Ric. n. 3169/00     Sent. n. 1565/03

  REPUBBLICA ITALIANA

  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

  Stefano Baccarini  Presidente

  Marco Buricelli  Consigliere

  Angelo Gabbricci  Consigliere - relatore

  ha pronunciato la seguente

  SENTENZA

  sul ricorso n. 3169/2000, proposto da Silvio Busato, rappresentato e difeso dall’avv. G. Bevilacqua, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 444,

  contro

  l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per legge domiciliataria

  e contro

  l’Amministrazione della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio,

  per l’annullamento:

  a) del decreto 30 marzo 2000, prot. n. 559/D/14534SG del Capo della Polizia, con cui è stata concessa all’agente scelto della Polizia di Stato Silvio Busato una elargizione di lire 42.072.310, per la parte in cui l’invalidità riportata del medesimo, con riferimento alla capacità lavorativa, viene quantificata nella percentuale del 20%;

  b) del giudizio della Commissione Medico Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Udine (espresso nel verbale 1 dicembre 1999, n. 32), che ha riconosciuto al ricorrente una percentuale di invalidità permanente del 20% per l’infermità di cui al giudizio diagnostico;

  nonché

  per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta una percentuale di invalidità non inferiore al 35% - o in altra misura ritenuta di giustizia – nonché alla conseguente corresponsione dell’elargizione di cui all’art. 1 legge 302/1990 nella misura corrispondente,

  e per la condanna dell’Amministrazione dell’Interno alla corresponsione delle somme dovute.

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

  visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

  visti gli atti tutti di causa;

  udito nella pubblica udienza del 14 novembre 2002 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Boscolo, in sostituzione dell’avv. Bevilacqua, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo per l’Amministrazione resistente;

  ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

  FATTO

  Silvio Busato, agente scelto della Polizia di Stato, nell’ottobre 1996 fu sottoposto a visita presso l’Ospedale militare di Padova dalla locale commissione medica ospedaliera, la quale lo dichiarò parzialmente non idoneo al servizio, per gli esiti delle gravi lesioni riportate nel settembre 1995 durante un conflitto a fuoco.

  In seguito, la commissione medica ospedaliera del Centro militare di medicina legale di Udine gli riconobbe, per la stessa infermità, una percentuale d’invalidità permanente pari al 20%.

  Il Ministero dell’Interno, su tale fondamento, con decreto 30 marzo 2000, prot. n. 559/D/14534SG del Capo della Polizia dispose a favore del Busato la speciale elargizione prevista dalla l. 20 ottobre 1990, n. 302, quantificata in L. 42.072.310, secondo la regola, stabilita dall’ art. 1 della citata legge, che ne prevede la determinazione in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa (L. 2.103.615,3 per ciascuno dei punti d’invalidità).

  Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato con il ricorso in esame, sul presupposto che la percentuale d’invalidità stabilita sarebbe inferiore a quella reale.

  Secondo il ricorrente, anzitutto, il giudizio della commissione ospedaliera di Udine sarebbe palesemente viziato per non aver questa rispettato, nell’esporre le sue conclusioni, i criteri formali e sostanziali previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1992.

  In ogni caso, poi, il giudizio sulla percentuale d’invalidità, espresso dalla commissione medica, non terrebbe nella dovuta considerazione che i postumi per le ferite riportati dal Busato «devono in realtà essere considerati come due patologie distinte che richiedono dunque due distinte valutazioni in ordine agli esiti invalidanti»: e, a conferma delle sue affermazioni, l’interessato ha depositato in giudizio una consulenza di parte, chiedendo che il T.A.R. accerti mediante c.t.u. quale sia realmente il grado di invalidità riportata dal ricorrente.

  Con ordinanza presidenziale 36/01 l’istanza istruttoria è stata accolta e la consulenza è stata affidata all’Istituto di Medicina legale e delle Assicurazioni presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Padova; dopo il deposito della perizia, la causa è stata assegnata a sentenza.

  Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione dell’Interno, limitandosi a chiedere senz’altro la reiezione del ricorso.

  DIRITTO

  1. Il giudizio della commissione medica è atto endoprocedimentale, impugnabile soltanto col provvedimento che, sulla base di detto giudizio, assuma la determinazione definitiva e lesiva (C.d.S., IV, 9 marzo 2000, n. 1226); il ripetuto giudizio, inoltre, può formare oggetto di verifica da parte del giudice amministrativo il cui sindacato sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione non è limitato ad un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito, ma si estenda alla verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo verificate, ove opportuno, con l’assistenza di un consulente (cfr. C.d.S., IV, 9 aprile 1999, n. 601).

  2. La consulenza svolta rileva come le lesioni subite dal Busato, a seguito degli avvenimenti del settembre 1995, siano guarite con postumi permanenti “costituiti da lobectomia basale destra, suture a carico del lobo medio polmonare destro e dell’ atrio destro, toracolagie con carattere trafittivo in corrispondenza della sede di lesione e riconducibili ad interessamento pleurico”.

  Ora, prosegue la consulenza, “valutando tali esiti con riferimento ai parametri di cui al D.M. 5 febbraio 1992 – approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti – dovendosi quantificare (…) la riduzione della capacità lavorativa, si deve preliminarmente osservare che non esiste, nella citata tabella, un riferimento specificatamente aderente alle menomazioni presenti nel ricorrente”.

  Peraltro, conclude il perito, procedendo con criterio analogico, come consentito dalla stessa tabella, e ricordato “che la pneumectomia senza insufficienza respiratoria determina, in base agli richiamati parametri, una percentuale di invalidità del 45%, si ritiene che il complesso menomativo riscontrato determini una riduzione della capacità lavorativa pari al 25%”.

  3. Orbene, pur nella rilevata indeterminatezza, per mancanza di una voce corrispondente nella tabella di cui al d.m. 5 febbraio 1992, ritiene il Collegio che il procedimento applicativo seguito dal c.t.u. sia condivisibile, tenuto conto, da una parte, che la valutazione svolta dalla commissione medica manca di qualsiasi giustificazione e, dall’altra, che le parti non hanno sollevato alcun rilievo sulle conclusioni raggiunte dal perito.

  4. Il ricorso può dunque trovare parziale accoglimento.

  Annullati in parte qua gli atti impugnati, l’Amministrazione va condannata al pagamento della maggiore somma, a titolo di speciale elargizione, per L. 10.518.076,5 (€ 5432,13), stabilita moltiplicando gli ulteriori 5 punti d’invalidità riconosciuti per l’importo all’epoca stabilito per ciascun punto d’invalidità.

  L’Amministrazione va inoltre condannata alla corresponsione su tale somma – trattandosi di debito di valuta – degli interessi corrispettivi, a partire dalla data dell’impugnato decreto (30 marzo 2000) sino al saldo.

  Le spese della consulenza, definitivamente fissate nell’importo di € 516,46, al lordo d’imposta, già anticipate dal ricorrente, sono solidalmente poste a carico delle parti.

  Le ulteriori spese di giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

  Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, previo annullamento per la parte d’interesse degli atti impugnati, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione, a titolo di speciale elargizione ex l. 302/1990, dell’ulteriore somma di € 5432,13 (cinquemilaquattrocentotrentadue/13), con interessi corrispetti dal 30 marzo 2000 al saldo effettivo.

  Pone a carico solidale delle parti le spese della consulenza, definitivamente fissate nell’importo di € 516,46 al lordo d’imposta, già anticipate dal ricorrente.

  Compensa integralmente le ulteriori spese di giudizio tra le parti.

  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

  Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 14 novembre 2002.

  Il Presidente     l’Estensore 
 

  Il Segretario