza, specie in quanto riferita ad un militare (e per di più ad un Ufficiale) non poteva non incidere negativamente sulle conclusioni formulate nel documento caratteristico e non bastava certo a bilanciarla il mero richiamo al "migliorato rendimento complessivo" dell'esaminato.

La denunciata contraddittorietà è stata peraltro riscontrata anche dal 2° revisore che nel suo giudizio, da un lato, ha posto l'accento sulla "viva preoccupazione" suscitata dal riferito atteggiamento (di cui viene ribadito il carattere "polemico e pretestuoso") del Magg. Boccardi; dall'altro ha ritenuto inaccettabili valutazioni del predetto Ufficiale "che gli attribuiscono altissimo senso della disciplina e del dovere ed uno spiccato senso della responsabilità in quanto non sono supportati da un comportamento irreprensibile"; per concludere infine, coerentemente, abbassando il giudizio a "Superiore alla media".

In tal modo i denunciati profili di contraddittorietà e di illogicità devono ritenersi almeno in parte superati e comunque assorbiti dal giudizio complessivo (e finale) del 2° revisore; in rapporto a quest'ultimo vanno dunque esaminate le doglianze circa la pretesa irrilevanza, ai fini della redazione del documento caratteristico, del comportamento imputato al ricorrente perché non sanzionato disciplinarmente; nonché l'asserita correttezza dell'atteggiamento in questione, che si sarebbe semplicemente tradotto nella presentazione di un "garbato, asettico e motivato quesito" finalizzato a dirimere un "fondato e legittimo dubbio" in ordine a "delicate questioni attinenti alla sicurezza dei cantieri  ed a palese (ed arbitraria) disparità di trattamento operata nella ripartizione del carico di lavoro e nell'impiego del personale" (così a pag.7 dei motivi aggiunti).

Ad avviso del Collegio non ogni comportamento non irreprensibile o comunque criticabile deve necessariamente dar luogo ad un procedimento disciplinare; e nulla esclude che di esso si possa ugualmente tenere conto in sede di note caratteristiche. Del quesito formulato del ricorrente, unitamente ad altri due Ufficiali, con nota datata 31/8/2000 il 2° revisore (Comandante del Genio della Regione Militare Centro) era pienamente conoscenza, come risulta dalla documentazione depositata dalla difesa erariale (si veda in particolare il doc. 9) e su di esso aveva espresso valutazioni di metodo e di merito decisamente negative; il che porta in primo luogo ad escludere che il suo giudizio complessivo nei confronti del Magg. Boccardi sia frutto di scarsa conoscenza del caso, come sembra adombrare il ricorrente. Quanto poi al carattere "polemico e pretestuoso" o invece "garbato, asettico e motivato" del quesito in parola il Collegio non può non rilevare che la concordante valutazione datane dai superiori gerarchici degli estensori trova legittimazione sia nei toni dello scritto (peraltro suscettibili di ingenerare impressioni ampiamente soggettive) sia, soprattutto, nei contenuti, oggetto di puntuale e convincente confutazione, se non talora di biasimo, da parte dei predetti superiori (si vedano i doc.ti 8 e 9 prodotti dall'Amministrazione resistente); e la valutazione negativa trova maggiore conforto se si considera la particolare natura e sensibilità dell'ambiente militare in cui l'episodio si è verificato.

In tale quadro il comportamento tenuto nell'occasione del ricorrente ben poteva essere preso in considerazione tra gli elementi da valutare ai fini della predisposizione delle note caratteristiche di cui si controverte e giustificare la qualifica finale attribuita all'interessato.

Del tutto irrilevanti, perché prive di interesse ancor prima che infondate, sono le censure precedentemente richiamate sub c) e d); gli errori materiali e le carenze rilevate dal ricorrente, seppure confermati dagli atti e ammessi dalla stessa Amministrazione, non hanno arrecato concreto pregiudizio all'interessato, né un intervento correttivo in proposito potrebbe soddisfare l'interesse sostanziale a tutela del quale il Magg. Boccardi ha agito innanzi a questo T.A.R.

Quanto al lasso di tempo intercorso tra la scadenza del periodo oggetto d’esame e la data indicata nella scheda impugnata (posteriore di quasi otto mesi), esso risulta indubbiamente eccessivo rispetto a quanto prescritto dalle regole dettate in materia. Tuttavia la mancanza di sanzioni espressamente previste per un caso del genere e la circostanza che tale elemento temporale di per sé non appare pregiudizievole per l'interessato inducono a concludere che il profilo in questione non è idoneo a viziare l'atto impugnato ed a determinarne l'illegittimità.

Nessun rilievo, infine, può essere attribuito alla ricostruzione delle vicende interne alla 6^ Direzione Genio Militare di Bologna e del clima ivi esistente, nonché al quadro persecutorio in danno del ricorrente descritto nell'atto di motivi aggiunti, stante l'insufficienza degli elementi probatori portati a sostegno dall'interessato e, per contro, le corpose ed almeno altrettanto attendibili controdeduzioni formulate in proposito dalla P.A. attraverso le relazioni delle Autorità gerarchicamente sovraordinate chiamate in causa.

2.4) In conclusione, l’azione impugnatoria proposta contro la scheda valutativa mod.B datata 6/12/2001, recante le note caratteristiche del Maggiore Antonio Boccardi relativamente al periodo dal 19/4/2000 al 18/4/2001 (nonché altri atti connessi), va respinta.

3) Resta da esaminare la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente con l’atto di motivi aggiunti. Al riguardo il Collegio osserva preliminarmente che non risulta precisato se la richiesta concerne anche i danni eventualmente cagionati dalla scheda impugnata con l’atto introduttivo del giudizio oppure solo quelli conseguenti all’operato dell’Amministrazione censurato con i motivi aggiunti. Anche a prescindere da ciò, tuttavia, l’azione risarcitoria in questione non può trovare accoglimento, tenuto conto che la sussistenza e l’entità dei danni lamentati appaiono oggetto di mere asserzioni e non adeguatamente documentate e che, comunque, la presente decisione giurisdizionale, nella parte in cui accoglie il ricorso, è produttiva di un effetto pienamente ripristinatorio per l’interessato sotto il profilo morale.

4) Stante la parziale soccombenza del Ministero della Difesa appare equo far gravare sulla predetta Amministrazione le spese sostenute dal ricorrente nel presente giudizio nei limiti del 50% e nella misura complessiva di 2.000 euro.

P.   Q.   M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I in parte accoglie, in parte respinge il ricorso in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione; conseguentemente annulla la scheda valutativa mod.B n.43 in data 10/2/2000 relativa al servizio prestato dal ricorrente nel periodo dall’1.06.1998 al 18.04.1999.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio nei limiti del 50% e nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 21 novembre 2002.

Presidente     f.to Bartolomeo Perricone

Consigliere rel.est.    f.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data 13.1.2003

Bologna, li 13.1.2003

                        Il Segretario

                        f.to Luciana Berenga